Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2616 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 2616 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
SENTENZA
sul ricorso 15363-2023 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME NOME, NOME COGNOME, domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimati –
avverso la sentenza n. 4852/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/01/2023 R.G.N. 779/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
Oggetto
R.G.N. 15363/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 08/01/2025
PU
del 08/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME udito l’avvocato NOME COGNOME
Fatti di causa
La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza in atti, ha rigettato gli appelli proposti RAGIONE_SOCIALE e da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME Giovanni avverso la sentenza del tribunale che aveva accolto parzialmente il ricorso dei lavoratori condannando le convenute RAGIONE_SOCIALE in solido con la datrice di lavoro RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, limitatamente al pagamento delle somme dovute a titolo di tfr, ma aveva respinto la domanda di condanna in via solidale delle medesime convenute per le indennità per ferie e permessi non goduti in quanto, per la loro natura risarcitoria, escluse dal regime di solidarietà di cui all’art. 29 d.lgs. 276/2003.
La Corte di appello a fondamento della sentenza impugnata, per quanto ancora rileva in questa sede, ha confermato la soluzione presa dal primo giudice, ha sostenuto che con il ricorso introduttivo i lavoratori avessero affermato di aver reso prestazioni di lavoro subordinato nell’ambito dell’appalto di ristorazione a bordo treno e servizi di logistica, affidato da Trenitalia alla RAGIONE_SOCIALE, al Consorzio RAGIONE_SOCIALE ed alla cooperativa RAGIONE_SOCIALE, datrice di lavoro nel periodo aprile 2014-ottobre 2017; ed avessero agito in giudizio chiedendo che fosse riconosciuta la solidarietà di tutti i convenuti ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003; mentre la domanda da essi svolta in appello, relativamente all’indennità per ferie e permessi non goduti, nei confronti dei soli affidatari e
subaffidatari ai sensi dell’art. 118, comma 6 d.lgs. n. 163/2006 era da considerare nuova e come tale andasse ritenuta inammissibile.
Avverso la sentenza COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME Giovanni hanno proposto ricorso per cassazione con un motivo a cui ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE Il Consorzio RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato. La cooperativa RAGIONE_SOCIALE non è stata intimata. I ricorrenti hanno depositato memoria. Il procuratore generale ha depositato memoria nella quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secon do comma, ult. parte c.p.c.
Motivi della decisione
1.- Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 113 c.p.c. e 118, comma 6 d.lgs. 163/2006, in ordine alla richiesta di condanna al pagamento dell’indennità per ferie e permessi non goduti nei confronti dell’affidatario RAGIONE_SOCIALE e del sub affidatario RAGIONE_SOCIALE; in particolare per avere la Corte d’appello ritenuto nuova e diversa la domanda con cui è stata invocata in sede di gravame l’applicazione dell’art. 118, comma 6 del codice degli appalti pubblici perché nel ricorso introduttivo la richiesta di solidarietà tra tutti i soggetti coinvolti nell’appalto era stata formulata ai sensi dell’articolo 29, comma 2 del d.lgs. n. 276/2003.
2.- Preliminarmente va osservato che la subappaltatrice RAGIONE_SOCIALE ha chiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del fallimento RAGIONE_SOCIALE eccependo che i ricorrenti avevano impugnato la sentenza di appello avverso tutte le parti del giudizio ad eccezione di RAGIONE_SOCIALE di lavoro oggi sottoposta alla procedura concorsuale fallimentare innanzi al
tribunale di Roma come da visura e sentenza di fallimento.
2.1. L’istanza deve essere disattesa. Il fallimento RAGIONE_SOCIALE non può essere ritenuto in questa sede litisconsorte necessario posto che non sussistono gli estremi dell’art. 331 c.p.c., non ravvisandosi nel giudizio di impugnazione un’ipotesi di cause inscindibili quando due o più soggetti siano stati convenuti perché solidalmente responsabili (poco importa che sia per solidarietà in senso proprio o solidarietà con beneficium excussionis): né in tale evenienza si riscontra un’ipotesi di cause dipendenti, che sus siste solo quando l’eventuale accoglimento del gravame sia idoneo a generare una giuridica incompatibilità con la decisione di merito passata in giudicato rispetto al soggetto lasciato fuori dal giudizio di impugnazione (Cass. n. 2902/2016, Cass. n. 2411/2010).
3.- Nel merito il ricorso è fondato. I lavoratori avevano agito in giudizio in primo grado affermando di aver effettuato prestazioni di lavoro subordinato nell’ambito dell’appalto di ristorazione a bordo treno e servizi di logistica, affidato da Trenitalia alla RAGIONE_SOCIALE, al consorzio RAGIONE_SOCIALE e alla cooperativa RAGIONE_SOCIALE datrice di lavoro e chiedevano la garanzia della solidarietà per tutte le somme loro dovute.
