Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34884 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 34884 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.
2406/2021 r.g., proposto da
COGNOME NOME , elett. dom.to in INDIRIZZO, presso AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente e sul ricorso successivo proposto
da
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) , in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
ricorrente
contro
COGNOME NOME , elett. dom.to in INDIRIZZO, presso AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO.
contro
ricorrente
OGGETTO: inquadramento come dirigente – valutazione delle prove testimoniali
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 228/2020 pubblicata in data 10/07/2020, n.r.g. 4/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 01/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1.- NOME COGNOME era stato dipendente di RAGIONE_SOCIALE dal 03/10/2010, con inquadramento come quadro direttivo 4^ livello retributivo del CCNL dipendenti di aziende di credito. Era stato poi licenziato per giustificato motivo oggettivo in data 03/03/2014, impugnato in separato giudizio.
Deduceva che al momento dell’assunzione era stato destinato all’area business dell’area energie alternative, con responsabilità del settore ‘industria e servizi’, con attribuzione di un superminimo ad personam , riportando direttamente all’amministratore delegato e al direttore generale. Aggiungeva che nel novembre 2010 era stato nominato presidente del CdA di RAGIONE_SOCIALE, in rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE, e dall’01 gennaio 2011 era divenuto assistente di progetto e consulente del presidente e d ell’amministratore delegato, con preminenti compiti anche di coordinamento e dirigenza.
Allegava che da luglio 2012 era stato destinatario di condotte di dequalificazione professionale a scopo ritorsivo, conseguenti al suo rifiuto di sottoscrivere un inveritiero piano industriale di RAGIONE_SOCIALE nell’ambito di un piano di ristr utturazione di RAGIONE_SOCIALE. Era stato infatti assegnato al settore immobiliare e sottoposto al AVV_NOTAIO COGNOME, dipendente della sua stessa qualifica che in precedenza era stato da lui coordinato e diretto; era stato assegnato anche a compiti di mera segreteria. Alle sue rimostranze -aggiungeva -era stato destinatario di un provvedimento di sospensione per cassa integrazione in deroga illegittimo e ritorsivo, durato oltre tredici mesi, fino a quando era stato licenziato.
Pertanto a dìva il Tribunale di Bologna per ottenere l’accertamento del proprio diritto all’inquadramento come dirigente da novembre 2010 o da gennaio 2011 fino alla cessazione del rapporto di lavoro e la condanna della società al pagamento delle conseguenti differenze retributive, anche a titolo risarcitorio; l’accertamento del demansionamento e/o dequalificazione da
luglio 2012 e dei consequenziali danni patrimoniale e non patrimoniale; la condanna della società datrice di lavoro al risarcimento dei danni da liquidare nella misura di euro 186.992,08 ovvero in quella maggiore o minore che sarebbe stata accertata in corso di causa; la declaratoria di illegittimità della sospensione del rapporto di lavoro per cassa integrazione in deroga dal 27/05/2013 al 30/06/2014; la condanna della medesima società al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti anche sul piano contributivo, da liquidare nella somma di euro 63.755,15 a titolo di differenze retributive e di euro 2.400,00 a titolo di buoni pasto non percepiti, ovvero nella maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa.
2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, acquisita la documentazione presso l’Ispettorato territoriale del lavoro di Bologna riferita ad attività ispettiva svolta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, nonché i verbali del giudizio fra le parti relativo all’impugnazione del licenziamento, accoglieva parzialmente le domande, riconosceva il diritto del COGNOME all’inquadramento nella categoria dirigenziale da gennaio 2011 e condannava la società a pagare al ricorrente la somma di euro 63.766,15 per il periodo di cassa integrazione, illegittimo di per sé in quanto inapplicabile ai dirigenti; invece escludeva l’esistenza sia di un danno patrimoniale per il periodo anteriore alla sospensione del rapporto di lavoro , in ragione dell’ammontare degli emolumenti comunque percepiti dal ricorrente, sia di un danno non patrimoniale.
