Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20355 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20355 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 25483 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentati e difesi dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Paola n. 198/2022, pubblicata in data 15 marzo 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
10 luglio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno intimato ad NOME COGNOME precetto di pagamento di una somma di denaro (pari ad € 1.680,55 ), sulla base di titolo esecutivo di formazione giudiziale. Il debitore intimato ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., contestando l’entità del credito oggetto di intimazione e, avendo, comunque, già
Oggetto:
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.)
Ad. 10/07/2024 C.C.
R.G. n. 25483/2022
Rep.
provveduto a pagare integralmente l’importo intimato, ha chiesto la restituzione di quanto corrisposto in eccesso rispetto al dovuto.
La domanda, qualificata come opposizione all’esecuzione, è stata accolta dal Giudice di Pace di Paola, che ha accertato la parziale inefficacia del precetto opposto e ha dichiarato il diritto dell’intimato alla restituzione della somma pagata in eccesso.
Il Tribunale di Paola, su appello degli opposti, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, ha a sua volta accolto nel merito l’opposizione all’esecuzione, condannando gli appellanti a pagare al COGNOME l’importo di € 225,08 ; ha, inoltre, compensato per metà le spese di lite, ponendo a carico degli opposti l’ulteriore metà, liquidata in € 810,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore di parte opponente, AVV_NOTAIO.
Ricorrono l’ RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le parti intimate.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli artt. 10 e 14 cpc nonché degli artt. 4 c. 1 e 5 del DM 55/2014 e succ. mod. in relazione all’ art. 360 n. 3. ».
È opportuno, in primo luogo, esporre in sintesi l’andamento dei fatti che hanno dato luogo alla presente controversia, nonché lo svolgimento della vicenda processuale.
Dopo aver ricevuto la notificazione dell’atto di precetto (per circa € 1.600,00), il debitore COGNOME, pur avendo corrisposto integralmente ai creditori l’importo di cui gli era stato intimato il
pagamento, ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., deducendo che una parte di tale importo (pari a poco più di € 300,00) non era dovuto e chiedendone, di conseguenza, la restituzione.
Sia il giudice di pace -la cui sentenza è stata peraltro dichiarata nulla per una nullità processuale (violazione dei termini a comparire) -sia il tribunale (il quale, dichiarata la nullità del giudizio di primo grado, ha deciso nuovamente il merito dell’opposizione, peraltro in senso conforme a quanto già statuito dal giudice di primo grado) hanno espressamente confermato la qualificazione della domanda del COGNOME in termini di opposizione all’esecuzione, cioè esattamente nei termini nei quali essa era stata inequivocabilmente proposta.
Il tribunale, in particolare, dopo aver dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per il richiamato vizio di instaurazione del contraddittorio, ha accolto la domanda del COGNOME, qualificandola espressamente in termini di opposizione all’esecuzione; ha, di conseguenza, proprio in virtù dell’accoglimento dell’opposizione, condannato gli intimanti non solo a restituire quanto ricevuto in eccesso rispetto all’importo per cui sussisteva il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma anche al pagamento della metà delle spese di lite, che ha liquidato espressamente dichiarando di applicare lo scaglione di valore superiore ad € 1.100,00.
La qualificazione della domanda nei termini appena indicati risulta esplicitamente espressa nella sentenza impugnata: d’altra parte, il carattere intenzionale e processualmente rilevante di tale qualificazione emerge anche dalla circostanza che il giudice di secondo grado ha rigettato una eccezione di inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione , che era stata proposta dagli opposti sull’assunto de ll’inesistenza di un processo esecutivo in corso. Il tribunale, in proposito, ha affermato quanto segue:
« … il giudizio di opposizione a precetto va trattato direttamente nel merito. Del resto, l’opposizione proposta da COGNOME NOME non può dirsi inammissibile solo perché aveva provveduto all’integrale pagamento della somma precettata. Infatti, tale pagamento, avvenuto dopo la notifica del precetto ma prima dell’avvio del processo esecutivo, non può essere assimilato al versamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario previsto dall’art. 494, 1° comma, cpc. Ad ogni modo, come chiarito dalla Suprema Corte , ‘il pagamento spontaneo eseguito in ottemperanza all’intimazione contenuta nel precetto o allo scopo di evitare l ‘ espropriazione o anche dopo il pignoramento, ma prima della definizione del processo esecutivo con la distribuzione del ricavato dalla vendita dei beni -non osta all ‘ esperimento, da parte del debitore, dell ‘ azione di ripetizione di indebito contro il creditore per ottenere la restituzione di quanto riscosso, in quanto la preclusione all ‘ azione ex art. 2033 c.c. deriva soltanto dalla chiusura della procedura con l ‘ approvazione del progetto di distribuzione, la quale comporta l ‘ intangibilità della concreta ed effettiva attribuzione delle somme ricavate, né assume rilievo, sul piano sostanziale, la possibilità di proporre il rimedio, pur sempre facoltativo, dell ‘ opposizione all ‘ esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.’ (Sez. 3, Ordinanza n. 15963 dell’8/6/2021). 2.3. -Nel merito… … 2.3. -In conclusione, quindi, in accoglimento dell’opposizione proposta, occorre condannare COGNOME NOME e COGNOME NOME alla restituzione della somma di € 225,08, pari alla differenza tra le spese autoliquidate con l’atto di precetto (€ 386,54) e quelle sopra riconosciute (€ 161,46), in favore di COGNOME NOME ».
