Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4120 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4120 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 11173-2024 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO N. 237/2017 RAGIONE_SOCIALE, in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 27/03/2024 R.G.N. 683/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Fallimento Opposizione stato passivo
Qualifica di dirigente
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 02/12/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, con il decreto in epigrafe indicato, ha respinto l’opposizione proposta dall’attuale ricorrente per cassazione avverso il decreto emesso dal giudice delegato ai fallimenti dello stesso Ufficio, che pure non aveva ammesso al passivo del fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il credito da lui vantato come privilegiato per € 1.332.243,70, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria.
Per quanto qui interessa, il Tribunale premetteva: a) che l’opponente sosteneva: – di aver lavorato per la società poi fallita dall’1 novembre 1980 sino al 31 maggio 2017; – di essere stato inquadrato al momento dell’assunzione, nella categoria ‘B’ dell’allora vigente contratto collettivo, II categoria tecnici amministrativi (impiegati con mansioni di concetto); – di aver svolto sin dal momento dell’assunzione mansioni riconducibili al ruolo dirigenziale come previsto e disciplinato dall’art. 1 del CCNL del 13 aprile 1981 ‘Dirigenti di aziende industriali’; – di aver diritto alla giusta retribuzione, pari a complessivi € 1.332.243,70 sulla base dei conteggi circoscritti al periodo 1985-2014; b) che la curatela del fallimento aveva eccepito la tardività RAGIONE_SOCIALE domanda, la prescrizione presuntiva e l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda; c) che la causa era stata istruita con prova documentale e testimoniale.
Tanto premesso, il Tribunale disattendeva le eccezioni preliminari (di tardività dell’opposizione e di prescrizione presuntiva e ordinaria), sollevate dalla curatela.
Il Tribunale, inoltre, premesse le declaratorie contrattuali, rispettivamente, del livello 1 impiegati 1A (nel
quale sin dall’inizio del rapporto risultava inquadrato il lavoratore) e RAGIONE_SOCIALE qualifica dirigenziale, considerava: I) che dall’istruttoria espletata non erano emersi elementi idonei a ritenere provate le funzioni necessarie per la realizzazione degli obie ttivi dell’impresa, potendo invece l’attività in concreto espletata rientrare nell’elevato grado di professionalità delle mansioni di concetto del proprio livello di appartenenza; II) che mancavano quell’autonomia decisionale e la correlativa assunzione di responsabilità diretta propria del dirigente; III) che, peraltro, dall’istruttoria non era emerso il contenuto specialistico particolarmente elevato del ricorrente, non avendo lo stesso dedotto il grado di professionalità che distingue le mansioni di appartenenza con quelle rivendicate.
Avverso tale decreto il lavoratore soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resiste il fallimento intimato con controricorso e successive due memorie di identico contenuto (la prima, in vista di adunanza camerale in cui fu disposto rinvio per l’impedimento del precedente relatore e la seconda in relazione all’odierna adunanza).
MOTIVI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ‘Art. 360, I comma n. 5 c.p.c. omesso esame circa uno o più fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti’. Deduce che: ‘Al fine di valutare la sussistenza del diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive connesse allo svolgimento di mansioni riconducibili alla qualifica dirigenziale, il Tribunale di Roma ha omesso di considerare alcune circostanze oggetto del thema decidendum e probandum del giudizio e confermate
all’esito dell’istruttoria, vale a dire la circostanza che il ricorrente decideva chi assumere o licenziare, definiva le condizioni dei rapporti di lavoro, decideva se riconoscere aumenti, se irrogare sanzioni disciplinari, la tipologia e l’entità RAGIONE_SOCIALE sa nzione irrogata, gestiva le relazioni con le rappresentanze sindacali, decideva se contrarre prestiti con gli istituti bancari, definendone le relative condizioni, decideva se conferire incarichi a professionisti e/o consulenti, determinandone e negoziando ne il compenso’.
Con il secondo motivo denuncia ‘Art. 360, I comma n. 3 c.p.c. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro e, segnatamente, dell’art. 1 (qualifica e suo riconoscimento applicabilità del c ontratto) del CCNL del 13 aprile 1981 ‘dirigenti di aziende industriali’, nella parte in cui definisce la qualifica dirigenziale, anche in relazione ai canoni ermeneutici di cui agli artt. 13611362-13631364 c.c. violazione dell’art. 2094 c.c.’. Deduce c he: ‘Il Tribunale ha erroneamente ricostruito il contenuto RAGIONE_SOCIALE qualifica dirigenziale, arrivando ad esigere, per riconoscere il relativo inquadramento, un grado di autonomia ‘assoluto’ tipico dell’organo amministrativo e del legale rappresentante, arrivando così a confondere e sovrapporre la figura del dirigente con quella dell’amministratore unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione’.
3. Il primo motivo è inammissibile.
Secondo le Sezioni unite di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (così Cass., sez. un., 27.12.2019, n. 34476).
5. Ebbene, come meglio risulta dallo sviluppo RAGIONE_SOCIALE censura in esame (v. pagg. 9-12), il ricorrente, in chiave di omesso esame circa più fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (fatti, peraltro, per come indicati nella sintesi del motivo a pag. 2, almeno in parte considerati dal Tribunale dell’opposizione), in realtà propone una propria lettura delle risultanze processuali, segnatamente delle deposizioni testimoniali. Tanto per sostenere che sarebbe di ‘immediata evidenza che l’is truttoria espletata ha avuto un contenuto più ampio di quello riduttivamente richiamato nel passaggio motivazionale RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata (n.d.r.: rectius , decreto) e che il Sig. COGNOME abbia svolto mansioni sminuite dal Tribunale’.
