Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21405 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21405 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 11603-2024 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la sentenza n. 792/2024 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/02/2024 R.G.N. 2741/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME .
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in conformità al provvedimento del giudice di prime cure, ha respinto la domanda di NOME COGNOME
Oggetto
QUALIFICA SUPERIORE
R.G.N. 11603/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 05/06/2025
CC
riconoscimento, nei confronti del datore di lavoro RAGIONE_SOCIALE, della qualifica superiore corrispondente al VI livello del CCNL RAGIONE_SOCIALE (in qualità di specialista della sicurezza), rilevando che il tratto differenziale tra il livello rivestito (V livello, impiegato amministrativo) e quello preteso consisteva (alla luce delle declaratorie contrattuali) in una maggiore autonomia e nella lievemente maggiore specializzazione professionale ma che dalla documentazione prodotta non potevano evincersi elementi utili né la prova testimoniale aveva chiarito le esatte modalità -in termini di effettiva autonomia gestionale -di svolgimento delle mansioni all’interno dell’Ufficio Prevenzione Protezione e Sicurezza (RSSP).
Per la cassazione della sentenza propone ricorso il lavoratore con un motivo, illustrato da memoria. La società è rimasta intimata.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo e unico motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché 10 del CCNL RAGIONE_SOCIALE avendo, la Corte territoriale, trascurato di valutare la documentazione prodotta, la quale era sufficiente per fondare la domanda di riconoscimento della qualifica superiore, come descritta dal CCNL che richiede, per il VI livello (rispetto all’inferiore V livello) una maggiore autonomia operativa e la lievemente maggiore specializzazione del lavoratore; la Corte territoriale ha, inoltre, erroneamente interpretato le deposizioni rilasciate dai testimoni.
Il ricorso è inammissibile.
Le argomentazioni svolte in ricorso sostanzialmente sollecitano, ad onta dei richiami normativi e negoziali in esso contenuti, una rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze processuali affinché se ne fornisca un diverso apprezzamento: la denuncia di violazione o di falsa applicazione del contratto collettivo si risolve, in realtà, in una ricostruzione del materiale probatorio (di fonte documentale e testimoniale) favorevole al lavoratore, priva di censure all’operazione esegetica delle declaratorie contrattuali effettuata dalla Corte territoriale.
Inoltre, questa Corte ha da tempo consolidato il principio secondo cui una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può avere ad oggetto l’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., Cass. S.U. n. 20867 del 2020; nello stesso senso, fra le più recenti, Cass. n. 6774 del 2022, Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016), restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile nè nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nè in quello del precedente n. 4, che, per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, attribuisce rilievo unicamente
all’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892 del 2016).
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla sulle spese in assenza della costituzione della società controricorrente.
Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, de ll’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.
Il Presidente dott.ssa NOME COGNOME