Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34587 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34587 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11092-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
NOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1080/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 21/10/2021 R.G.N. 1058/2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Oggetto
RNUMERO_DOCUMENTO.N. 11092/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 08/11/2024
CC
FATTI DI CAUSA
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Palermo, pronunciando in sede di rinvio, ha dichiarato che NOME COGNOME, ex dipendente del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (istituto in seguito ‘confluito’ in RAGIONE_SOCIALE), formalmente inquadrato come Vice Direttore, aveva svolto mansioni riconducibili alla qualifica di Direttore e maturato il diritto al riconoscimento di tale qualifica a decorrere dall”11 dicembre 1991; ha condannato per l’effetto RAGIONE_SOCIALE a corrispondere all’originario ricorrente le differenze tra la retribuzione percepita e quella prevista per la superiore qualifica di Direttore, dal 1 gennaio 1989 al 10 dicembre 1991 limitatamente ai periodi di svolgimento RAGIONE_SOCIALEa mansione superiore come in motivazione indicati e dall’11 dicembre 1991 al pensionamento, oltre accessori; ha condannato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alle differenze sul trattamento pensionistico derivante dalla maggiore contribuzione correlata alle sopra liquidate differenze retributive. In particolare, la Corte di rinvio, nell’adempiere al dictum RAGIONE_SOCIALEa sentenza rescindente (Cass. n. 16254/2020) che sul rilievo del carattere assorbente RAGIONE_SOCIALE carenze e contraddizioni nell’interpretazione del Regolamento del personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata aveva demandato al giudice di rinvio di procedere alla <>, all’esito di articolato percorso ermeneutico ha ritenuto che in base al Regolamento del personale, dovessero ritenersi riconducibili alla qualifica di
Direttore (anche) le ispezioni e le verifiche di natura non contabile, eseguite presso Uffici non centrali; sulla scorta di tale parametro ha ritenuto che secondo quanto emergente dalla documentazione in atti l’attività svolta dal COGNOME nei periodi dedotti era in via prevalente e pressoché esclusiva sussumibile nella qualifica di Direttore essendo la stessa consistita in attività di ispezione RAGIONE_SOCIALE‘intera gestione RAGIONE_SOCIALE filiali ispezionate, anche di particolare importanza (per maggior volume di attività, per maggiore complessità organizzativa o per accertamenti particolarmente complessi).
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa decisione ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE sulla base di cinque motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente deduce ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione degli artt. 1362 e sgg. c.c. ed erronea interpretazione degli artt. 9 e 10 Regolamento del RAGIONE_SOCIALE e violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, censurando la interpretazione RAGIONE_SOCIALE previsioni del Regolamento del personale del RAGIONE_SOCIALE che assume frutto di violazione RAGIONE_SOCIALE regole legali di ermeneutica; sostiene che sulla base del l’ elemento testuale doveva ritenersi rientrare tra i compiti di Vice D irettore anche l’attività ispettiva ‘ordinaria’ e ‘normale’ che non rientrava nella esclusiva competenza del Direttore; invoca a conferma il comportamento RAGIONE_SOCIALE parti quale desumibile dalla prova orale ed in questa prospettiva denunzia il mancato ricorso al criterio ermeneutico
rappresentato dalla condotta, anche successiva, tenuta dalle parti.
Con il secondo motivo deduce ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione degli artt. 2, 4, 5, 6 e 7 del d. lgs. n. 357/1990 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 102 c.p.c. e , ex art. 360, comma 1 n.4, c.p.c., degli artt. 102 e 354 comma 1, c.p.c.; censura la sentenza impugnata nella parte in cui, sulla base RAGIONE_SOCIALEa errata interpretazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina dettata dal d. lgs. n. 357/1990 e sulla base del mancato riscontro del difetto di allegazione e prova degli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa domanda, aveva condannato RAGIONE_SOCIALE a versare al dipendente le differenze sul trattamento pensionistico derivanti dalla maggiore contribuzione correlata alle riconosciute differenze retributive. Rammenta che alla data del 31 dicembre 1990 gli iscritti e pensionati del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in base al d. lgs. n. 357/1990, erano transitati presso l’ RAGIONE_SOCIALE in apposita gestione riservata ai dipendenti ex creditizi per i quali era stato fatto salvo il trattamento di miglior favore previsto dalle forme di assicurazione o bbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti esclusive o esonerative d all’iscrizione nella gestione ordinaria; ribadisce la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e in relazione a tale profilo denunzia nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
Con il terzo motivo parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c ., degli artt. 442, 414 e 345 c.p.c. censurando la statuizione di condanna alle differenze sul trattamento pensionistico per non avere il giudice del rinvio rilevato il difetto di specifica allegazione e prova sul punto RAGIONE_SOCIALEa domanda spiegata dal COGNOME.
