Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22641 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22641 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/08/2024
ORDINANZA
Oggetto
Contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile Qualifica artigiana dell’RAGIONE_SOCIALE datrice di lavoro
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/07/2024
CC
sul ricorso 32508-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’omonimo titolare, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 336/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 02/09/2020 R.G.N. 794/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze, in parziale accoglimento dell’appello proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME contro la sentenza del Tribunale della medesima sede e in riforma di detta sentenza, dichiarava il diritto di detti lavoratori appellanti all’inquadramento nella III categoria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per i periodi rispettivamente indicati per ognuno dei tre lavoratori, e, per l’effetto, condannava l’appellat o COGNOME NOME, in qual ità di titolare dell’RAGIONE_SOCIALE, al pagamento nei confronti di ciascun appellante RAGIONE_SOCIALE differenze retributive maturate rispetto all’inquadramento attribuito (V categoria del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Artigianato) e dell’elemento perequativo strutturale, da determinarsi in separato giudizio.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, superate le questioni d’inammissibilità dell’appello, premetteva che gli appellanti lavoratori avevano sottoposto a censura la ritenuta applicazione del RAGIONE_SOCIALE rispetto alla rivendi cata applicazione del contratto afferente l’industria.
Al fine di valutare la correttezza o meno dell’inquadramento quale RAGIONE_SOCIALE artigiana richiamava la normativa regolante tale tipologia di RAGIONE_SOCIALE, anche con riferimento alle leggi della Regione Puglia (regione in cui si trova la sede della RAGIONE_SOCIALE), e faceva riferimento alla giurisprudenza di legittimità a riguardo.
Pertanto, rilevava che non era stato contestato specificamente da parte della NOME che l’RAGIONE_SOCIALE avesse un numero di dipendenti pari a 163 unità (rimandando in proposito
anche alle risultanze di una visura camerale prodotta dagli appellanti), ossia, un numero sicuramente superiore al requisito fissato dalla normativa in precedenza esaminata per mantenere la qualifica artigiana con l’iscrizione all’albo apposito, sicché giu ngeva ad escludere la natura artigiana dell’RAGIONE_SOCIALE appellata, ritenendo che la stessa fosse tenuta ad applicare il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE industria.
Avverso tale decisione NOME NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
I tre lavoratori intimati resistono con unico controricorso.
Le parti contrapposte hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce ‘Qualificazione di RAGIONE_SOCIALE artigiana e applicabilità del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Artigianato, RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE: – art. 360 n. 5, c.p.c.: omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo, documentalmente accertato; iscrizione all’albo RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti e accordi collettivi: art. 23, commi 4 e 5, L.R. Puglia n. 24/2013 in relazione agli artt. 3, co. 1 e 7, L. 8.8.1985, n. 443. Decadenza. Artt. 112 cpc: Vizio di ultra o extrapetizione art. 345 c.p.c.: divieto dei nova’.
Con un secondo motivo deduce ‘Applicabilità del RAGIONE_SOCIALE. -art. 360 n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti e accordi collettivi’.
Rileva il Collegio che il ricorso per cassazione riguarda fattispecie concreta pressoché sovrapponibile a quella oggetto di Cass., sez. VI-L, ord. 9.2.2022, n. 4213, che atteneva a ricorso per cassazione dell’attuale ricorrente, in base a due motivi praticamente identici a quelli sopra riassunti, avverso sentenza della medesima Corte d’appello resa nei confronti di altro lavoratore, ma sulle stesse questioni qui poste.
Pertanto, si farà in questa sede riferimento a tale decisione, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
Tanto considerato, il primo motivo è inammissibile per plurime ragioni.
5.1. Esso è inammissibile perché la ricorrente richiama formalmente e promiscuamente le censure contenute sia nel n. 3) che nel n. 5) del primo comma dell’art. 360 c.p.c., ma, secondo questa Corte, tale modalità di formulazione risulta non rispettosa del canone di specificità del motivo allorquando -come nella specie -nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione, non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione RAGIONE_SOCIALE censure (v., in particolare, Cass. n. 7394 del 2010, n. 20355 del 2008, n. 9470 del 2008; v. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013).
5.2. In ordine all’archetipo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’interpretazione di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 27415 del 2018) ha chiarito come la disposizione, riformulata dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio
specifico denunciabile per Cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Ebbene, è stato specificato che costituisce un ‘fatto’, agli effetti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non una ‘questione’ o un ‘punto’, ma un vero e proprio ‘fatto, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. I, 4.4.2014, n. 7983; sez. I, 8.9.2016, n. 17761; sez. V, 13.12.2017, n. 29883; sez. V, 8.10.2014, n. 21152; sez. un., 23.3.2015, n. 5745; sez. I, 5.3.2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, ‘fatti’, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., sez. II, 14.6.2017, n. 14802; sez. V, 8.10.2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una molteplicità di fatti o circostanze, o il ‘vario insieme dei materiali di causa’ (Cass., sez. lav., 21.10.2015, n. 21439).
