Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11559 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11559 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27528/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
SRL TECNO PONARD;
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 5357/2021, depositata il 20/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
NOME COGNOME conveniva in giudizio RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rivenditore la prima e produttore la seconda dell’impianto di condizionamento installato nell’appartamento dell’attrice, chiedendo di pronunciare la risoluzione del contratto di vendita e di condannare le società convenute al rimborso del prezzo e delle spese ovvero alla differenza tra il prezzo pagato e il minore valore del bene, oltre al risarcimento dei danni; l’attrice esponeva che nel 2005 RAGIONE_SOCIALE aveva effettuato i lavori di predisposizione dell’impianto di condizionamento e che i condizionatori, di marca RAGIONE_SOCIALE, erano stati montati, dalla stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nel 2013 e che subito dopo l’installazione i condizionatori avevano presentato difetti tecnici che ne impedivano l’uso. Il Tribunale di Roma, dichiarata la carenza di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato le domande nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
COGNOME ha impugnato la sentenza, chiedendo nelle conclusioni di ‘dichiarare risolto il contratto di vendita’ per inadempimento grave di controparte e di condannarla alla restituzione del prezzo e al rimborso delle spese, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti. La Corte d’appello di Roma -con la sentenza 20 luglio 2021, n. 5357 -ha rigettato il gravame: il Tribunale ha accertato, sulla base delle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d’ufficio, che ‘la difficoltà di raffreddamento deriverebbe da una perdita di pressione della tubazione installata da RAGIONE_SOCIALE circa otto anni prima’, così che il malfunzionamento non riguardava il condizionatore, il bene compravenduto, ma l’impianto a suo tempo realizzato dalla convenuta; COGNOME ha però azionato la propria domanda ‘basandola unicamente sull’inadempimento al contratto di compravendita del condizionatore, invocando la responsabilità del produttore per il danno causato da un difetto del prodotto e richiamando le norme del codice del consumo che stabiliscono il
principio di responsabilità del produttore’, così che non poteva che essere confermato il rigetto della domanda.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ricorre per cassazione.
L’intimata RAGIONE_SOCIALE non ha proposto difese.
Con atto del 26 maggio 2023 il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c.
La ricorrente ha proposto ‘istanza di fissazione di pubblica udienza del ricorso’; ha poi depositato memoria in prossimità dell’adunanza.
CONSIDERATO CHE
I. Il ricorso è articolato in due motivi.
Il primo motivo, contrassegnato con la lettera A), contesta violazione degli artt. 112, 324 c.p.c., 1362 e segg. c.c.: il giudice d’appello ha erroneamente interpretato la domanda, in quanto sin dall’atto di citazione di primo grado era ‘stata formulata espressamente la domanda di accertamento dell’inadempimento nella corretta installazione dei condizionatori oggetto di causa’ e dalla documentazione allegata agli atti di causa (in particolare dalla fattura della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), non valutata dal giudice di merito, emerge come tra i costi addebitati alla ricorrente vi fossero anche quelli di installazione dei condizionatori; la sentenza impugnata è poi viziata perché, ‘a fronte di un giudicato interno sulla qualifica della domanda da parte del giudice di prime cure’, ha riqualificato d’ufficio la stessa.
Il secondo motivo, contrassegnato con la lettera B), lamenta ancora violazione degli artt. 112, 324 c.p.c., 1362 e segg. c.c. per avere la Corte d’appello respinto il gravame ‘sul presupposto che nella fattispecie in esame andavano applicate le regole sull’appalto e non quelle sulla compravendita’; invero il giudice di primo grado aveva ritenuto di applicare le norme del codice del consumo di cui agli artt. 129 e 130 e ciò in ragione della qualificazione della
domanda come diretta a ottenere il risarcimento del danno da vizi del bene venduto e la risoluzione del contratto di vendita; l’appello della ricorrente ha investito il merito della pronuncia con esclusione della qualificazione della domanda e della riconduzione della fattispecie alle norme del codice del consumo, così che il giudicato formatosi sul punto non era modificabile in sede di gravame.
I motivi non possono essere accolti. Ad avviso della ricorrente il giudice d’appello avrebbe riqualificato la domanda senza che la qualificazione posta in essere dal giudice di primo grado fosse stata oggetto di censura con l’atto d’appello, in tal modo violando il giudicato e non applicando le norme del codice del consumo sulla conformità del bene al contratto di vendita e sui relativi diritti del consumatore. In realtà il giudice d’appello non ha riqualificato la domanda, avendo ritenuto – come il giudice di primo grado – che la domanda, secondo la lettera di quanto richiesto con l’atto introduttivo e le successive difese in primo grado e poi in appello, fosse di risoluzione di un contratto di compravendita dei condizionatori rivelatisi difettosi e di restituzione del relativo prezzo. Nella realtà quello che la ricorrente lamenta è, all’opposto, che il giudice d’appello tale domanda non abbia modificato: si sostiene infatti nel ricorso che la domanda era in realtà non di risoluzione del contratto di compravendita e di restituzione del prezzo, ma di risarcimento del danno causato dall’inadempimento della RAGIONE_SOCIALE, che non solo aveva venduto i condizionatori, ma li aveva anche installati. A prescindere dal fatto che, secondo l’accertamento in fatto del primo giudice confermato dal giudice d’appello, i problemi erano dovuti non ai condizionatori e neppure alla loro installazione, ma alla predisposizione dell’impianto effettuata otto anni prima, non si vede come il giudice d’appello – a fronte anche in secondo grado di conclusioni che chiedevano ‘di dichiarare risolto il contratto di vendita’ e di condannare alla restituzione del prezzo pagato per beni affetti da vizi e al relativo
risarcimento del danno – avrebbe potuto, in violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, decidere la diversa domanda avente ad oggetto l’inadempimento del contratto d’appalto, così come voluto dalla ricorrente (v. pag. 16 del ricorso).
II. Il ricorso va pertanto rigettato.
Non vi è condanna alle spese, non essendosi l’intimata costituita nel presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 380 -bis , ultimo comma, c.p.c., avendo il collegio definito il giudizio in conformità alla proposta, trova applicazione il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. (v. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 28540/2023, secondo cui, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, nel prevedere nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., ‘codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente’).
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di euro 750 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.
Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione