Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34877 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 34877 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18477-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 620/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/01/2021 R.G.N. 348/2019;
Oggetto
Qualifica mansioni rapporto privato
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/11/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza n. 620/2020, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Grosseto che aveva respinto le domande proposte da NOME COGNOME, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE liquidazione, di cui era stato dipendente dal 22.12.2000, e della RAGIONE_SOCIALE, in cui era transitato ex art. 2112 cod. civ. con inquadramento nel livello 2° del CCNL Igiene Ambientale, volte all’accertamento del diritto alla superiore qualifica 3B con decorrenza dall’ 1.7.2006 e nel livello 3° dall’1.7.2011, per avere svolto mansioni riconducibili al 3° livello del CCNL di settore, con conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive.
La Corte territoriale, premesso che per gli addetti alla attività di spazzamento e/o raccolta dei rifiuti con l’ausilio di veicolo, la differenza tra il secondo ed il terzo livello fosse costituita dalla tipologia dei mezzi condotti, in particolare per il terzo livello ‘spazzatrici, innaffiatrici, compattatori e mezzi d’opera’, ha rilevato che il dipendente non aveva fornito, nel periodo di interesse, la prova di avere guidato i mezzi sopra indicati ovvero con le loro caratteristiche; ha precisato, poi, che tale differenza assumeva rilievo anche per l’area di inquadramento ‘conduzione’ per il principio dell’equivalenza e che era irrilevante la circostanza che ad altro dipendente, svolgente le medesime mansioni, era stato attribuito il livello rivendicato.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui hanno resistito, con
distinti controricorsi, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
La Consigliera delegata ha, con atto del 4 aprile 2025, formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
Il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso e ha depositato memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cpc, in relazione all’art. 2697 cod. civ., per avere errato la Corte territoriale nella valutazione delle risultanze probatorie riguardanti lo svolgimento di mansioni riconducibili al 3° livello.
Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione o falsa applicazione dell’art. 15 CCNL dei RAGIONE_SOCIALE ambientali del 30.6.2008, in relazione agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., per avere la Corte territoriale, sulla base d i una errata interpretazione, ritenuto che l’elemento distintivo tra i due livelli a confronto (2° e 3°) fosse costituito dalla natura del mezzo condotto e, in particolare, da quello per la cui conduzione era richiesta la patente di categoria C, quando, invece, la clausola contrattuale riconosceva il 3° livello anche per l’utilizzo di mezzi e veicoli conducibili con patente di categoria B.
Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, si eccepisce la illogicità, la contraddittorietà e l’apparenza della motivazione, per essersi la Corte territoriale rimessa alle
decisioni di un testimone per la definizione tecnica dei mezzi compattatori, lì dove la norma contrattuale, in mancanza di diverse specificazioni, consentiva il riconoscimento del 3° livello a chi conduceva compattatori per i quali era richiesta la patente di categoria C.
Per motivi di pregiudizialità logico-giuridica deve preliminarmente essere esaminato il secondo motivo di ricorso.
Esso, a differenza di quanto opinato nella proposta di definizione accelerata del giudizio, di cui al provvedimento della Consigliera delegata del 4.4.2025, è fondato.
Questa Corte, infatti, in relazione al medesimo contratto collettivo di cui è causa, si è già pronunciata, con l’ordinanza n. 15611/2024, ove, con argomentazioni condivise da questo Collegio e dalle quali non si ritiene doversi discostare, è stato precisato che, alla stregua della declaratorie corrispondenti al formale livello di inquadramento (2° livello) ed a quello rivendicato (3° livello), quali trascritte in sentenza, l’elemento discretivo fra l’uno e l’altro non è rappresentato dalla utilizzazione di mezzi con particolari caratteristiche e complessità, tantomeno di mezzi per la cui guida si richiede il possesso della patente C); invero, ciò che contraddistingue l’uno e l’altro livello è il diverso grado di qualificazione dell’attività espletata; second o la declaratoria contrattuale corrispondente al 2° livello, tale attività ha carattere elementare e richiede conoscenze generiche del processo lavorativo «…anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di cate goria ‘BCOGNOME».
L’attività corrispondente al 3° livello, secondo la relativa declaratoria contrattuale, risulta più complessa in quanto implica l’adibizione e preparazione professionale supportate
da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro ed autonomia operativa limitata all’esecuzione del proprio lavoro.
Il riferimento in entrambe le declaratorie all’utilizzo di mezzi implicanti il possesso della patente di Categoria ‘B’ esclude poi che la preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro richiesta per il 3° livello possa esprimersi solo nella guida di mezzi cd. compattatori.
Alla stregua di quanto esposto il secondo motivo va accolto e la trattazione degli altri resta assorbita.
La gravata sentenza deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa va rinviata alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei citati principi di diritto, ai fini della sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla legge, e provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l’11 .11.2025
La Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME