Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2616 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L   Num. 2616  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
SENTENZA
sul ricorso 15363-2023 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, domiciliati  in  ROMA  INDIRIZZO  presso LA CANCELLERIA  DELLA  CORTE  SUPREMA  DI  CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante  pro  tempore,  elettivamente  domiciliata  in ROMAINDIRIZZO  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato NOME  COGNOME,  rappresentata  e  difesa  dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
-intimati –
avverso la sentenza n. 4852/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/01/2023 R.G.N. 779/2020;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  pubblica  udienza
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 08/01/2025
PU
del 08/01/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito  il  P.M.  in  persona  del  Sostituto  Procuratore  Generale AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME.
Fatti di causa
La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza in atti, ha rigettato gli appelli proposti RAGIONE_SOCIALE e da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza del tribunale che aveva accolto parzialmente il ricorso dei lavoratori condannando le convenute RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE , in solido con la RAGIONE_SOCIALE di lavoro RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, limitatamente al pagamento delle somme dovute a titolo di tfr, ma aveva respinto la domanda di condanna in via solidale delle medesime convenute per le indennità per ferie e permessi non goduti in quanto, per la loro natura risarcitoria, escluse dal regime di solidarietà di cui all’art. 29 d.lgs. 276/2003.
La Corte di appello a fondamento della sentenza impugnata, per quanto ancora rileva in questa sede, ha confermato la soluzione presa dal primo giudice, ha sostenuto che con il ricorso introduttivo i lavoratori avessero affermato di aver reso prestazioni di lavoro subordinato nell’ambito dell’appalto di ristorazione a bordo treno e servizi di logistica, affidato da RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, al RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE di lavoro nel periodo aprile 2014-ottobre 2017; ed avessero agito in giudizio chiedendo che fosse riconosciuta la solidarietà di tutti i convenuti ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003; mentre la domanda da essi svolta in appello, relativamente all’indennità per ferie e permessi non goduti, nei confronti dei soli affidatari e
subaffidatari ai sensi dell’art. 118, comma  6  d.lgs.  n. 163/2006  era  da  considerare  nuova  e  come  tale  andasse ritenuta inammissibile.
Avverso la sentenza COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione con un motivo a cui ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE Il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato. La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non è stata intimata. I ricorrenti hanno depositato memoria. Il procuratore generale ha depositato memoria nella quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secon do comma, ult. parte c.p.c.
Motivi della decisione
1.- Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 113 c.p.c. e 118, comma 6 d.lgs. 163/2006, in ordine alla richiesta di condanna al pagamento dell’indennità per ferie e permessi non goduti nei confronti dell’affidatario RAGIONE_SOCIALE e del sub affidatario RAGIONE_SOCIALE; in particolare per avere la Corte d’appello ritenuto nuova e diversa la domanda con cui è stata invocata in sede di gravame l’applicazione dell’art. 118, comma 6 del codice degli appalti pubblici perché nel ricorso introduttivo la richiesta di solidarietà tra tutti i soggetti coinvolti nell’appalto era stata formulata ai sensi dell’articolo 29, comma 2 del d.lgs. n. 276/2003.
2.- Preliminarmente va osservato che la subappaltatrice RAGIONE_SOCIALE ha chiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del fallimento RAGIONE_SOCIALE, eccependo che i ricorrenti avevano impugnato la  sentenza di appello avverso tutte le parti del giudizio ad eccezione di RAGIONE_SOCIALE lavoro oggi sottoposta alla procedura concorsuale fallimentare innanzi al
tribunale di Roma come da visura e sentenza di fallimento.
2.1. L’istanza deve essere disattesa. Il fallimento RAGIONE_SOCIALE non può essere ritenuto in questa sede litisconsorte necessario posto che non sussistono gli estremi dell’art. 331 c.p.c., non ravvisandosi nel giudizio di impugnazione un’ipotesi di cause inscindibili quando due o più soggetti siano stati convenuti perché solidalmente responsabili (poco importa che sia per solidarietà in senso proprio o solidarietà con beneficium excussionis): né in tale evenienza si riscontra un’ipotesi di cause dipendenti, che sus siste solo quando l’eventuale accoglimento del gravame sia idoneo a generare una giuridica incompatibilità con la decisione di merito passata in giudicato rispetto al soggetto lasciato fuori dal giudizio di impugnazione (Cass. n. 2902/2016, Cass. n. 2411/2010).
3.- Nel merito il ricorso è fondato. I lavoratori avevano agito in  giudizio  in  primo  grado  affermando  di  aver  effettuato prestazioni  di  lavoro  subordinato  nell’ambito  dell’appalto  di ristorazione  a  bordo  treno  e  servizi  di  logistica,  affidato  da RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, al RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE  di  lavoro  e  chiedevano  la  garanzia  della  solidarietà per tutte le somme loro dovute.
3.1. Nel caso di specie, trattandosi di servizi pubblici essenziali,  l’appalto  stipulato  da  RAGIONE_SOCIALE  nella  sua  qualità di  ente  aggiudicatore  è  disciplinato  dal  d.lgs.  n.  163/2006 con la relativa soggezione dei componenti la filiera contrattuale  (affidatario RAGIONE_SOCIALE, sub affidatario RAGIONE_SOCIALE),  alla  responsabilità  solidale  di  cui  all’articolo  118, comma 6, d.lgs. 163/2006.
