Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3226 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3226 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
RICOGNIZIONE DI DEBITO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18362/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME NOMEO COGNOME NOME), in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 366/2020 della CORTE DI APPELLO DI CATANIA, depositata il giorno 11 febbraio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
con il decreto n. 90/2010, il Tribunale di Siracusa -sezione distaccata di Lentini ingiunse ad NOME COGNOME il pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE della somma, in sorte capitale, di euro 185.750, dovuta in forza di scrittura privata sottoscritta dall’ingiunto ;
l ‘opposizione al provvedimento monitorio dispiegata da NOME COGNOME è stata disattesa in ambedue i gradi del giudizio di merito;
p er quanto ancora qui d’interesse, la decisione in epigrafe indicata, resa in appello, ha ritenuto inammissibile per novità la qualificazione come espromissione (anziché quale atto unilaterale di riconoscimento del debito) del negozio giuridico sotteso al d ecreto d’ingiunzione, in quanto prospettata per la prima volta nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado; ha considerato dimostrato il credito oggetto d’ingiunzione in virtù della scrittura privata già posta a fondamento del provvedimento monitorio;
ricorre per cassazione NOME COGNOME, articolando un unico motivo; resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE;
parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
parte controricorrente ha depositato nota con cui chiede l’interruzione del giudizio per cassazione ;
Considerato che
p reliminarmente, va disattesa l’istanza di interruzione del processo formulata con la memoria illustrativa della controricorrente ed argomentata dalla cancellazione dal registro delle imprese di detta società controricorrente;
per consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, infatti, nel giudizio di legittimità, i n quanto dominato dall’impulso d’ ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo
previste in via generale dalla legge ( ex plurimis, Cass. 23/12/2022, n. 37719; Cass. 08/06/2021, n. 15928; Cass. 15/11/2017, n. 27143);
l ‘unico motivo di ricorso, sviluppato in maniera unitaria e sen za soluzione di continuità espositiva, contiene due distinte censure;
con una prima, p er falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorrente contesta la dichiarata inammissibilità della « richiesta di qualificazione giuridica della scrittura privata dedotta in giudizio in termini di contratto di espromissione, nonostante tale diversa qualificazione non mutasse il petitum e la causa petendi posti a fondamento della pretesa creditoria né allargasse il tema di indagine ovvero di decisione del giudizio »;
critica, inoltre, il ricorrente la Corte d’appello « per avere qualificato la scrittura privata del 28.07.2009 in termini di promessa di pagamento e di riconoscimento di debito e conseguentemente applicato alla fattispecie dedotta in giudizio la sua tipica presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto fondamentale ai sensi dell’art. 1988 cod. civ., così negando la qualificazione della medesima scrittura in termini di contratto di espromissione ai sensi dell’art. 1272 cod. civ. e violando l’art. 2697 cod. civ. avendo il giudice attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata »;
la prima doglianza è fondata;
per consolidato orientamento di nomofilachia, non costituisce domanda nuova, ai sensi dell ‘ art. 345 cod. proc. civ., la prospettazione, in appello, di una qualificazione giuridica del contratto oggetto del giudizio diversa da quella effettuata dalla parte in primo grado, ove basata sui medesimi fatti (così, ex multis, Cass. 02/03/2023, n. 6292; Cass. 07/03/2016, n. 4384; Cass. 28/01/2013, n. 1861);
ciò posto, ha errato la Corte d’appello nel ritenere inammissibile la qualificazione giuridica del negozio controverso quale espromissione,
dacché « tardivamente prospettata soltanto con la comparsa conclusionale di primo grado ed in evidente contrasto con quella spiegata con l’atto introduttivo del giudizio », nel quale la scrittura privata era qualificata « atto unilaterale di riconoscimento del debito »;
invero, la differente riconduzione sub specie iuris , pur supponendo una diversa struttura (bilaterale anziché unilaterale) e pur importando un diverso regime giuridico (in specie, in ordine al riparto dell’onere della prova circa l’adempimento ), non muta in alcun modo gli elementi conformativi della domanda, conservando sostanzialmente intatto il fatto costitutivo originariamente dedotto: sicché non è a parlarsi nemmeno di emendatio , tampoco di mutatio libelli ;
è noto, infatti, che la sussunzione giuridica del negozio è attività tipicamente devoluta al giudice, ragion per cui essa, riguardata dal lato delle attività assertive delle parti, non può soffrire il termine preclusivo invece considerato nella sentenza gravata;
accolto in parte qua il ricorso assorbito l’esame della seconda doglianza, in quanto afferente il merito – va disposta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, cui è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
p. q. m.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame della controversia alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione