Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1891 Anno 2025
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. L Num. 1891 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18289-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso L’UFFICIO DI RAPPRESENTANZA RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4974/2019 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/10/2019 R.G.N. 4777/2015; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
MANSIONI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 18289/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/12/2024
CC
–
–
–
RILEVATO
che, con sentenza del 25 ottobre 2019, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE Regione Campania, nei limiti del residuo thema decidendum dato – non essendo più contestato il diritto sancito dal giudice di prime cure al superiore inquadramento nella VIII qualifica funzionale (anziché nella VII erroneamente attribuita) dall’inizio del rapporto di lavoro presso la struttura commissariale dal 17.3 .1986 all’avvenuto reinquadramento -dal riconoscimento del diritto dell’istante, in relazione alle svolte mansioni di capo servizio, all’inquadramento nella I qualifica dirigenziale a far data dal 18.4.1990, ossia dal momento del superamento RAGIONE_SOCIALE procedura selettiva pubblica e RAGIONE_SOCIALE sua stabilizzazione nei ruoli RAGIONE_SOCIALE Regione con conseguente diritto a percepire le differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto in base a tale riconoscimento fino al soddisfo;
che la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto lo svolgimento da parte dell’istante dei compiti altamente qualificati di cui alle ordinanze commissariali invocate connessi alla titolarità di posizioni preminenti nell’organigra mma regionale e la riconducibilità degli stessi alla qualifica dirigenziale come descritta nell’art. 22 l. Regione Campania n. 27/1984 con conseguente fondatezza del diritto al trattamento economico dovuto in relazione all’attività dirigenziale prestata con decorrenza dal momento del superamento RAGIONE_SOCIALE procedura selettiva pubblica e RAGIONE_SOCIALE sua stabilizzazione nei ruoli RAGIONE_SOCIALE Regione;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la Regione Campania, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, la COGNOME;
–
–
–
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, la Regione ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 l. n. 730/1986, dell’ordinanza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 1672/1989 e dell’art. 56, comma 1, d.lgs. n. 29/1993, lamenta a carico RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALE pronunzia di attribuzione RAGIONE_SOCIALE qualifica dirigenziale con effetto dalla data di stabilizzazione nei ruoli RAGIONE_SOCIALE Regione, stante l’irrilevanza ai fini dell’accesso ai predetti ruoli, da operarsi sul la base del superamento del concorso riservato previsto con riferimento all’inquadramento corrispondente stabilito dall’invocata ordinanza del RAGIONE_SOCIALE, dell’eventuale attribuzione di funzioni superiori presso la struttura commissariale;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’ordinanza n. 596/1986 del Commissario Straordinario di Governo di cui alla l. n. 219/1981, degli artt. 12 preleggi e 1363 e 1364 c.c. la Regione ricorrente imputa alla Corte territoriale lo scostamento dal criterio legale di interpretazione letterale degli atti quanto al testo RAGIONE_SOCIALE richiamata ordinanza stante il travisamento RAGIONE_SOCIALE struttura organizzativa dell’Ufficio del Commissario di Governo, articolata non, come affermato in motivazione, in tre aree corrispondenti ai servizi in cui era strutturata la RAGIONE_SOCIALE regionale bensì in una pluralità di uffici sganciati da quel riferimento ad uno dei quali era preposta la COGNOME;
che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 22, e 23 l. Regione Campania n. 27/1984 e 9 e 10 d.P.R. n. 748/1972, la Regione ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica del pronunciamento d ella Corte territoriale dovendo escludersi la riconducibilità delle
–
–
–
mansioni svolte dalla COGNOME alle declaratorie recate dalle norme invocate a definizione del ruolo dirigenziale;
che nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. Regione Campania n. 11/1991 è prospettata in relazione alla riconducibilità all’inquadramento nella VIII qualifica funzionale RAGIONE_SOCIALE posizione ricoperta dalla COGNOME ove anche questa fosse valutata, come comunque non potrebbe ritenersi ammissibile trattandosi di norma entrata in vigore successivamente alla data di riferimento dell’operazione da individuarsi in quella del 18.4.1990, data del superamento RAGIONE_SOCIALE procedura selettiva pubblica e RAGIONE_SOCIALE sua stabilizzazione nei ruoli RAGIONE_SOCIALE Regione; che con il quinto motivo la Regione ricorrente denuncia il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio imputando alla Corte territoriale l’incongruità dell’operato giudizio trifasico per aver omesso la valutazione dei contenuti professionali dei compiti propri dei responsabili degli uffici di cui all’ordinanza n. 596/1986 e pertanto delle stesse mansioni svolte dalla COGNOME;
che il primo motivo si rivela meritevole di accoglimento atteso che la posizione espressa dalla Corte territoriale per cui le funzioni qualificate dirigenziali accertate come effettivamente svolte presso l’Ufficio del Commissario del Governo comportavano per la COGNOME il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE qualifica dirigenziale all’atto del passaggio per stabilizzazione nei distinti ruoli RAGIONE_SOCIALE Regione Campania, prescindendo dalle previste modalità di stabilizzazione date dal superamento del concorso espletato per l’in quadramento nella qualifica corrispondente alla tabella di equiparazione fissata nell’ordinanza del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 1672 del 22.3.1989 e dalla stessa esistenza nella pianta organica RAGIONE_SOCIALE Regione di una posizione lavorativa di rilievo dirigenziale, si pone in contrasto con l’orientamento
–
consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte ( cfr. Cass. n. 23435/2020, Cass. n. 6671/2019, Cass. n. 28451/2018 e Cass. n. 350/2018) secondo cui lo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali , nell’ambito del lavoro pubblico privatizzato, non può che espletarsi in relazione ad una specifica posizione organizzativa, rispetto alla quale sia previsto l’esercizio di funzioni dirigenziali o l’attribuzione a un dirigente;
che il ricorso va, dunque, accolto per quanto di ragione, la sentenza impugnata cassata in parte qua e la causa, che non necessita di alcun ulteriore accertamento, decisa nel merito con il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda proposta da NOME COGNOME di attribuzione RAGIONE_SOCIALE qualifica dirigenziale con le relative differenze retributive per il periodo dal 18.4.1990 al superamento dell’apposito concorso pubblico per la dirigenza, con compensazione delle spese per i due gradi di merito e l’accollo alla COGNOME soccombente delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in parte qua e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da NOME COGNOME di attribuzione RAGIONE_SOCIALE qualifica dirigenziale con le relative differenze retributive per il periodo dal 18.4.1990 al superamento dell’apposito concorso pubblico per la dirigenza. Compensa le spese per i due gradi di merito e condanna la COGNOME al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200, 00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALE Corte suprema di cassazione il 5 dicembre 2024.
La Presidente (NOME COGNOME)