3.2.  Per  quanto  concerne  la  disciplina  della  responsabilità solidale,  assodato  che,  in  presenza  dei  relativi  presupposti, non  può  essere  disputata  la  possibilità  di  un  concorso  di azioni  volte  all’applicazione  dell’art.  29  d.lgs.  276/2003  e dell’art. 118 del codice degli appalti (cfr. Cass. n. 10777/2017, Cass. n. 8955/2017, Cass. n. 32867/2023), va
pure precisato che i lavoratori non avevano nemmeno qualificato l’indennità per ferie e riposi non goduti loro dovuta come di natura retributiva o risarcitoria; ed avevano soltanto chiesto la condanna delle imprese convenute ai sensi dell’articolo 29 d.lgs. 276/2003 potendola ottenere anche ai sensi dell’art.118, comma 6 codice degli appalti (d.lgs. n. 163/2006) posto che nei ricorsi introduttivi erano dedotti gli elementi di fatto necessari e sufficienti ai fini della riconducibilità della domanda anc he nell’alveo di tale disciplina.
Pertanto l’applicazione alla fattispecie di quest’ultimo disposto normativo non rappresenta un mutamento  di domanda atteso che gli elementi di fatto posti a fondamento dell’invocata responsabilità ex codice appalti risultano identici  e  integralmente  sovrapponibili  alle  circostanze  di fatto  contenute  nella  domanda  introduttiva  (sotto  il  profilo del petitum e della causa petendi).
Va invero ricordato che per risalente e consolidato orientamento, pur in presenza di una diversa norma di legge rispetto a quella invocata in primo grado, il giudice, ha sempre il potere/dovere di qualificare la domanda , in base al principio iura novit curia ex art.113 c.p.c., e di individuare la norma applicabile in funzione dell’interesse sostanziale che muove al ricorso, fermo restando l’immutabilità dei fatti storici e/o il divieto di riconoscere beni non richiesti o diversi da quelli domandati (tra le tante Cass. n. 20932/2019, n. 30607/2018, n. 5832/2021). E ciò vale anche per il giudice di appello, salvo il caso in cui sulla qualificazione accolta dal primo giudice si sia formato il giudicato interno (Cass. n. 36272/2023).
4.Va inoltre  evidenziato  che  l’articolo  118,  comma  6,  del d.gs. 163/2006 -seppur abrogato – risulta ratione temporis applicabile alla presente fattispecie, tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 216, d.lgs. 50/2016,
e  della  data  di  stipula  del  contratto  di  appalto  in  oggetto (ottobre 2013).
4.1. L’art. 216 del d.lgs. n. 50 del 2016 (avente rubrica: Disposizioni transitorie e di coordinamento) recita: ‘1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte’.
[…]
Il  successivo art. 217 (recante rubrica: Abrogazioni) recita: ‘1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall’articolo  216,  a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono  o  restano  abrogati,  in  particolare:  […]  e)  il  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;’ […].
L’art.  220  (recante  rubrica:  Entrata  in  vigore)  recita:  ‘Il presente  codice  entra  in  vigore  il  giorno  stesso  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale’.
L’art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006 (recante rubrica: Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro) recitava: ‘6. L’affidatario [di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture] è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione
appaltante  prima  dell’inizio  dei  lavori  la  documentazione  di avvenuta  denunzia  agli  enti  previdenziali,  inclusa  la  RAGIONE_SOCIALE, nonché copia del piano di  cui  al  comma  7.  Ai  fini  del  pagamento  delle  prestazioni rese  nell’ambito  dell’appalto  o  del  subappalto,  la  stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori’.
Il contenuto di questo articolo è stato trasfuso nell’art. 105, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, disposizione che disciplina il ‘Subappalto’ e che contiene diverse previsioni e procedure tra cui quelle dei seguenti commi 8 e 13: ‘8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l’appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. […] 13. ‘La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente’.
4.2. La disamina dell’evoluzione legislativa rende chiaro che l’art. 105, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016 ha sostituito l’art.  118  del  d.lgs.  n.  162  del  2006  introducendo  delle modifiche  in  ordine  al  regime  di  solidarietà  nonché  alle procedure  da  seguire  per  ricorrere  al  subappalto  da  parte degli  enti  affidatari.  In  forza  della  disposizione  transitoria dettata  dall’art.  216  del  d.lgs.  n.  50  cit.  la  novella  ha,
peraltro,  riguardato  le  procedure  di  cui  ai  bandi  pubblicati dopo il 19.4.2016 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 50) mentre  il  contratto  di  appalto  nell’ambito  del  quale  ha lavorato  il  lavoratore  è  stato  stipulato  il  30.9.2013.  Di conseguenza, doveva applicarsi, al caso di specie, l’art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006 (vecchia formulazione).
In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata  va  cassata  con  rinvio  alla  Corte  di  appello  di Napoli,  in  diversa  composizione,  che  nella  decisione  della causa  si  atterrà  ai  principi  sopra  formulati  e    provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la  sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma all’udienza dell’8 gennaio 2025.