A giudizio del Collegio, il tribunale, nel ritenere ammissibile l’opposizione al precetto, l’ha espressamente ed intenzionalmente qualificata come opposizione esecutiva, richiama ndo l’indirizzo di questa stessa Corte relativo al l’ammissibilità dell’azione di ripetizione di indebito in caso di pagamento spontaneo del
debitore intimato (ovvero esecutato) solo al fine di confermare la statuizione in ordine all’ammissibilità, nel caso di specie, dell’opposizione all’esecuzione , con conseguente rilievo solo accessorio e consequenziale della statuizione di condanna della parte opposta alla restituzione delle somme pagate in eccesso da quella opponente.
È, poi, appena il caso di osservare che la qualificazione dell’oggetto del giudizio in termini di opposizione all’esecuzione risulta ulteriormente confermata dal provvedimento con il quale il tribunale ha rigettato l’ istanza di correzione di errore materiale avanzata dagli opposti, i quali avevano fatto presente che l’importo della condanna in ripetizione era pari ad € 255,00 e avevano sostenuto che, di conseguenza, l’indicazione di un valore superiore a € 1.100,00 , ai fini della liquidazione delle spese di lite, fosse erronea.
Il tribunale, nel rigettare tale istanza di correzione, ha precisato che non si trattava affatto di un errore materiale, essendo l’applicazione dello scaglione di valore superiore ad € 1.100,00 dovuta al fatto che doveva tenersi conto dell’importo dell’intero precetto, oggetto dell’opposizione all’esecuzione .
In tal modo, il giudice di secondo grado ha ulteriormente confermato -implicitamente ma inequivocabilmente -l’ indicata qualificazione della domanda quale opposizione esecutiva, di per sé, peraltro, già oggettivamente emergente dalla decisione impugnata, come più sopra esposto.
Tanto premesso, c on il presente ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE contestano, in diritto, il capo della decisione impugnata relativo alla liquidazione delle spese di lite, che ritengono erronea perché, a loro avviso, la domanda avrebbe dovuto essere in realtà qualificata in termini di ripetizione di indebito e non di opposizione all’esecuzione. Sostengono, anzi, che, di fatto, in tali termini sarebbe stata trattata dallo stesso tribunale, onde il valore della controversia dovrebbe ritenersi inferiore ad € 1.100,00 e
pari all’importo della somma richiesta in restituzione (circa € 300,00), diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello ai fini della liquidazione delle spese del giudizio.
In realtà, non può neanche accedersi all’esame del merito dell’indicata censura, proprio in considerazione dell’indicata espressa qualificazione della domanda in termini di opposizione all’esecuzione da parte del giudice di secondo grado che, a prescindere dalla sua eventuale correttezza o meno sotto il profilo giuridico, implica necessariamente l’ applicabilità del principio cd. dell’apparenza in ordine delle modalità di impugnazione, cui consegue il rilievo -assorbente di ogni altra questione -dell’irrimediabile tardività del ricorso.
In base al cd. principio dell’apparenza nell’individuazione dei mezzi di impugnazione, infatti, ai fini della applicabilità o meno del regime della sospensione feriale dei termini, che è escluso per i giudizi in materia di esecuzione forzata ( ex plurimis : Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5475 del 28/02/2020, Rv. 657297 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 -01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28/02/2017, Rv. 643177 -01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19/08/2015, Rv. 636934 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 -01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 -01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 -01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 -01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 -01), è rilevante esclusivamente la qualificazione della domanda operata dal giudice di primo grado, nella specie avvenuta in termini di opposizione
all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. , come ampiamente chiarito (cfr. Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 -01: « ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell’art. 92 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all’esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell’apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualifica zione che il giudice ‘a quo’ abbia dato all’azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile »; conf.: Sez. 6 – L, Ordinanza n. 21363 del 15/10/2010, Rv. 614792 -01; Sez. L, Sentenza n. 3192 del 09/02/2009, Rv. 607026 -01; in ordine al cd. pr incipio dell’apparenza, ex multis : Cass., Sez. U, Sentenza n. 4617 del 25/02/2011, Rv. 616599 -01; Sez. 3, Sentenza n. 17408 del 12/10/2012, Rv. 624078 -01; Sez. L, Sentenza n. 13381 del 26/05/2017, Rv. 644992 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 23390 del 23/10/2020, Rv. 659244 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 17646 del 21/06/2021, Rv. 661595 – 01 Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 38587 del 06/12/2021, Rv. 663343 01).
In virtù dell’esistenza di una esplicita ed intenzionale qualificazione della domanda quale opposizione esecutiva, da parte del giudice che ha pronunciato la decisione impugnata, i ricorrenti avrebbero, pertanto, dovuto a proporre il ricorso nel termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, senza che potesse tenersi conto della sospensione feriale dei termini (cfr., in proposito, anche: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2261 del 01/02/2010. Rv. 611235 -01; Sez. 3, Sentenza n. 17791 del 30/08/2011, Rv. 619365 -01).
Poiché la decisione impugnata risulta pubblicata in data 15 marzo 2022 , il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il termine del 15 settembre 2022, mentre esso è stato notificato solo in data 17 ottobre 2022 , onde lo stesso è tardivo, ai sensi dell’art. 327, comma 1, c.p.c..
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Paola, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-