Con il quarto motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del d. lgs. n. 357/1990, del decreto del RAGIONE_SOCIALE di concerto con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Finanze 12.12.1990, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. nonché degli artt. 442, 414 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere affermato la esclusiva legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE, fondata sulla considerazione RAGIONE_SOCIALE delega all’istituto da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ai se nsi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 6 d. lgs. cit., alla corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘intero trattamento; ciò pur avendo la medesima sentenza riconosciuto che a carico RAGIONE_SOCIALEa parte datoriale residuava solo la quota corrispondente alla previdenza integrativa. Secondo parte ricorrente la corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d. lgs . n. 357/1990 conduceva ad affermare che il legislatore aveva previsto la possibilità del pagamento unitario RAGIONE_SOCIALEa prestazione pensionistica previa stipula di convenzione in tal senso, peraltro sino alla data del 1.1.2011, ex art. 7 comma 1 d. lgs. cit.; la Corte di merito aveva confuso la titolarità RAGIONE_SOCIALE‘obbligo con la corresponsione materiale RAGIONE_SOCIALE‘erogazione per cui era errato dire che unico soggetto legittimato era RAGIONE_SOCIALE.
Con il quinto motivo di ricorso deduce , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 420 c.p .c. e degli artt. 1362, 1363, 2033 c.c. censurando la sentenza impugnata per avere attribuito natura di eccezione in senso stretto alla eccezione RAGIONE_SOCIALEa società concernente l’accordo di capitalizzazione sottoscritto dal RAGIONE_SOCIALE per la capitalizzazione del trattamento integrativo e averne quindi rilevato la tardività in quanto proposta solo nel corso del giudizio di rinvio ; si duole quindi RAGIONE_SOCIALEa mancata ammissione dei mezzi istruttori ex art. 420 c.p.c.
e denunzia che la omessa considerazione RAGIONE_SOCIALE‘accordo in
questione non aveva consentito di rilevare che con esso il COGNOME aveva rinunziato ad ogni pretesa connessa al trattamento integrativo.
6. Il primo motivo di ricorso è infondato.
6.1. La interpretazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito è da condividere in quanto frutto di approfondita disamina RAGIONE_SOCIALE disposizioni regolamentari RAGIONE_SOCIALE‘ allora RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, del significato RAGIONE_SOCIALE quali offre una ricostruzione del tutto plausibile, senza che possa configurarsi violazione RAGIONE_SOCIALE regole ermeneutiche; la sentenza affronta tutti i singoli profili di censura reiterati in questa sede , anche con riferimento all’art. 11 del Regolamento del personale ed alla valutazione, a fini ermeneutici RAGIONE_SOCIALEa condotta RAGIONE_SOCIALE parti, rectius RAGIONE_SOCIALEa datrice di lavoro, venendo in rilievo un atto unilaterale (v. pag. 12 sentenza).
6.2. Il giudice di appello si sofferma sulle disposizioni di diretta rilevanza rappresentate: a) dall’art. 9, comma 4, del Regolamento per personale il quale così recita ‘ I Direttori di sede ed i Direttori addetti al Servizio Ispettorato Generale compiono, seguendo le istruzioni loro impartite, ispezioni, verifiche ed inchieste, tanto presso le Filiali che presso gli uffici centrali’ ; b) dall’ art. 10 , comma 7, il quale statuisce che ‘ I Vice Direttori possono svolgere ispezioni e verifiche di natura contabile presso le sedi, le succursali e le agenzie e coadiuvare i Direttori di sede ed i Direttori nelle inchieste, ispezioni e verifiche di maggiore importanza’ ; c) dall’art. 11, comma 3, che stabilisce’ I capi di ufficio possono essere incaricati di compiere ispezioni, verifiche ed inchieste presso le agenzie che non siano rette da funzionari ed eventualmente anche presso le sedi e le succursali per ispezioni e verifiche di natura contabile ‘. Sulla
base RAGIONE_SOCIALEa relativa interpretazione sistematica, che tiene conto anche RAGIONE_SOCIALEa legge bancaria del 1936, in vigore all’epoca di adozione del Regolamento, la Corte di merito ha ritenuto che l’espressione filiale fosse stata utilizzata nel Regolamento per indicare tutte le sedi secondarie o periferiche (salvo poi distinguere nell’ambito RAGIONE_SOCIALE filiali le sedi e succursali secondo un ordine decrescente di importanza) e quindi escluso che ai fini RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALE superiori mansioni di Direttore potesse rilev are il dato rappresentato dall’unità organizzativa oggetto di ispezione; ha quindi osservato sulla base di persuasiva ricognizione del dato lessicale che ai Vicedirettori competevano per previsione regolamentare le ispezioni e verifiche ove connotate dalla natura contabile del relativo oggetto mentre nel caso in cui le stesse avevano un oggetto più ampio, non limitato al solo profilo contabile, si era in presenza di attività propria del Direttore. Tale ricostruzione deve essere confermata posto che, a differenza di quanto opina parte ricorrente, la opzione ermeneutica del giudice di merito in particolare con riferimento all’ art. 10 comma 7 cit. del Regolamento, in tema di ispezioni e verifiche pertinenti al ruolo di Vice Direttore, non risulta preclusa dal dato testuale ed è avallata dalla lettura coordinata RAGIONE_SOCIALE altre disposizioni del Regolamento in punto di compiti facenti capo alle diverse qualifiche
6.3. Deve quindi escludersi la dedotta violazione dei canoni ermeneutici, dovendo ulteriormente osservarsi che ai fini del sindacato di legittimità non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’ interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di
legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra ( Cass. n. 19044/2010, Cass. n. 15604/2007, in motivazione, Cass. n. 4178/2007); per consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, la semplice contrapposizione RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione proposta dalla parte ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata non rileva ai fini RAGIONE_SOCIALE‘annullamento di quest’ultima (Cass. n. 14318/2013, Cass. n. 23635/2010).
Il secondo motivo presenta un profilo di inammissibilità derivante dalla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c. stante la mancata trascrizione o esposizione per riassunto del contenuto degli atti alla base RAGIONE_SOCIALE censure ed in particolare RAGIONE_SOCIALEa parte espositiva del ricorso di primo grado, come viceversa indispensabile onde consentire al giudice di legittimità la verifica sulla base RAGIONE_SOCIALEa sola lettura RAGIONE_SOCIALE‘atto di impugnazione RAGIONE_SOCIALEa censura che denunzia la originaria genericità di allegazione e d eduzione. Tanto assorbe l’ulteriore rilievo che tiene conto che la rideterminazione del trattamento pensionistico si configura quale inevitabile conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘incremento RAGIONE_SOCIALEa retribuzione dovuta al COGNOME nella parte conclusiva RAGIONE_SOCIALEa sua carriera, essendo incontestata l’applicazione del metodo retributivo nel periodo alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘istituto 1961/1998; era quindi da escludere rispetto alla relativa domanda la necessità di autonomo e puntuale compendio allegatorio.
7.1. In relazione alle ulteriori censure formulate con il secondo motivo si osserva quanto segue: la deduzione concernente il difetto di contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE è preclusa dalla considerazione che il giudizio di rinvio è un giudizio chiuso, per cui in esso non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un’esigenza
originaria di litisconsorzio (art. 102 cod. proc. civ.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che, nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione (Cass. n. 5061/2007 Cass. n. 21096/2017).