3.1. Nel caso di specie, trattandosi di servizi pubblici essenziali, l’appalto stipulato da Trenitalia nella sua qualità di ente aggiudicatore è disciplinato dal d.lgs. n. 163/2006 con la relativa soggezione dei componenti la filiera contrattuale (affidatario RAGIONE_SOCIALE, sub affidatario RAGIONE_SOCIALE, alla responsabilità solidale di cui all’articolo 118, comma 6, d.lgs. 163/2006.
3.2. Per quanto concerne la disciplina della responsabilità solidale, assodato che, in presenza dei relativi presupposti, non può essere disputata la possibilità di un concorso di azioni volte all’applicazione dell’art. 29 d.lgs. 276/2003 e dell’art. 118 del codice degli appalti (cfr. Cass. n. 10777/2017, Cass. n. 8955/2017, Cass. n. 32867/2023), va
pure precisato che i lavoratori non avevano nemmeno qualificato l’indennità per ferie e riposi non goduti loro dovuta come di natura retributiva o risarcitoria; ed avevano soltanto chiesto la condanna delle imprese convenute ai sensi dell’articolo 29 d.lgs. 276/2003 potendola ottenere anche ai sensi dell’art.118, comma 6 codice degli appalti (d.lgs. n. 163/2006) posto che nei ricorsi introduttivi erano dedotti gli elementi di fatto necessari e sufficienti ai fini della riconducibilità della domanda anc he nell’alveo di tale disciplina.
Pertanto l’applicazione alla fattispecie di quest’ultimo disposto normativo non rappresenta un mutamento di domanda atteso che gli elementi di fatto posti a fondamento dell’invocata responsabilità ex codice appalti risultano identici e integralmente sovrapponibili alle circostanze di fatto contenute nella domanda introduttiva (sotto il profilo del petitum e della causa petendi).
Va invero ricordato che per risalente e consolidato orientamento, pur in presenza di una diversa norma di legge rispetto a quella invocata in primo grado, il giudice, ha sempre il potere/dovere di qualificare la domanda , in base al principio iura novit curia ex art.113 c.p.c., e di individuare la norma applicabile in funzione dell’interesse sostanziale che muove al ricorso, fermo restando l’immutabilità dei fatti storici e/o il divieto di riconoscere beni non richiesti o diversi da quelli domandati (tra le tante Cass. n. 20932/2019, n. 30607/2018, n. 5832/2021). E ciò vale anche per il giudice di appello, salvo il caso in cui sulla qualificazione accolta dal primo giudice si sia formato il giudicato interno (Cass. n. 36272/2023).
4.Va inoltre evidenziato che l’articolo 118, comma 6, del d.gs. 163/2006 -seppur abrogato – risulta ratione temporis applicabile alla presente fattispecie, tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 216, d.lgs. 50/2016,
e della data di stipula del contratto di appalto in oggetto (ottobre 2013).
4.1. L’art. 216 del d.lgs. n. 50 del 2016 (avente rubrica: Disposizioni transitorie e di coordinamento) recita: ‘1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte’.
Il successivo art. 217 (recante rubrica: Abrogazioni) recita: ‘1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 216, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati, in particolare: e) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;’ .
L’art. 220 (recante rubrica: Entrata in vigore) recita: ‘Il presente codice entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale’.
L’art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006 (recante rubrica: Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro) recitava: ‘6. L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione
appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori’.
Il contenuto di questo articolo è stato trasfuso nell’art. 105, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, disposizione che disciplina il ‘Subappalto’ e che contiene diverse previsioni e procedure tra cui quelle dei seguenti commi 8 e 13: ‘8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l’appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. 13. ‘La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente’.
4.2. La disamina dell’evoluzione legislativa rende chiaro che l’art. 105, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 ha sostituito l’art. 118 del d.lgs. n. 162 del 2006 introducendo delle modifiche in ordine al regime di solidarietà nonché alle procedure da seguire per ricorrere al subappalto da parte degli enti affidatari. In forza della disposizione transitoria dettata dall’art. 216 del d.lgs. n. 50 cit. la novella ha,
peraltro, riguardato le procedure di cui ai bandi pubblicati dopo il 19.4.2016 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 50) mentre il contratto di appalto nell’ambito del quale ha lavorato il lavoratore è stato stipulato il 30.9.2013. Di conseguenza, doveva applicarsi, al caso di specie, l’art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006 (vecchia formulazione).
In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che nella decisione della causa si atterrà ai principi sopra formulati e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma all’udienza dell’8 gennaio 2025.