3.Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, riuniti gli appelli proposti separatamente dal COGNOME e dalla società, rigettava il gravame interposto dal lavoratore e, in accoglimento di quello proposto dalla società, rigettava tutte le domande del primo.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
le domande accolte dal Tribunale sono state soltanto due, quella di riconoscimento del diritto all’inquadramento nella categoria dirigenziale e quella di condanna al pagamento della somma a titolo di differenze retributive maturate durante il periodo di cassa integrazione guadagni;
per le altre, dunque, è ravvisabile un rigetto implicito;
il CCNL dipendenti bancari RAGIONE_SOCIALE all’art. 82 individua la figura del quadro, qualifica attribuita al COGNOME al momento dell’assunzione;
il CCNL per i dipendenti imprese creditizie, finanziarie e strumentali all’art. 2 disciplina l’inquadramento come dirigente e la relativa declaratoria;
dall’istruttoria svolta in primo grado (con acquisizione dei verbali del giudizio relativo al licenziamento) e dalle testimonianze in tal modo acquisite (COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, nonché dai documenti prodotti dal COGNOME non si evincono elementi utili per la prova delle mansioni proprie della categoria dirigenziale;
egli era inquadrato nel più alto livello del quadro; viceversa le sue mansioni non presentavano i tratti propri del dirigente, ossia autonomia e potere decisionale per la promozione, il coordinamento, la gestione generale dell’impresa al fine di realizzarn e gli obiettivi;
è invece risultato che il COGNOME svolgeva funzioni di preminente affiancamento del presidente del gruppo, ma non aveva diretti poteri decisionali, di indirizzo e di programmazione;
neppure sono utili l’intervenuta nomina ad incarichi sociali nell’ambito di RAGIONE_SOCIALE ed il conferimento dei relativi poteri, posto che si tratta di un diverso incarico che esula da quello relativo al rapporto di lavoro subordinato oggetto di domanda; e comunque neppure in tale attività emerge un’autonomia decisionale, poiché al contrario egli era solo un uomo di fiducia del Consorte (Presidente del gruppo), tanto che al suo rifiuto di firmare la relazione finanziaria pretesa dal Consorte questi lo rimosse immediatamente dall’incarico;
la domanda restitutoria avanzata dalla società non può essere accolta in difetto della prova dell’avvenuto pagamento di somme in esecuzione della sentenza di primo grado.
4.- Avverso tale sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
5.- RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) ha resistito con controricorso ed a sua volta ha proposto ricorso successivo, affidato ad un motivo.
6.- NOME COGNOME ha resistito al ricorso della società mediante controricorso e poi ha depositato memoria.
7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare il ricorso successivo va convertito in incidentale. Infatti, questa Corte ha più volte affermato che il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; tuttavia quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’ordinario) di impugnazione in astratto operativi (Cass. ord. n. 36057/2021; Cas. n. 5695/2015).
RICORSO PRINCIPALE
1.- Con il primo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c. , il ricorrente COGNOME lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 2094, 2095 e 2103 c.c., nonché 82 CCNL bancari RAGIONE_SOCIALE e 2 CCNL dirigenti imprese creditizie, finanziarie e strumentali, per avere la Corte territoriale ritenuto insussistente il diritto all’inquadramento nel la categoria dirigenziale e per avere, di conseguenza, escluso l’illegittimità della sospension e del rapporto di lavoro per cassa integrazione guadagni.
Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente, infatti, sollecita a questa Corte una rilettura delle deposizioni testimoniali e del verbale del CdA di RAGIONE_SOCIALE del 16/12/2011, ossia una rivalutazione delle risultanze istruttorie, interdetta in sede di legittimità, in quanto riservata al giudice di merito. In particolare il
ricorrente non lamenta un’errata interpretazione delle clausole contrattual -collettive che identificano rispettivamente le figure del quadro e del dirigente (v. ricorso per cassazione , p. 16), bensì ritiene viziata la sentenza d’appello da un errato accertamento di fatto causato da un’errata a suo dire -valutazione delle deposizioni testimoniali, come tale insindacabile in sede di legittimità (salvo il vizio dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c., nella specie non prospettato). Dunque in modo inammissibile la difesa del COGNOME chiede a questa Corte il riconoscimento della qualifica dirigenziale con ogni sua conseguenza (v. ricorso per cassazione, p. 20).
2.- Con il secondo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c. , il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 2087 e 2103 c.c., nonché 2909 c.c. e 324 c.p.c. e l’ omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, per avere la Corte territoriale escluso il demansionamento e la dequalificazione professionale, il comportamento datoriale discriminatorio e comunque contrario a buona fede e correttezza e, di conseguenza, anche il diritto al risarcimento del danno.
Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.
In primo luogo, con riguardo agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., il motivo manca di specificità, poiché il ricorrente non si confronta in alcun modo con quella parte della motivazione, con cui i Giudici d’appello hanno premesso l’esatto perimetro dell’accog limento parziale pronunziato dal Tribunale ed hanno espressamente escluso che fosse stata accolta anche la domanda di accertamento della dequalificazione professionale e/o del demansionamento (v. sentenza impugnata, pp. 5-6). A fronte di questa parte della sentenza d’appello il COGNOME si è limitato a sostenere in modo apodittico -che il Tribunale aveva riconosciuto ‘ esplicitamente la qualifica dirigenziale, il demansionamento palesemente ritorsivo e il vero e proprio mobbing subito dal ricorrente ‘ (v. ricorso per cassazione, p. 26).
In secondo luogo, il separato appello proposto dalla società (poi riunito a quello previamente proposto dal COGNOME) escludeva comunque l’esistenza di un giudicato interno, perché rimetteva in discussione la prima domanda (di accertamento del diritto all’i nquadramento nella categoria dirigenziale), della quale le altre erano prospettate e comunque rappresentavano una
conseguenza, in un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica della prima rispetto alle ulteriori.
In terzo luogo il richiamo alla violazione degli obblighi di sicurezza (art. 2087 c.c.) rappresenta un novum , di cui non vi è traccia nei precedenti gradi di giudizio e, soprattutto, nella sentenza d’appello impugnata.
Ancora, il ricorrente sollecita a questa Corte una rivalutazione delle deposizioni testimoniali, interdetta in sede di legittimità.
Infine il COGNOME non precisa quali sarebbero i ‘fatti decisivi’ il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte territoriale. Ed in ogni caso la loro pluralità esclude di per sé che possano integrare il vizio disciplinato dall’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c., per il quale la decisività impone che il fatto (il cui esame sia stato omesso) sia uno soltanto, tanto che se fosse stato esaminato avrebbe condotto ad un risultato decisorio certamente diverso ed opposto rispetto a quello impugnato.
3.- Con il terzo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c. , il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale ingiustamente condannato lui al rimborso dele spese dei due gradi di giudizio e per aver ritenuto sussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato soltanto a suo carico.
Il motivo è infondato.
Nel regolare le spese processuali la Corte territoriale si è limitata a fare piana applicazione del principio della soccombenza, considerato che , all’esito dell’appello, soccombente integrale (con il rigetto di tutte le sue domande) era proprio il COGNOMECOGNOME Quanto al raddoppio del contributo unificato, i Giudici del gravame non potevano dichiararne sussistenti i presupposti anche a carico della società, dal momento che l’appello di quest’ultim a era stato accolto.
RICORSO INCIDENTALE
4.Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e/o 4) e/o 5) c.p.c. la società ricorrente lamenta ‘violazione e/o falsa applicazione’ dell’art. 115, co. 1, c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte territoriale ritenuto non operante il principio di non contestazione in relazione all’avvenuto paga mento delle somme di cui alla sentenza di primo grado e per avere di conseguenza erroneamente rigettato
la domanda restitutoria avanzata da essa società con il proprio atto di appello.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la difesa della ricorrente trascritto integralmente gli atti (contenenti le difese del COGNOMECOGNOME del giudizio di appello, in modo da consentire a questa Corte di verificare se effettivamen te la circostanza dell’avvenuto pagamento della somma oggetto della domanda restitutoria fosse stata dal COGNOME contestata oppure no.
Al riguardo questa Corte ha già affermato che ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui viene dedotta la violazione del principio di non contestazione deve indicare sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell’atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c. (Cass. ord. n. 15058/2024; Cass. ord. n. 12840/2017; Cass. n. 16655/2016).
5.Atteso l’esito del giudizio di legittimità connotato da formale reciproca soccombenza, ma considerata prevalente quella del COGNOME, le relative spese vanno compensate per metà, mentre la residua metà va posta a carico del COGNOME e liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità per metà e condanna COGNOME NOME a rimborsare a RAGIONE_SOCIALE la residua metà, che liquida in euro 2.300,00, oltre 100,00 per esborsi, ed oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quella incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso principale e per quello incidentale a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 01/10/2025.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME