Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28177 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28177 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 18002-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
LO NIGRO COGNOME NOME;
– intimato –
avverso la sentenza n. 605/2022 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/05/2022 R.G.N. 574/2021;
Oggetto
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/09/2023
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
con la sentenza impugnata, in riforma della pronunzia del Tribunale di Crotone, è stato annullato il licenziamento irrogato ad NOME COGNOME dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (da ora anche ‘RAGIONE_SOCIALE‘), in quanto privo di forma scritta, con conseguente ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto precedentemente occupato e condanna della società al pagamento, in favore del lavoratore medesimo, dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970, comunque non superiore a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
a sostegno della decisione il giudice del gravame ha evidenziato che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del COGNOME RAGIONE_SOCIALE con ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (da ora anche ‘RAGIONE_SOCIALE‘) – a seguito di convenzione di arruolamento del 20 giugno 2013, in virtù della quale il lavoratore era stato imbarcato sulla nave ‘ QB RAGIONE_SOCIALE‘, a quella data di proprietà della predetta società – era cessato per licenziamento privo di forma scritta alla data del 6 giugno 2014 – allorquando la predetta nave aveva perduto la nazionalità italiana per acquistare quella maltese, essendosi così il rapporto di lavoro risolto di diritto , imputabile alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘, subentrata a ‘RAGIONE_SOCIALE‘ nella titolarità del rapporto di lavoro in data 27 maggio 2014, quale conseguenza dell’acquisto della nave per atto notarile, da cui discendeva la presunzione ‘iuris ta ntum’ «che RAGIONE_SOCIALE fosse anche armatrice della stessa ove manchi una dichiarazione di armatore ai sensi dell’art.
265 codice della navigazione (…). Inoltre, chi è armatore assume anche la qualifica di datore di lavoro ai sensi dell’art. 265 c.n. (…), così come, ai sensi dell’art. 272 c.n., in mancanza della dichiarazione di armatore debitamente resa pubblica, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria»; e, nel presente caso, la predetta prova non era stata fornita;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la ‘RAGIONE_SOCIALE‘, affidato a cinque motivi, illustrati con memoria;
NOME COGNOME COGNOME è rimasto intimato;
il P.G. non ha formulato richieste;
chiamata la causa all’adunanza camerale del 19 settembre 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.).
Considerato che:
con il primo motivo la ricorrente – denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – si duole che il giudice di appello abbia omesso di valutare documenti decisivi (i.e.: estratto della banca dati ‘ on line ‘ e ‘ memorandum ‘ ) ai fini dell’attribuzione , o meno, della qualifica di armatore da parte della società, dai quali emergerebbe che quest’ultima ‘non ha mai esercitato la nave dal 21 maggio 2014 al 6 giugno 2014, dal momento che in detto periodo, così come in altri periodi, non è riportato il nome di COGNOME (NOMECOGNOME‘; deduce, inoltre, che il predetto giudice non avrebbe dato valore probatorio al fatto che il lavoratore non ha mai contestato il ‘NUMERO_DOCUMENTO‘ (i.e.: estratto da lla banca dati on line );
con il secondo motivo – denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 265 c.n. e 272 c.n., in relazione all’art. 36 0, primo comma, n. 3, c.p.c. – si duole che la Corte territoriale abbia male applicato il citato art. 265 c.n. (ai sensi del quale ‘ Chi assume l ‘ esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di armatore all’ufficio di iscrizione dell a nave o del galleggiante. Quando l’esercizio non è assunt o dal proprietario, se l’armator e non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario. Quando l’esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, le formalità, di cui agli articoli 279, 282 secondo comma, tengono luogo della dichiarazione di armator e’), non avendo valutato il predetto ‘documento NUMERO_DOCUMENTO‘, dal quale si evinceva che ‘COGNOMECOGNOME non aveva mai armato ‘ QB RAGIONE_SOCIALE ‘ e, dunque, ‘non poteva ritenersi onerata di dover eff ettuare un adempimento che non le spettava’; inoltre, risultava provato che, già in data 26 maggio 2014, ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva proceduto con la dichiarazione di dismissione della bandiera nazionale di ‘ QB RAGIONE_SOCIALE ‘ , e che era stato concluso un contratto di locazione a scafo nudo tra ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e la società portoghese ‘RAGIONE_SOCIALE‘; sicché, in definitiva, ‘RAGIONE_SOCIALE‘ avrebbe ‘ampiamente assolto l’onere di provare, anche mediante prova contraria, la disgiunzione tra la qualifica di proprietaria della nave e la qualifica di armatri ce della stessa’;
con il terzo motivo – denunciando omessa applicazione degli artt. 343 c.n., 347 c.n., 376 c.n. e 379 c.n., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 156, comma 9, c.n., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. -lamenta che la predetta Corte, da un lato, non abbia applicato i citati artt. 343 c.n. e 347 c.n., avendo ritenuto subentrata la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ malgrado quest’ultima
avesse, prima della vendita, chiesto la dismissione della bandiera nazionale della nave per iscriverla del registro maltese, con conseguente risoluzione di diritto del contratto di arruolamento; dall’altro, che non abbia applicato i citati artt. 376 c.n. e 379 c.n., in quanto la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non poteva succedere al precedente armatore, avendo stipulato, prima dell ‘acquisto della nave, in data 15 maggio 2014, un contratto di locazione di scafo nudo in conseguenza del quale la qualità di armatore veniva assunta dal conduttore; dall’altro ancora, che abbia ritenuto non applicabile al caso in questione la citata dispos izione di cui all’art. 156, comma 9, c.n. (ove è previsto , tra l’altro, che ‘ Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l ‘ iscrizione in un registro di un altro Paese dell ‘ Unione europea deve farne dichiarazione all ‘ ufficio di iscrizione della nave che, subordinatamente all ‘ assenza o all ‘ avvenuto soddisfacimento o estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalle matricole o dai registri, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera ‘ ), essendo stato omesso l’esame di un fatto rilevante e provato da ‘COGNOME‘, ossia la dismissione di bandiera a decorrere dal 26 maggio 2014 su iniziativ a di ‘COGNOME‘;
con il quarto motivo – denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112 c.p.c., 115 c.p.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – si duole che il giudice di appello abbia ritenuto che il contratto di locazione a scafo nudo fosse privo di data certa, senza considerare che il contratto di ‘bareboat’ viene redatto ‘ su format forniti di Barecom 2001. (…) Orbene effettuando una rapida verifica sullo stesso sito
internet di Barecom 2001 si può facilmente notare che il contratto viene generato e stampato, in modalità guidata dalla stessa Autorità BIMCO e quindi la data dello stesso non può che essere quella riportata nello stesso documento (…). E’ quindi evidente che nel caso di specie, essendo stata seguita la procedura per la redazione del contratto di bareboat mediante formulario BIMCO, non vi sono dubbi in merito alla data del documento che, essendo stato generato automaticamente dal sistema offerto da BIMCO, non può che essere certa’;
con il quinto motivo – denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 18 della legge n. 300 del 1970, 2697 c.c., 112 c.p.c., 115 c.p.c., 116 c.p.c. e 420 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – lamenta che il predetto giudice abbia trascurato di considerare che, quanto al requisito dimensionale, la società non poteva offrire altra prova ‘rispetto a quella versata in atti’, non potendo depositare un Libro Unico del Lavoro in difetto di unità di personale alle proprie dipendenze, ben potendo la Corte di Appello chiedere, azionando i propri poteri officiosi, l’esibizione del libro paga e matricola ovvero valutare ulteriori eventuali elementi probatori.
