Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24389 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24389 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20349-2020 proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso L’UFFICIO DI RAPPRESENTANZA REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5334/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/12/2019 R.G.N. 1178/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO
R.G.N. 20349/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 05/12/2024
CC
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che, con sentenza del 20 dicembre 2019, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti della Regione Campania avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante all’inquadramento nella I qualifica dirigenziale con decorrenza giuridica ed economica dall’8.8.1986 o, in subordine, quantomen o a decorrere dal 6.5.2006 (ultimi dieci anni antecedenti alla proposizione del ricorso) con condanna alla ricostruzione di carriera e al pagamento delle differenze retributive tra la I qualifica dirigenziale e l’VIII qualifica funzionale in base al dispos to della l. regionale n. 27/1984;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto il diritto azionato in parte prescritto per rappresentare la notifica del ricorso il primo atto interruttivo del decorso della prescrizione e per il periodo non prescritto, non potendosi considerare probante il riferimento agli incarichi espletati asseritamente definiti di livello dirigenziale essendo viceversa necessaria la specifica indicazione di precisi contenuti e delle ragioni della sussumibilità degli stessi nella rivendicata qualifica; che per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la Regione Campania;
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., imputa alla Corte l’omessa pronunzia sul motivo d’appello con cui si censurava il passaggio della sentenza di prime cure da cui, a detta del ricorrente, emergeva il travisamento del thema decidendum ;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost e 132, comma 1, n. 4, c.p.c. in
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una con il vizio di motivazione su un punto decisivo per il giudizio, il ricorrente, con riferimento all’ipotesi in cui si dovesse ritenere non meritevole di accoglimento il primo motivo, imputa alla Corte territoriale il carattere meramente apparente della motivazione resa in ordine al predetto motivo di appello assumendo la piena riconducibilità delle mansioni svolte ai contenuti professionali propri della qualifica dirigenziale;
che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 22, e 23 l. Regione Campania n. 27/1984, 9 e 10 d.P.R. n. 748/1972 e 13 l. Regione Campania n. 11/1991, il ricorrente lamenta l’incongruità logica e giu ridica del pronunciamento della Corte territoriale dovendo ritenersi, la piena riconducibilità delle mansioni svolte dal ricorrente alle declaratorie recate dalle norme invocate a definizione del ruolo dirigenziale;
che nel quarto motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in una con la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 22, e 23 l. Regione Campania n. 27/1984 vengono desunti dalla mancata considerazione di una molteplicità di ‘fatti storici’ sorretti da prove documentali in atti ciascuno già di per sé da considerarsi decisivo ai fini del giudizio; che il primo motivo si rivela infondato, atteso che la Corte territoriale lungi dall’essere incorsa nel denunciato travisamento del thema decidendum , ha affrontato espressamente il motivo di censura con riferimento al quale il ricorrente assume essere stata omessa la pronunzia, rilevando, che, ove anche questo si fosse riferito alle mansioni in generale, mancherebbe nel ricorso introduttivo la specifica indicazione delle attività che rientrerebbero esclusivamente nel profilo dirigenziale piuttosto che nella VIII qualifica funzionale. Sicché la Corte territoriale ha correttamente motivato sulla base del rilievo per cui non può essere di per sé significativa la mera elencazione degli incarichi
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ricoperti senza specifica specificazione dei precisi contenuti professionali e delle ragioni della sussumibilità degli stessi nella qualifica dirigenziale;
che, risultano inammissibili il secondo il terzo ed il quarto motivo, dal momento che le censure con essi sollevate, per quanto formalmente ricondotte a vizi di violazione di legge, si risolvono nella mera confutazione della valutazione cui è approdata la Corte territoriale, includendovi la selezione dalla stessa operata quanto al materiale istruttorio ritenuto rilevante, in ordine alla non riconducibilità delle mansioni svolte dal ricorrente ai contenuti professionali propri della qualifica dirigenziale quale definita dalle invocate disposizioni delle leggi regionali e nazionali, valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice del merito e, pertanto, insindacabile in questa sede, perché correttamente motivata;
che il ricorso va, dunque, rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 e euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte suprema di cassazione il 5 dicembre 2024
La Presidente
(NOME COGNOME