7.2. Peraltro, l’assunto in ordine alla necessità di integrazione del contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE risulta privo di pregio nel merito avendo la Corte distrettuale fondato la esclusiva legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE sul disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 d. lgs. n. 357/1990 , in ragione RAGIONE_SOCIALEa delega conferita dall’RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE per la corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘intero trattamento previdenziale sulla base di specifica convenzione in relazione alla quale nel giudizio non era stata mai sollevata contestazione (sentenza, pag. 6). Il richiamo in sentenza alla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 chiarisce quindi che RAGIONE_SOCIALE è stata evocata in giudizio quale delegato al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘intero trattamento pensionistico, ma tanto non incide sui rapporti fra l’istituto di cr edito e l’ente previdenziale che quindi dovranno essere regolati secondo legge ma in una sede diversa.
8. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
8.1. La Corte di appello ha affermato che la liquidazione RAGIONE_SOCIALE differenze sul trattamento pensionistico si poneva come conseguenziale al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa maggiore retribuzione derivante dal diritto alla superiore qualifica di Direttore; tale affermazione non è scalfita dalla deduzione di violazione degli
artt. 442 e 414 c.p.c. la quale esprime un mero dissenso valutativo rispetto alle conclusioni attinte dalla Corte di merito a riguardo, dovendo evidenziarsi quale concorrente profilo di inammissibilità il difetto di specificità RAGIONE_SOCIALEa censura per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c. stante la mancata trascrizione o esposizione per riassunto degli atti di riferimento nelle parti di pertinenza, come necessario al fine di consentire al giudice di legittimità la verifica di fondatezza RAGIONE_SOCIALE censure articolate sulla base del solo esame del ricorso per cassazione Cass. n. 29093/2018, n. 195/2016, n. 16900/2015, n. 26174/ 2014, n. 22607/2014, Sez. Un, n. 7161/2010). Alla luce di quanto ora osservato non si configura la denunziata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. la quale ricorre soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALE fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto RAGIONE_SOCIALE prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018); nella sentenza impugnata non è in alcun modo ravvisabile un sovvertimento RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio, ri sultando la condanna alle differenze sul trattamento pensionistico connessa all’accertamento del diritto alle maggiori retribuzioni frutto di concreto accertamento tratto dalle emergenze probatorie in atti.
Il quarto motivo è anch’esso infondato.
9.1. La sentenza impugnata ha rilevato che ex art. 6 d. lgs. n. 357/1990 RAGIONE_SOCIALE, quale successore del RAGIONE_SOCIALE, era stato delegato dall’RAGIONE_SOCIALE ad erogare l’intero trattamento pensionistico anche per la quota a carico RAGIONE_SOCIALEa gestione speciale RAGIONE_SOCIALE sulla base di convenzione stipulata a tal
fine; tanto rende privo di concreto rilievo la circostanza RAGIONE_SOCIALEa ripartizione con l’Istituto previdenziale RAGIONE_SOCIALE quote di trattamento pensionistico dovuto in quanto tale ripartizione, come già sopra osservato, riguarda i rapporti interni fra detti soggetti. Infine la questione relativa alla circostanza che a decorrere da una certa data il pagamento del trattamento sarebbe a carico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE costituisce un novum, proposto per la prima volta in questa sede ( v. ricorso pag. 34) e quindi inammissibile.
10. Il quinto motivo di ricorso è infondato.
10.1. La circostanza RAGIONE_SOCIALEa intervenuta stipula RAGIONE_SOCIALE‘Accordo di capitalizzazione, con rinunzia del COGNOME a far valere ogni qualsivoglia pretesa nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, risulta tardivamente dedotta solo in sede di giudizio di rinvio laddove la stessa parte ricorrente riconosce che l’accordo in oggetto risaliva all’anno 2006 per cui ben avrebbe potuto essere fatto valere nel corso del giudizio di appello cronologicamente successivo. Invero, la natura di ‘giudizio chiuso’ d el giudizio di rinvio preclude la allegazione e prova dei fatti che le parti avrebbero potuto allegare e chiedere di provare nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata e che esse in quel procedimento non allegarono ne chiesero di provare (Cass. n. 11408/2918, Cass. n. 16294/2003, Cass. n. 2751/1985).
Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE‘ art.13 d. P.R. n. 115/2002 .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite che liquida in euro 7.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa società ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, se dovuto.
Roma, 8 novembre 2024