Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19055 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19055 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1208-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 569/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 28/06/2019 R.G.N. 103/2019;
Oggetto
R.G.N.1208/2020
COGNOME
Rep.
Ud.08/04/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
La Corte di appello di Torino, confermata la sentenza di primo grado in punto di accertamento del diritto del lavoratore, formalmente inquadrato nella qualifica di Operaio specializzato livello D), al riconoscimento della qualifica superiore di Tecnico di livello C) del contratto collettivo applicabile , a decorrere dal 1.5.2016, e di condanna della datrice di lavoro RAGIONE_SOCIALE alle conseguenti differenze retributive a decorrere dal 1.12.2015, ha rideterminato in € 2.088,66 la somma a titolo di salario professionale liquidata dal Tribunale nel maggior importo di € 2.231,94.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi; la parte intimata ha depositato controricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 27 c.c.n.l. MobilitàAttività Ferroviarie 2012 censurando la sentenza impugnata sotto il profilo della interpretazione della declaratoria contrattuale di riferimento al fine di ritenere integrate le condizioni per il riconoscimento della qualifica superiore. Sostiene infatti che il riconoscimento della superiore qualifica richiedeva lo svolgimento di ‘attività di condotta’ riferita alla porzione di binari esterna ai ‘picchetti limite della manovra’, e quindi su tratti di ‘piena linea’, l’utilizzazione di un
tipo di motrice non solo da manovra ma anche da treno, un’autonomia operativa relativamente alla manovra, anche attraverso il coordinamento e la sorveglianza di più squadre di manovra. Evidenzia che poiché, per come pacifico, l’attività del Russo si svolge va nell’ambito della porzione di binari interna ai ‘picchetti limite di manovra’ tanto escludeva il diritto alla qualifica rivendicata
Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 433 c.p.c. censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che in tema di diritto al salario professionale si fosse formato il giudicato in quanto la società non avrebbe svolto a riguardo uno specifico motivo di gravame.
3. Il primo motivo di ricorso è infondato.
3.1. La Corte di appello, premesso essere incontroverso che il Russo nella stazione di Torino Portanuova spostava i convogli (per la manutenzione, il lavaggio ecc.) mediante un locomotore da manovra attraversando i normali binari per raggiungere la linea di manovra, e che per fare ciò doveva essere previamente autorizzato dal dirigente del movimento che effettuava l’istradamento aprendo i segnali bassi di manovra in modo da fermare la circolazione dei treni in entrata ed in uscita, che tale attività era svo lta all’interno del ‘picchetto limite manovra’, senza arrivare alla ‘linea piena’ (esterna a tale limite), ha ritenuto integrata una delle ipotesi ‘alternative’ contemplata dalla declaratoria collettiva per l’attribuzione del superiore livello C)- Tecnici; ha precisato che tale declaratoria conteneva descrizioni esemplificative e descrittive di mansioni relative ad attività tra loro equivalenti e che per il riconoscimento di una delle figure professionali previste dal livello C-Tecnici, non
occorreva lo svolgimento di tutte le attività elencate con riferimento alla singola figura.
3.2. La interpretazione delle declaratorie di riferimento operata dalla sentenza impugnata risulta corretta e si sottrae pertanto alle censure articolate.
3.3. Invero, la declaratoria corrispondente al livello D), di formale inquadramento del Russo, per quel che nello specifico rileva, così recita: ‘Livello professionale D: Operatori Specializzati. Declaratoria Appartengono a questo livello i lavoratori che, sulla base di conoscenze professionali specifiche e di adeguata esperienza acquisita nell’esercizio delle proprie mansioni, ovvero attraverso specifici percorsi formativi, svolgono attività operative, tecniche ed amministrative, nell’ambito di metodi e procedure predefiniti comprese attività di addestramento al lavoro e di coordinamento di personale di livello pari o inferiore. Appartengono altresì a questo livello i lavoratori che, in possesso della qualificazione professionale necessaria, svolgono attività operative e pratiche in assistenza e a supporto del personale medico e paramedico, nonché i lavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo delle RAGIONE_SOCIALE. Rientrano in tale livello i lavoratori che in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso moduli formativi di specializzazione e/o esperienza professionale maturata nei livelli inferiori, nell’ambito dei rispettivi settori di attività, concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento dei processi e delle attività di personale di livello pari o inferiore. Figure profes sionali esemplificative: …
Operatore Specializzato Circolazione. Lavoratori che svolgono attività pratico-operative relative a manovra degli scambi e dei segnali di istradamento mediante l’uso di appositi dispositivi ed apparati di sicurezza; composizione e scomposizione dei convogli ferroviari; condotta di locomotive da manovra, limitatamente a manovre nell’ambito di un impianto di servizio e ad interventi tecnici sui mezzi di trazione e sul materiale rimorchiato….. 2.
3.4. La declaratoria relativa al livello C) reclamato, per la parte di interesse così recita: ‘ Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono con autonomia operativa e con margini di discrezionalità, nell’ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un qualificato livello di conoscenze e professionalità nonché competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestionali, di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche attraverso l’addestramento al lavoro, il controllo di attività operative ed il coordinamento di personale di livello pari o inferiore. Appartengono altresì a questo livello i lavoratori che, in possesso delle qualificazioni professionali necessarie, sulla base delle norme vigenti e di apposite istruzioni svolgono attività operative di natura tecnico-sanitaria ed amministrativa, nonché quelle connesse all’accertamento psico-attitudinale e per l’ergonometria, nonché i lavoratori che svolgono la loro attività a bordo delle navi in servizio di traghettamento ferroviario in attuazione delle disposizioni legislative ed amministrative vigenti nel settore marittimo delle Navi Traghetto. Rientrano in tale livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni/patenti e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso una specifica formazione o esperienza professionale
maturata nelle posizioni retributive e nei livelli professionali inferiori, nell’ambito dei rispettivi settori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo delle attività di personale di livello pari o inferiore. Figure professionali esemplificative: … Tecnico di Manovra e Condotta. Lavoratori che svolgono attività: di manovra, di composizione e scomposizione dei convogli ferroviari nel rispetto delle normative vigenti ed operano, inoltre, con autonomia operativa relativamente alla manovra, anche attraverso il coordinamento e la sorveglianza di più squadre di manovra; di condotta di mezzi di trazione da manovra negli scali o nelle stazioni; di condotta di tradotte su tratti di linea specificatamente autorizzati; di condotta, previa abilitazione al mezzo di trazione, di tradotte tra impianti della stessa località con locomotive da treni/manovra, locomotori isolati o accoppiati tra gli scali e/o impianti di una stessa località nonché di traghettamento; di supporto al macchinista in servizio ai treni, intervenendo in caso di emergenza. …’
3.5. Tanto premesso, gli elementi che parte ricorrente pretende di valorizzare al fine dell ‘esclusione dei presupposti per l ‘inquadramento del lavoratore nella categoria C) non trovano riscontro nella declaratoria corrispondente. Invero, quanto al luogo in cui si svolge la attività di condotta in relazione alle figure professionali che devono essere comparate, vale a dire quella di Operatore Specializzato Circolazione (livello D) e quella di Tecnico di Manovra e Condotta (livello C), non è dato rinvenire alcuno specifico rilievo conferito alla contrapposizione, viceversa valorizzata dalla ricorrente, tra condotta all’interno dell’impianto di servizio e condotta ‘in linea’, per tale dovendosi intendere, secondo la prospettazione della società datrice, la
porzione di binari esterna ai picchetti limite delle manovre’ quale limite tecnico e fisico dai binari di linea ( v. ricorso pag. 18).
3.6. Dal confronto fra le declaratorie ciò che assume rilievo è che la attività di manovra si svolga all’interno di un impianto di servizio (livello D) o all’interno di scalo o di una stazione (livello C). Per l’attività svolta nell’ambito della ‘stazione’ la declaratoria di riferimento non riconosce alcuna differenziazione alla circostanza che la trazione avvenga all’interno del ‘picchetto limite manovra’, senza arrivare alla ‘linea piena’. In tal modo le parti collettive hanno mostrato di considerare la maggiore qualificazione richiesta dallo svolgimento dell’attività di manovra nell’ambito di una stazione in quanto verosimilmente tale attività, come avvenuto nel caso di specie, poteva implicare che la trazione avvenisse mediante attraversamento di binari, seppure con la adozione di determinate misure, ipotesi questa espressamente contemplata dalla declaratoria di Tecnico di Manovra e Condotta, livello C).
