Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26526 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 26526 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22659-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME NOME SPECIALE, che la rappresenta e difende;
– ricorrente principale –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonchè contro
Oggetto
R.G.N. 22659/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/07/2024
CC
RAGIONE_SOCIALE ;
– ricorrente principale – controricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 429/2018 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 19/03/2019 R.G.N. 137/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/07/2024 dal AVV_NOTAIO Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenza n. 414 del 2017 il Tribunale di Ancona, accogliendo parzialmente la domanda di NOME COGNOME, ha accertato che questi, pur se inquadrato come collaboratore coordinato con un contratto a tempo determinato, era in realtà un lavoratore subordinato, con la qualifica di quadro di I livello apicale del contratto di riferimento (CCNL Uneba); pertanto, per quanto qui rileva, ha respinto sia la domanda di condanna a differenze retributive, non accertate rispetto alla qualifica riconosciuta, che al risarcimento del danno da illegittimo licenziamento;
Con sentenza n. 429 del 2018, la Corte di appello di Ancona, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal COGNOME contro la prima sentenza, ne ha accertato la qualifica di dirigente ed ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del COGNOME della somma di €.86.721,70 per differenze retributive ed €.20.881,98 per TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata a far data dal 31.1.2016 fino al soddisfo, confermando nel resto l’impugnata sentenza;
la corte di Appello, in particolare, ha valorizzato, per attribuire al ricorrente la qualifica dirigenziale, la prova documentale (documenti prodotti dal COGNOME fin dal primo grado, tutti provenienti dall’ente) segnatamente il verbale del Consiglio di Amministrazione del 31.07.2012, che, conferendo al ricorrente l’incarico di Direttore dell’ente, richiama espressamente l’art. 16 dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE in cui vengono illustrati i compiti e le funzioni di Direttore,
corrispondenti proprio ai compiti e alle mansioni riportate nella contrattazione collettiva in relazione alla qualifica dirigenziale; ha pertanto riconosciuto al ricorrente il diritto alle differenze retributive maturate in conseguenza della superiore qualifica dirigenziale e ha condannato l’appellata al pagamento di tali somme in misura pari ai conteggi già elaborati dal sig. COGNOME nel giudizio di primo grado “su specifico invito del giudice ai fini conciliativi” (conteggi che la Corte ha considerato sviluppati in maniera conforme alle previsioni del CCNL RAGIONE_SOCIALE di riferimento).
Avverso la decisione di secondo grado la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso, con ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, NOME COGNOME.
Le parti hanno depositato memorie.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
I motivi del ricorso principale possono essere così sintetizzati.
6.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 116 c.p.c., 2094 CC in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Avrebbe errato la corte nel valutare la prova documentale, incorrendo in una ‘valutazione imprudente’ della stessa, e ritenendo, con argomentazioni sommarie e superficiali, che lo stesso datore di lavoro avesse conferito la qualifica di dirigente al ricorrente, segnatamente con il verbale del Consiglio di Amministrazione del 31.07.2012 (atto che attribuisce al COGNOME l’incarico di Direttore dell’ente, che richiama espressamente l’art. 16 dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE in cui vengono illustrati i compiti e le funzioni di Direttore, corrispondenti proprio ai compiti e alle mansioni riportate nella contrattazione collettiva in relazione alla qualifica dirigenziale).
Ed infatti, nella prospettazione del ricorrente, dalla prova testimoniale offerta e da quella documentale (buste paga) sarebbe emerso che il lavoratore non aveva alcun margine di autonomia, proprio della funzione dirigenziale e rispondeva, invece, per ogni attività, alle disposizioni del Consiglio di amministrazione. Peraltro, la figura del
manager, non era certo compatibile con la realtà aziendale ridotta (40 dipendenti) che caratterizzava la fondazione.
