Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20863 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 1 Num. 20863 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/07/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6939/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in San Donato Milanese, in persona del legale rappresentante pro tempore , in qualità di procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale a margine del ricorso
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Milano, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente –
nonché contro
FALLIMENTO di RAGIONE_SOCIALE
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Monza nella procedura fallimentare n. 47/2015 R.G. depositato il 23/1/2019; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17/5/2024 dal AVV_NOTAIO; udito l’AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso ; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore chiedendo
Generale NOME COGNOME, che ha concluso l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, con contratto preliminare del 7 novembre 2013, prometteva in vendita a NOME COGNOME un’unita immobiliare ubicata nel fabbricato da essa realizzato in Mezzago, obbligandosi a trasferire il bene libero dall’ ipoteca, non frazionata, iscrittavi in favore della banca finanziatrice RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE).
Il promissario acquirente, immesso nel possesso d ell’immobile, corrispondeva acconti per la somma di € 240.000 alla promittente venditrice in bonis.
Il 27 febbraio 2015 il Tribunale di Monza dichiarava il fallimento di RAGIONE_SOCIALE
Il G.D. autorizzava il curatore a subentrare nel contratto preliminare pendente col COGNOME e successivamente, preso atto che questi aveva versato il saldo del prezzo di vendita (pari a € 50.620) , gli trasferiva l’immobil e promesso in vendita dalla fallita e ordinava al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione, limitatamente a tale bene, dell’ipoteca iscritta in favore della banca.
RAGIONE_SOCIALE (cessionaria del credito vantato dal RAGIONE_SOCIALE ed ammessa in via privilegiata ipotecaria allo stato passivo della procedura) proponeva reclamo, ex art. 26 l. fall., contro il provvedimento del G.D..
Il Tribunale di Monza, con decreto del 23 gennaio 2019, rigettava l’impugnazione.
O sservava che l’art. 72, comma 8, l. fall. d eve inevitabilmente trovare coordinamento con l’art. 108, comma 2, l. fall., giacché solo la purgazione delle ipoteche iscritte sull’immobile oggetto del preliminare è idonea a preservare la ratio di tutela del promissario acquirente cui è ispirata la prima norma.
Aggiungeva che, essendo il subentro nel preliminare un atto dovuto da parte del curatore, il trasferimento di proprietà che consegue alla stipulazione del contratto definitivo assume in ogni caso natura di vendita coattiva, rendendo così del tutto logica l ‘applicazione dell’art. 108, comma 2, l. fall..
Evidenziava, infine, che l’obbligo di subentro del curatore, a mente dell’art. 72, comma 8, l. fall., impone che lo stesso assuma in tale contratto la stessa identica posizione giuridica del fallito ed implica che questi sia soggetto a tutte le obbligazioni che derivano dal contratto preliminare, ivi incluso, nel caso di specie, l’impegno dell’alienante al trasferimento dell’immobile libero da ogni pregiudizio di natura ipotecaria.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione del decreto prospettando un unico, articolato, motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso NOME COGNOME.
L’intimato Fallimento di RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Il ricorso, fissato per la trattazione all’adunanza camerale del 15 giugno 2023, è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa che le Sezioni Unite di questa Corte definissero la questione concernente l’applicabilità dell’art. 108, comma 2, l. fall. anche alla vendita attuata non all’esito di una procedura competitiva pubblicizzata e svoltasi sulla base di valori di stima, ma in forma contrattuale in adempimento di un contratto preliminare in cui il curatore sia subentrato ex lege , in applicazione del disposto d ell’art. 72, comma 8, l. fall..
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380 bis .1 c.p.c., sollecitando l’accoglimento del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso proposto denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 72, comma 8, e 108, comma 2, l. fall., il cui disposto – in tesi -sarebbe stato illegittimamente esteso a una vendita privatistica come quella perfezionata dal curatore a seguito del subentro nel contratto preliminare.