3.7. Ciò posto la Corte di appello, con accertamento di fatto non più rivedibile per <> ai sensi dell’art. 348 ter ultimo comma c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile ha accertato che l’attività del Russo si svolgeva nell’ambito di una stazione e tanto esclude rilievo ad uno dei criteri di pretesa differenziazione invocati dall’odierna ricorrente nell’ambito del motivo in esame.
3.8. In riferimento poi al secondo criterio di differenziazione indicato da parte ricorrente, rappresentato dal tipo di motrice utilizzata, è sufficiente osservare che anche per il livello C) reclamato, è prevista la possibilità di utilizzo di un locomotore
da manovra quale quello che, per come pacifico, veniva utilizzato dall’odierno controricorrente ; in conseguenza, il fatto che nell’espletamento dell’attività in esame venisse utilizzato un locomotore da manovra o una locomotiva da treno non risulta dirimente
3.9. Quanto al coordinamento di squadre di manovra, esso è previsto all’interno della declaratoria relativa al livello riconosciuto, secondo quanto emergente dall’inequivoco dato testuale, solo come eventuale, di talché al relativo difetto non può connettersi alcun rilievo decisivo al fine del corretto inquadramento del lavoratore.
Il secondo motivo di ricorso è anch’esso da respingere.
4.1. La Corte di appello ha dato atto che il giudice di prime cure aveva ritenuto che l’accoglimento della domanda relativa alla qualifica superiore comportava in via automatica il diritto all’emolumento rappresentato dal salario professionale nella misura prevista per il livello C), ‘in assenza di accordi in deroga a tali previsioni’. Ha precisato che se la domanda di pagamento delle differenze retributive era stata limitata al periodo decorrente dal dicembre 2015 quella relativa al salario professionale era riferita al periodo decorrente dal luglio 2012, ed evidenziato che sul punto la difesa del lavoratore aveva aderito alla eccezione di prescrizione della società espungendo dalla richiesta attorea le somme relative al periodo lugliodicembre 2012; di tanto il giudice di prime cure non aveva tenuto conto posto che la somma liquidata a tale titolo era stata calcolata in adesione alla originaria richiesta del lavoratore, per cui andava rideterminata. La Corte di merito ha quindi ritenuto che in relazione alla omessa pronunzia sul periodo dicembre 2012/novembre 2015 nonché sul ritenuto assorbimento delle
questioni di merito relative alla successione dei contratti collettivi di livello nazionale ed aziendale sul salario professional,e si fosse formato il giudicato.
4.2. Tanto premesso, in relazione alla denunzia di violazione e falsa applicazione dell’art. 433 c.p.c. si rileva che il motivo non è articolato in conformità dell’insegnamento di questa Corte secondo il quale il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 n. 3 cod. prov. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass., n. 16700/2020, Cass. , n. 24298/2016, Cass. n. 5353/2007, Cass. n. 11501/2006 ).
4.3. Parimenti inammissibile è la censura che critica l’affermazione della sentenza impugnata relativa alla formazione del giudicato sul diritto al salario professionale, fondata sull’assunto della errata interpretazione del ricorso in appello, critica che, in violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, non è sorretta dalla compiuta esposizione della vicenda processuale in termini tali da consentire, sulla base del solo esame del ricorso per cassazione, la verifica della fondatezza della doglianza, come, invece, prescritto (Cass.09/07/2004, n. 12761; Cass. Sez. Un. 02/02/2003, n. 2602; Cass. 30/03/2001, n. 4743).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese processuali ed pagamento, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali, dell’ulteriore importo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del l’
8 aprile 2025
La Presidente Dott.ssa NOME COGNOME