6.2 Con il secondo motivo di ricorso, formulato in maniera subordinata rispetto al primo, la RAGIONE_SOCIALE censura la omessa valutazione di fatti storici decisivi risultanti dagli atti di causa ex art. 360 n. 5. Ed infatti la Corte si sarebbe affidata esclusivamente ad un unico documento, ossia il verbale del Consiglio di amministrazione del 31 luglio 2012, omettendo di considerare fatti storici decisivi, risultanti dalle buste paga da cui emergeva l’inquadramento nel ruolo apicale di quadro, dalle allegazioni dedotte in ricorso, che mostravano mancanza di autonomia e potere decisionale, dalla visura della RAGIONE_SOCIALE che mostrava le ridotte dimensioni dell’ente, incompatibili con la figura di un dirigente.
6.3 Con il terzo motivo parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. con conseguente nullità della sentenza in relazione art. 360 n. 4 c.p.c. per irriducibile contraddittorietà. Nella prospettazione di parte ricorrente, in particolare, la sentenza sarebbe contraddittoria, poiché pur avendo accertato la qualifica dirigenziale, avrebbe, tuttavia, disposto il pagamento delle differenze retributive con riferimento al contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE, valorizzando in tal senso i conteggi prodotti in giudizio dal lavoratore, che erano relativi al livello I quadro, cioè ad un livello inferiore a quello riconosciuto.
6.4 Con il quarto motivo parte ricorrente si duole del vizio di extra petizione in cui sarebbe incorsa la sentenza di appello, in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e della sua conseguente nullità in relazione art. 360 n. 4 c.p.c.
Ed infatti, osserva la RAGIONE_SOCIALE ricorrente, la Corte d’appello, pur avendo accertato la qualifica di dirigente si sarebbe avvalsa, per individuare le differenze dovute, di conteggi elaborati nel corso del giudizio sulla base delle differenze tra la retribuzione concordata dalle parti, quanto all’inquadramento nel ruolo I livello quadro, e quella che era stata effettivamente corrisposta. Tale errore, ossia l’aver assunto come parametro i detti conteggi, evidentemente ancorati alla qualifica inferiore e commisurati alla retribuzione concordata, integrerebbe la
violazione dell’articolo 112 c.p.c. sotto il profilo della ‘corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato’.
6.5 Con il quinto e ultimo motivo, la ricorrente fondazione censura la violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. con conseguente nullità della sentenza in relazione art. 360 n. 4 c.p.c. per contraddittorietà, illogicità e/o apparente motivazione. Sarebbe incorsa la Corte di appello in tali violazioni, poiché avrebbe riconosciuto la qualifica dirigenziale al COGNOME ma, al contempo, avrebbe applicato criteri retributivi (relative al ruolo inferiore di quadro) non coerenti con tale qualifica.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, NOME COGNOME ha dedotto a sua volta il vizio di violazione di legge (art. 36 cost. e 2099 c.c., art. 1 e 4 Art Ccnl Dirigenti CommercioTerziario e Art. 36 Ccnl Uneb, art.2094 c.c. ) in relazione al parametro di cui all’art. 360 c.1 N. 3 c.p.c., in cui sarebbe incorsa la Corte di appello di Ancona, procedendo ad una errata quantificazione delle differenze retributive maturate a seguito dell’ inquadramento nella qualifica di dirigente. Avrebbe errato la corte, in particolare, allorché, pur avendo riconosciuto la qualifica dirigenziale al COGNOME, ha poi quantificato le differenze retributive senza avvalersi dei conteggi prodotti sin dal primo grado di giudizio e non contestati dalla fondazione, che calcolavano le differenze retributive maturate relative alla posizione rivendicata di dirigente, per un totale di € 184.567,15, di cui € 38.703,57 per TFR, bensì utilizzando altri conteggi, prodotti su richiesta del giudice di primo grado, a fini conciliativi, relativi al 1° livello quadro RAGIONE_SOCIALE. Ha chiesto, pertanto, la cassazione della sentenza per tale parte con correzione delle somme dovute da parte della Corte di appello per le differenze retributive maturate, pari a € 184.567,15.
I motivi del ricorso principale sono inammissibili, sotto diversi profili.
8.1. I primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, sono inammissibili poiché, pur denunciando la violazione di legge o l’omesso esame di fatti decisivi, propongono sostanzialmente una censura della valutazione del materiale probatorio operata dal giudice di merito.
