Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11701 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11701 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
Oggetto: domanda giudiziale – qualificazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1374/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’ AVV_NOTAIO, nonché COGNOME NOME (nata il DATA_NASCITA), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (nata il DATA_NASCITA), COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE di Gravina in Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 2127/2020, depositata il 10 dicembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2024
dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME (nata il DATA_NASCITA), NOME COGNOME (nata il DATA_NASCITA) e, quali eredi di NOME COGNOME), NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME (nata il DATA_NASCITA), NOME COGNOME (nata il DATA_NASCITA) e COGNOME NOME propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, depositata il 10 dicembre 2020, di reiezione dei -riuniti -appelli per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le loro domande di condanna del RAGIONE_SOCIALE di Gravina in Puglia al risarcimento dei danni per occupazione usurpativa di terreni di loro proprietà e al pagamento dell’ indennità per l’illegittima occupazione;
la Corte di appello ha dato atto che il giudice di prime cure aveva respinto le domande attoree sul fondamento che l’intervento dell’ente locale, consistente nella sistemazione delle strade insistenti su tali terreni per asfaltarle, non aveva il prospettato carattere usurpativo;
ha, quindi, disatteso il gravame interposto osservando che l’appello, nel veicolare la richiesta di «risarcimento del danno rappresentato dall’indennità di espropriazione», rendeva impossibile comprendere se la causa avesse a oggetto l’ indennità di esproprio, il risarcimento del danno da occupazione appropriativa o il risarcimento del danno da occupazione usurpativa;
ha aggiunto che l’appello doveva intendersi nel senso che con esso era chiesto il risarcimento del danno per occupazione appropriativa e non usurpativa e ciò dava luogo a un’inammissibile mutatio libelli ;
ha, quindi, evidenziato che la domanda di indennità di occupazione era inammissibile in ragione dell’ambiguità dei criteri di calcolo indicati;
infine, ha rilevato che le strade in questione erano sempre state riservate a uso pubblico di soggetti indifferenziati e che i proprietari non avevano mai chiesto, né attuato, forme di chiusura al traffico,
pretendendo, anzi, che il RAGIONE_SOCIALE le asfaltasse senza rifiutare opere di urbanizzazione come tubature e marciapiedi;
il ricorso è affidato a due motivi;
il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Gravina non spiega alcuna difesa;
i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello omesso di interpretare la domanda alla luce del suo contenuto oggettivo della stessa e aver basato la sua decisione su un passaggio letterale del l’appello;
il motivo è fondato;
-nell’originario atto di citazione riprodotto nei tratti salienti nel ricorso -gli attori hanno allegato l’illegittimo comportamento del RAGIONE_SOCIALE di Gravina che «si è autonomamente impossessato con comportamento usurpativo, si dall’anno 2000 delle aree di proprietà degli attori provvedendo a realizzarvi successivamente le opere di urbanizzazione», trasformando in tal modo in moro irreversibile le aree di loro proprietà, e hanno chiesto « accertato l’illecito perpetrato dal RAGIONE_SOCIALE … consistito nella occupaz ione illegittima ed usurpativa da parte dell’Amministrazione delle aree di proprietà degli attori irreversibilmente trasformate in opere di urbanizzazione … dichiarare il diritto … ad ottenere il riconoscimento di tutti i danni patiti, conseguenziali alla perdita patrimoniale subita con l’illegittima ed usurpativa occupazione»;
-di un siffatto contenuto dell’atto di citazione ne dà sostanzialmente conferma la sentenza impugnata la quale, però, rileva che l’atto di appello conterrebbe una inammissibile mutatio libelli , in quanto si farebbe riferimento non più al fenomeno dell’ occupazione usurpativa, bensì a quello dell’ occupazione appropriativa;
la Corte territoriale ha, poi, aggiunto che la richiesta formulata in appello di condanna dell’e nte locale al «risarcimento del danno rappresentato dall’indennità di espropriazione, non consentirebbe di comprendere la causa petendi» e che era inammissibile la «domanda di indennità di occupazione», giacché formulata con riferimento a ll’istituto dell’espropriazione usurpativa, ma con richiamo ai criteri di calcolo propri dell’espropriazione appropriativa;
orbene, deve rammentarsi che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, sia pure nel rispetto dei fatti allegati (Cass. 21 febbraio 2019, n. 5153), incorrendo nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale (cfr., altresì, Cass. 7 gennaio 2016, n. 118; Cass. 14 novembre 2011, n. 23794);
da ciò consegue, inoltre, che la circostanza che l’attore abbia erroneamente qualificato il tipo di pregiudizio di cui chiede il risarcimento non è ostativa all’accoglimento della domanda, se di quel pregiudizio, intrinsecamente connesso alla situazione data, abbia comunque allegato e provato gli elementi costitutivi (Cass. 20 marzo 2019, 7868; Cass. 17 luglio 2012, n. 12236);
nel caso in esame, la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi, in quanto non ha proceduto alla dovuta interpretazione delle conclusioni rassegnate in sede di appello in coerenza con la prospettazione dei fatti e delle situazioni giuridiche fatte valere nel corso del giudizio di merito , soffermandosi sull’analisi letterale delle stesse e sulla qualificazione attribuita dalla parte ai fatti dalla stessa ritualmente allegati;
-all’accoglimento del primo motivo segue l’assorbimento del secondo, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod.
civ., per aver la sentenza impugnata omesso di considerare che l’ente locale, lungi dall’effettuare una mera ‘sistemazione’ della strada, aveva compiuto una vera ed irreversibile trasformazione dei suoli, in quanto strettamente conseguenziale;
– la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con riferimento al motivo del ricorso accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 marzo 2024.