E’ quindi inammissibile l’invocazione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per sostenere il mancato esame di documenti, come nel caso di specie, l’atto di iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Risulta, inoltre, dalla motivazione della sentenza impugnata che la sussistenza del requisito dimensionale della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai fini della qualificazione come RAGIONE_SOCIALE artigiana (derivante dalla iscrizione nel relativo RAGIONE_SOCIALE) aveva rappresentato uno degli elementi di fatto dedotti
dai ricorrenti originari ai fini dell’invocata applicazione del RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è, altresì, inammissibile, difettando la necessaria riferibilità RAGIONE_SOCIALE censure alla motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte territoriale ha approfondito la valenza interpretativa dell’art. 23 della legge Regione Puglia n. 24 del 2013 chiarendo che -seppur l’iscrizione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nell’RAGIONE_SOCIALE risalisse al 1996 -le diverse leggi regionali succedutesi nel tempo (a partire dalla legge regionale n. 2 del 1988) avevano sempre fissato i limiti dimensi onali dell’RAGIONE_SOCIALE artigiana (massimo 22 addetti) rinviando alla legge quadro per l’artigianato (legge n. 445 del 1985) e avevano sempre previsto l’obbligo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che perdevano i requisiti di legge di chiedere la cancellazione dall’RAGIONE_SOCIALE; pertanto, la disciplina transitoria dettata dall’art. 23 della legge n. 24 del 2013 (che consentiva alle RAGIONE_SOCIALE già iscritte di mantenere l’iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE) non aveva mai sottratto né sottraeva le RAGIONE_SOCIALE già iscritte dall’obbligo di comunicare (entro determinati termini) le modificazioni intervenute, nel tempo, nello stato di fatto e di diritto dell’azienda, che impedivano la suddetta iscrizione (in specie, la carenza del requisito dimensionale, sempre richiesto dalle varie leggi succedutesi nel tempo), il giudice poteva sempre verificare la sussistenza dei requisiti di legge necessari per la qualifica artigiana dell’RAGIONE_SOCIALE e disapplicare, in caso di insussistenza, l’atto di iscrizione ancorché non impugnato in sede amministrativa.
Infine, va rilevato che l’esercizio del potere di disapplicazione di un atto amministrativo da parte del giudice ordinario deriva dalla previsione dell’art. 5 della legge n. 2248
del 1865, la cui violazione non è stata denunciata dal ricorrente, e che la domanda proposta dai lavoratori -come si evince dalla parte in fatto riassunta nella sentenza impugnata -concerneva l’applicazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in forza del presupposto costitutivo relativo al superamento del requisito dimensionale per l’inquadramento della RAGIONE_SOCIALE nelle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dell’applicazione della normativa vigente in materia di appalto pubblico; il giudice di merito ha, pertanto, deciso questioni che hanno formato oggetto del giudizio, attribuendo un bene richiesto dai ricorrenti originari, nel rispetto, pertanto, del divieto di ultra o extra petizione dettato dall’art. 112 c.p.c.
Il secondo motivo, pur volendo superare i gravi profili di inammissibilità per carenza di specificità in ordine alla norma che si ritiene violata, è manifestamente infondato.
8.1. Questa Corte ha già affermato che, in materia di appalto pubblico di servizio, la disciplina va esattamente individuata nell’art 118, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006, in base al quale, nel testo, ratione temporis applicabile, ‘L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni’. In coerenza co n detta previsione, l’obbligo specifica to nel bando altro non costituisce se non mera esplicazione di quello legale concernente l’applicazione, da parte dell’affidataria, della disciplina economico -normativa stabilita nel contratto collettivo nazionale in vigore per il ‘settore’ cui sia riferibile la prestazione del servizio oggetto del contratto medesimo (Cass. n. 6143 del 2019).
8.2. Ciò posto, la Corte territoriale, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede, ha accertato il superamento
del requisito dimensionale stabilito dalle norme vigenti, di fonte nazionale e regionale, per l’inquadramento come artigiana dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la natura pubblica dell’appalto conferito, facendone conseguire coerentemente l’applicazione del RAGIONE_SOCIALE di settore, ossia del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (piuttosto che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 7.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 3.7.2024.
La Presidente
NOME COGNOME