Ritenuto che:
il primo motivo è inammissibile, già sol perché è affetto da un difetto di autosufficienza, non essendo illustrato il contenuto dei documenti, di cui si lamenta il mancato esame, da cui desumere, almeno in via astratta, il significato (ed il conseguente valore probatorio) nel predetto motivo indicato;
non è, del resto, configurabile la affermata violazione dell’art. 115 c.p.c., deducibile in sede di legittimità solo ove «il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove
inesistenti e, cioé, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un ‘ informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo» (così Cass. 26/04/2022, n. 12971); e, nel caso in esame, il giudice del gravame ha evidenziato che la dichiarazione di armatore non risultava essere stata effettuata, ai sensi dell’art. 26 5 c.n., da ‘RAGIONE_SOCIALE‘, quale proprietaria della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ sin dal 27 maggio 2014, e che, ai sensi del successivo art. 272 c.n., in mancanza di detta dichiarazione, «armatore si presume il proprietario fino a prova contraria»; tale conclusione, pertanto, non poggia in alcun modo su prove inesistenti;
anche il secondo ed il terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili, non essendovi alcun vizio concernente l’interpretazione de i parametri normativi ed attenendo la complessiva censura a questioni di fatto;
quanto al profilo concernente l’epoca di avvenuta perdita della nazionalità della nave, il motivo difetta innanzitutto di autosufficienza, in quanto non è illustrato il contenuto dei documenti dai quali emergerebbe che già il 26 maggio 2014 ‘NOME‘ ebbe a procedere a detta dismissione; né risulta, ad ogni modo, la decisività del profilo, rilevando il momento dell’avvenuta perdita della nazionalità italiana della nave, che il giudice del gravame ha accertato coincidere con il giorno 6 giugno 2014, ossia successivamente alla vendita della nave stessa, dando per pacifica la circostanza in quanto documentata da entrambe le parti (cfr. il seguente passo della motivazione: «A tal riguardo deve convenirsi con il giudice della fase sommaria che il rapporto di lavoro si è risolto di diritto il 6.6.14 allorquando la nave RAGIONE_SOCIALE perse la nazionalità italiana per
acquistare quella maltese – circostanza anche questa pacifica tra le parti e da entrambe documentata -»); e, al riguardo, tale conclusione non risulta specificamente censurata;
quanto al profilo della concessione della nave in locazione ad opera di ‘ COGNOME ‘ , ipoteticamente attestante la mancanza di qualità di datore di lavoro in capo alla società, il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata – sul punto non censurata – nella quale è affermato che la predetta società non aveva titolo per concludere il contratto, non essendo ancora proprietaria della nave;
il quarto motivo è ancora inammissibile, poiché demanda a questa Corte di effettuare un accertamento di fatto (i.e.: ‘verifica sul sito internet’) sottratto ai poteri del giudice di legittimità; senza contare, ad ogni modo, che, da un lato, non vi è produzione in cartaceo del ‘format’, al fine di visionarne il contenuto, e, dall’altro, che la ‘ratio decidendi’ incentrata sulla mancanza di data certa è comunque alternativa all’altra – fondata sulla conclusione di un contratto di locazione stipulata da non legittimato -, già esaminata e sul punto non censurata, come detto, in ricorso;
l’ultimo motivo è infine da disattendere, poiché con esso – a fronte del seguente passo della motivazione: «Il datore di lavoro avrebbe dovuto allegare e provare l’insussistenza del requisito dimen sionale sotteso alla tutela reale, ma ciò non è avvenuto essendo all’uopo insufficiente la visura camerale in atti» – non è indicata alcuna violazione, ad opera del giudice del gravame, del parametro normativo che pone in capo al datore di lavoro l’onere d i provare l’assenza del requisito dimensionale , quale fattore impeditivo della reintegra, ma è evidenziata
una questione di fatto legata alla impossibilità (o difficoltà) di prova, che sfugge al sindacato di legittimità; né, in difetto di adeguate piste probatorie e di espressa sollecitazione, il giudice del gravame era tenuto ad azionare i propri poteri officiosi (cfr., sul punto, tra le altre, Cass. 10/09/2019, n. 22628: «Nel rito del lavoro, il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l ‘ esistenza di una ‘ pista probatoria ‘ qualificata, ossia l ‘ esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l ‘ officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio»);
il ricorso è, quindi, nel suo complesso inammissibile: nulla sulle spese, essendo il lavoratore rimasto intimato;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.