In questa ipotesi, ove il curatore, subentrando, si vincola alla legge del contratto ed è tenuto ad adempiere tutte le obbligazioni che facevano carico al fallito, non è possibile ravvisare una vendita fallimentare, dato che al trasferimento non sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 107 l. fall., che per il realizzo dell’attivo fallimentare richiede un programma di liquidazione, a cui facciano seguito la stima dei beni da liquidare e una procedura competitiva o, in alternativa, le vendite secondo le disposizioni sull’esecuzione forzata contenute nel codice di procedura civile.
Di conseguenza, in presenza di un negozio privatistico, il giudice delegato non dispone del potere di purgazione delle ipoteche previsto dall’art. 108, comma 2, l. fall..
5. Il motivo è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 7337/2024) hanno recentemente chiarito che nel sistema della legge fallimentare l’art. 108, comma 2, prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l’espletamento della liquidazione concorsuale dell’attivo disciplinata nella Sezione II del Capo VI secondo le alternative indicate nell’art. 107, perché in essa il curatore esercita la funzione di legge secondo il parametro di
legalità dettato nell’interesse esclusivo del ceto creditorio, mediante gli appositi procedimenti destinati a un simile fine.
Si deve, invece, escludere che la norma possa essere applicata -e il potere purgativo esercitato dal giudice delegato – nei diversi casi in cui il curatore agisca nell’ambito dell’art. 72, ultimo comma, l. fall. quale semplice sostituto del fallito, nell’ adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita.
In quest’ultimo caso, infatti, viene in risalto il mero subentro ex lege del curatore nel preliminare stipulato dal fallito; l’atto col quale è poi eseguita la vendita resta avvinto dall’ordinaria funzione di adempimento delle obbligazioni discendenti dal preliminare; per tale ragione la vendita non costituisce un atto esecutivo di liquidazione dell’attivo fallimentare, a prescindere dal fatto che il prezzo sia stato versato interamente o meno, e che il curatore, in luogo del fallito, possa ottenere a sua volta il pagamento di un residuo.
Pertanto, ai fini dell’effetto purgativo è necessario che la vendita sia stata attivata nel senso indicato dall’art. 107, perché questo rende la vendita declinabile in senso procedimentale come atto di liquidazione dell’attivo, per effetto della messa in e secuzione di un programma di liquidazione all’esito delle conseguenti possibilità offerte dalla norma.
Per contro l’esecuzione del preliminare, da un lato, è sempre tecnicamente qualificabile come vendita negoziale (e non come vendita esecutiva concorsuale), dall’altro non è in grado (ontologicamente) di garantire la realizzazione dell’effetto pratico che la vendita concorsuale persegue per il tramite della sua procedimentalizzazione.
Ne discende che l’atto al quale è tenuto il curatore, dopo il subentro ex lege nel preliminare, esaurisce la sua funzione nel contesto del preesistente rapporto obbligatorio, cosa che ne impedisce la ventilata comune prospettiva funzionale rispetto alla disciplina dei trasferimenti coattivi, quali che siano.
In tale evenienza il curatore è tenuto a eseguire la vendita; ed è tenuto anche ad adempiere l’eventuale obbligazione accessoria – di far conseguire il bene al promissario libero dalle ipoteche, che sia già stata assunta dal promittente venditore.
Giova, infine, ricordare come le Sezioni Unite abbiano sottolineato che la soluzione accolta dall’art. 173, comma 4, C.C.I.I. si pone in discontinuità rispetto alla regolamentazione contenuta nell’art. 108, comma 2, l. fall. e non può, pertanto, essere utilizzata al fine di estendere detto potere purgativo al di là delle ipotesi di liquidazione dell’attivo fallimentare ivi previste, considerato altresì che l’interpretazione di una disposizione di legge, anche ove intesa in senso evolutivo, non può che trovare un limite nel significante testuale della disposizione normativa che il legislatore ha posto.
6. All’accoglimento del ricorso conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio del giudizio al Tribunale di Monza in diversa composizione, il quale, nel procedere a nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Monza in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 17 maggio 2024.