Con il primo motivo, in particolare, nella denuncia della violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2094 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., si esprime un disaccordo rispetto al giudizio cui la corte è pervenuta sulla base dei documenti probatori esaminati, e si propone a questa corte una diversa interpretazione degli stessi, sostanzialmente chiedendo un riesame di fatto della fattispecie, già svolto in modo pieno e completo dal giudice di appello che, valutando la delibera del CDA n. 14 del 31.7.2012 e l’attestato di servizio in cui si conferma dalla RAGIONE_SOCIALE l’espletamento per tutto il periodo della funzione di Direttore, ha conseguentemente accolto la domanda del ricorrente applicando l’art.16 dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE.
Analogamente, con il secondo motivo, denunciando un’omessa valutazione di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente si limita a riproporre una diversa ricostruzione dei fatti, enfatizzando elementi probatori già esaminati dalla Corte territoriale, quali la qualifica di quadro di primo livello come da buste paga, le mansioni svolte in concreto e le piccole dimensioni della RAGIONE_SOCIALE, che non avrebbero giustificato la figura di ‘top manager’.
Anche in questo caso, il motivo è diretto a sollecitare una nuova valutazione delle prove, funzione che esula dai compiti della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 8054/2014), mentre la sentenza di merito adeguatamente motiva in merito agli elementi concreti da cui ha desunto l’inquadramento, né la dimensione della fondazione risulta valorizzata in alcuno dei documenti esaminati.
8.2. Anche i successivi motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. Con essi, sostanzialmente ci si duole che la sentenza abbia riconosciuto la qualifica dirigenziale al COGNOME ma applicando criteri retributivi relativi al ruolo inferiore di quadro, non coerenti con tale qualifica, poiché avrebbe utilizzato e valorizzato non i conteggi allegati al ricorso dal ricorrente, ma conteggi diversi, formulati in via conciliativa nel corso del giudizio, che riguardavano la differenza tra le somme dovute sulla base della qualifica di quadro (inferiore) e la retribuzione concordata.
Non si evincono, però, né il vizio di contraddittorietà illogicità e/o apparenza della motivazione, né di ultrapetizione, di in cui sarebbe
incorsa la sentenza, poiché i giudici di appello hanno risposto alla domanda di differenze retributive con una motivazione adeguata conforme al minimo costituzionale, né si comprende quale sarebbe l’interesse della RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., a sollecitare una condanna a proprio carico a somme superiori rispetto a quelle accertate.
Anche il motivo di ricorso incidentale è inammissibile. Tale motivo è a sua volta incentrato sull’erronea quantificazione delle differenze retributive maturate a seguito dell’ inquadramento nella qualifica di dirigente, in cui sarebbe incorsa la corte non utilizzando i conteggi corretti, che erano stati prodotti sin dal primo grado di giudizio e non risultavano contestati in base ai quali la somma dovuta doveva essere superiore a quella liquidata (e pari a € 184.567,15), invece, utilizzando altri conteggi, prodotti su richiesta del giudice di primo grado, a fini conciliativi, relativi al livello inferiore 1° livello quadro RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente incidentale, tuttavia, nel citare i conteggi che, erroneamente, la sentenza di appello avrebbe utilizzato, incorre nell’inammissibilità per difetto di idonee compiute allegazioni, richieste invece ex art. 366 co. I nn. 3 e 6 c.p.c., segnatamente per quanto concerne l’atto introduttivo del giudizio di merito, con riguardo ai conteggi invocati che non sono trascritti ma solo citati, e alla memoria del primo grado, relativamente alla omessa contestazione di detti prospetti.
Come le Sezioni unite insegnano (n. 8077 del 2012) neanche nell’ipotesi di errores in procedendo «viene meno l’onere per la parte di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito della specificità dei motivi d’impugnazione, ora tradotto nelle più definite e puntuali disposizioni contenute negli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.; sicché l’esame diretto degli atti che la corte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato».
Alla stregua di quanto esposto il ricorso e il controricorso incidentale devono essere dichiarati inammissibili e le spese del giudizio di cassazione devono essere compensate.
.PQM
La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale; Compensa le spese del giudizio di cassazione
Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico di entrambe le parti ricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per i ricorsi ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio, il 10 luglio 2024