6. Il secondo motivo è infondato.
7. Il Tribunale, come accennato in narrativa, ha premesso: la declaratoria del livello 1 impiegati A del CCNL del settore, cui appartengono: ‘Gli impiegati di concetto con funzioni direttive per l’attuazione delle disposizioni generali impartite dai dirige nti aziendali o comunque con equivalenti mansioni di concetto di particolare importanza e delicatezza’, e quindi la declaratoria dei dipendenti che ricoprono, invece, la qualifica dirigenziale, i quali ‘ricoprono nell’azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’impresa’.
Ha, allora, considerato che il dirigente ‘si caratterizza per il fatto di essere una figura professionale con un elevato grado di responsabilità, dotata di potere funzionale e decisionale, che si manifesta attraverso la possibilità di impartire direttive a tutta l’impresa o ad una parte autonoma di essa, seppure in diretta correlazione con l’imprenditore con il quale ovviamente rimane vincolato’, svolgendo ulteriori osservazioni circa la figura del dirigente tratte da giurisprudenza di legittimità in confronto all’impiegato con funzioni direttive (v. in extenso pagg. 5-8 dell’impugnato decreto).
Orbene, nota anzitutto il Collegio che il ricorrente in apertura del primo motivo di ricorso ha riconosciuto che il Tribunale aveva ‘ricostruito in maniera corretta il contenuto delle declaratorie contrattuali per la qualifica di impiegato di concetto c on funzioni direttive e per quella di dirigente’ (cfr. pag. 8 del ricorso).
8.1. Nell’ambito del secondo motivo, del resto, pur deducendosi (anche) la violazione di taluni dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c. (la menzione in rubrica anche dell’art. 1361 c.c. è frutto di evidente refuso), il ricorrente anzitutto non specifica sotto quali profili e perché il Tribunale avrebbe violato uno o più di detti criteri ermeneutici, e in relazione a quale declaratoria contrattuale o ad altra disposizione collettiva dei CCNL di riferimento.
8.2. In realtà, il ricorrente deduce un vizio di sussunzione.
Più nello specifico, come risulta dalla sintesi RAGIONE_SOCIALE censura proposta dalla stessa parte (a pag. 2 del ricorso), ma anche dalla relativa esposizione (cfr. pagg. 13-14 dello stesso) addebita essenzialmente al Tribunale collegiale di aver
osservato in un passaggio RAGIONE_SOCIALE propria motivazione che: ‘Infatti l’aver, affidato incarichi estimativi urbanistici e catastali a professionisti, essersi interfacciato con istituti di credito per ottenere finanziamenti, non provano l’assoluta autonomia nel l’ambito dell’impresa, poiché tali funzioni posson essere anche assunte da dipendenti con funzioni direttive, per l’attuazione di disposizioni datoriali’. Assume, infatti, che: <>.
Ritiene il Collegio che le osservazioni del ricorrente non siano dirimenti.
L’uso dell’aggettivo ‘assoluta’ è da leggersi alla luce dei rilievi che ha svolto in precedenza circa la figura del dirigente così come delineata nella giurisprudenza di legittimità anche a mezzo RAGIONE_SOCIALE locuzione di sintesi di ‘ alter ego dell’imprenditore’.
9.1. In ogni caso, la declaratoria circa la qualifica dirigenziale da cui ha preso le mosse il ragionamento decisorio del Tribunale si riferisce anzitutto ad un ‘elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale’, ma anche all’espletamento di ‘funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’impresa’.
E il Tribunale, come già accennato in narrativa, ha in primo luogo considerato che: ‘Dall’istruttoria espletata non sono emersi elementi idonei a ritenere provate le funzioni necessarie per la realizzazione degli obiettivi dell’impresa, potendo invece l’attività in concreto espletata rientrare nell’elevato grado di
professionalità delle mansioni di concetto del proprio livello di appartenenza’.
Ed ha, poi, esplicitato tale giudizio, non solo nel passaggio motivazionale censurato dal ricorrente, ma aggiungendo che non apparivano ‘dirimenti le decisioni in merito agli aspetti legati al personale, dall’assunzione al licenziamento, posto che le deleghe sia per le cause di lavoro che per le conciliazioni venivano sottoscritte dall’amministratore’; sicché mancavano ‘quell’autonomia decisionale e la correlativa assunzione di responsabilità diretta proprie del dirigente’.
9.2. Ha rilevato, infine, che dall’istruttoria non era ’emerso il contenuto specialistico particolarmente elevato del ricorrente, non avendo lo stesso dedotto il grado di professionalità che distingue le mansioni di appartenenza con quelle rivendicate’; e si è visto che la premessa declaratoria specifica si riferisce, tra l’altro, ad un ‘elevato grado’ anzitutto di ‘professionalità’.
In definitiva, il giudizio di sussunzione operato dal Tribunale dell’opposizione appare corretto e non sindacabile in questa sede di legittimità.
Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 12.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 2 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME