Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6260 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6260 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso R.G. n. 02030/2023
promosso da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, INDIRIZZO, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in INDIRIZZO, in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3462/2022, pubblicata il 04/11/2022, notificata il 10/11/2022.
Udita la relazione della causa svolta all’udienza camerale del 09/10/2025 dal Cons. NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22/06/2020, RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE, che in data 12/11/ 2014 aveva presentato domanda per partecipare alla gara di appalto indetta dall’RAGIONE_SOCIALE, al fine di accertare e dichiarare l’inadempimento di quest’ultima al contratto firmato il 30/01/2025 e/o all’impegno comunque assunto di affidare in subappalto all’attrice i lavori indicati in contratto, e per l’effetto condannare RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni conseguenti, ovvero al fine di accertare e dichiarare la responsabilità di natura precontrattuale, con condanna al risarcimento di tutti i danni conseguenti.
Si costituiva tardivamente in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto delle domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con sentenza n. 8963/2021 il Tribunale di Milano rigettava le domande.
RAGIONE_SOCIALE proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Costituitasi la RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello respingeva l’impugnazione.
La menzionata Corte, con riferimento al motivo di doglianza relativo all’azione di risarcimento danni da responsabilità contrattuale, statuiva come segue: « … Nel caso di specie, le parti, con la sottoscrizione dell’accordo, si impegnavano da un lato ‘a collaborare per la partecipazione alla gara e per la redazione del progetto-offerta nell’ambito delle proprie conoscenze e peculiarità aziendali’, dall ‘altra, a fronte di tale collaborazione, RAGIONE_SOCIALE si impegnava, in caso di aggiudicazione del contratto, ad aff idare in subappalto alla RAGIONE_SOCIALE le opere ‘opere im-
piantistiche (elettriche)’, con corrispettivo da determinarsi al momento della stipulazione del contratto. Quanto alla collaborazione, al di là dello apporto che RAGIONE_SOCIALE assume e vuole provare di aver fornito, la dizione ‘collaborazione per la partecipazione alla gara e per la redazione del progetto offerta nell’ambito delle proprie conoscenze e peculiarità aziendali ‘, è del tutto generica in quanto non determinata nel suo contenuto (apporto e valore); anche l’impegno-controprestazione di RAGIONE_SOCIALE di affidare in subappalto le opere impiantistiche (elettriche) patisce la stessa indeterminatezza (non è specificato se si tratti di opere di progettazione e/o di esecuzione, di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, di aggiornamento tecnologico, diagnosi energetica, riqualificazione impiantistica ecc.) e ciò emerge con tutta evidenza laddove per l’ asserito inadempimento della controparte, RAGIONE_SOCIALE chiede apoditticamente (rispetto alle obbligazioni asseritamente dedotte in contratto) un risarcimento danni di quasi 3 milioni di euro. Del tutto pacifico poi è che mancasse di una regolamentazione del prezzo del subappalto. Lo stesso appellante infatti precisa a pag. 21 dell’appello che con l’espressione contenuta nella scrittura ‘(…) gli importi dell ‘affidamento saranno quelli consentiti dalla normativa in termini di subappalto, vigente al momento della stipulazione del contratto’ le parti intesero riferirsi, non già al corrispettivo, bensì al valore massimo dei lavori che potevano essere affidati al subappaltatore secondo ciò che la normativa avrebbe consentito. Irrilevante sul piano interpretativo è, poi, la dichiarazione secondo cui la scrittura p rivata avrebbe dovuto ‘valere ad ogni effetto di legge’ , trattandosi di formula di stile e del tutto generica che, in ogni caso, non si ricollega necessariamente ad un effetto negoziale vincolante. Nessuna censura può, dunque, muoversi al giudice a quo che ha negato natura vincolante allo scritto in questione qualificandolo quale puntuazione».
Con riferimento al motivo di doglianza relativo alla dedotta responsabilità precontrattuale, la menzionata Corte statuiva come segue: « … Tanto premesso, ritiene la Corte che non solo la scrittura del 30/1/15 come si è detto per la sua genericità era inidonea a creare un vincolo
tra le parti ma anche un qualsivoglia affidamento in quanto del tutto mancanti nella scrittura in questione gli elementi essenziale per la stipulazione dell’appalto; d’altro canto la bozza del contratto di subappalto (doc. 15) oggetto dei capitoli di prova dedotti dall’appellante e di cui è chiesta l’ammissione, inviata da RAGIONE_SOCIALE in data 15/11/17 e non accettata da RAGIONE_SOCIALE era parimenti generica e inidonea a far sorgere una qualche concreta nella controparte atteso che ivi si legge ‘verranno affidate a RAGIONE_SOCIALE opere impiantistiche (in prevalenza elettriche) i cui importi saranno definiti con la parte operativa di RAGIONE_SOCIALE con rilascio di last call sulle offerte presentate’. In conclusione, le trattative su quali opere dovessero essere subappaltate e a quale prezzo erano ancora ad uno stadio così embrionale (non essendo determinate né le opere né i prezzi) da giustificare il recesso e, come vuole inutilmente provare l’appellante, la prospettazione di nuove proposte con riferimento ad altri appalti in cui ancora andavano discussi i prezzi e i lavori da affidare».
Con riferimento alle ulteriori ragioni di doglianza, la stessa Corte ha, infine, statuito come segue: « Al rigetto del primo e del secondo motivo di appello consegue l’assorbimento del terzo inerente al risarcimento danni».
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidato a due motivi di doglianza.
L’intimata si è difesa con controricorso.
Le parti hanno depositato entrambe memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 11 e ss. e dell’art. 118 d.lgs. n. 163 del 2006, avente ad oggetto la disciplina per l’affidamento del contratto di subappalto di opera pubblica, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss., artt. 1359 c.c. e 1375 c.c.
Secondo la ricorrente la sentenza è viziata da una errata qualificazione giuridica del contratto oggetto della scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 30/01/2015, poiché, in essa, si assume erroneamente che le parti hanno inteso disciplinare la conclusione di un contratto di subappalto di diritto privato, mentre, invece, era manifesto l’intento da esse perseguito di porre in essere gli atti necessari per la partecipazione ad una procedura di gara per l’aggiudicazione a favore di RAGIONE_SOCIALE di un contratto di appalto di un’opera pubblica e del conseguente contratto di subappalto delle relative opere impiantistiche a favore di RAGIONE_SOCIALE
Ad opinione della parte, la sentenza è viziata dalla violazione e falsa applicazione della normativa inderogabile dettata dal d.lgs. n. 163 del 2006, che ratione temporis disciplinava il contratto di appalto di opera pubblica, in deroga alla normativa civilistica che disciplina i contratti di subappalto di diritto privato, tenuto conto che l’accordo è stato qualificato come una ‘puntuazione’, volto a definire lo stato delle trattative all’epoca esistente tra di esse, in vista della conclusione del contratto di subappalto di diritto privato, mentre, invece, si trattava di un accordo di tipo associativo, con il quale si conveniva tra le parti che, in caso di aggiudicazione della gara d’appalto a RAGIONE_SOCIALE, le opere impiantistiche elettriche sarebbero state affidate dall’aggiudicataria in subappalto alla RAGIONE_SOCIALE
Secondo la ricorrente, il suddetto accordo era espressione di una delle modalità con cui l’aggiudicatario della gara poteva affidare, mediante subappalto, l’esecuzione di una parte dei lavori del contratto di appalto ad altra impresa, previa autorizzazione della stazione appaltante, fermo restando che l’impresa aggiudicataria restava obbligata alla conclusione del contratto di subappalto solo se e quando tale condizione si fosse avverata.
La ricorrente ha, quindi dedotto che, nel caso di specie, la RAGIONE_SOCIALE, essendo risultata aggiudicataria della gara, in virtù dell’accordo stipulato era tenuta ad affidarle la menzionata parte dei lavori e a pre-
stare la sua collaborazione per far sì che la stazione appaltante rilasciasse la prescritta autorizzazione, mediante la presentazione a quest’ultima della documentazione all’uopo necessaria, con la conseguenza che si era resa inadempiente all’obbligo da essa contratto con la conclusione della suddetta scrittura privata.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. con riferimento alla violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi su un motivo specifico di appello (il quarto), relativo alle istanze istruttorie formulate e non ammesse in primo grado.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile per due ordini di ragioni.
2.1. È evidente che la censura formulata con il motivo di ricorso è incentrata sull’interpretazione del contenuto dell’atto firmato il 30/01/ 2015, che ha portato la Corte d’appello a ritenere trattarsi di mera puntuazione e non di un vero e proprio contratto.
Com’è noto, l’interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., anche nell’ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass., Sez. L, Sentenza n. 10745 del 4/04/2022).
Laddove sia prospettata la violazione di legge, posto che, come appena evidenziato, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o
se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021).
Nella specie, parte ricorrente non ha formulato alcuna critica al criterio di interpretazione del contratto di appalto formulato, indicando le norme sull’interpretazione dei contratti eventualmente violate, ma ha semplicemente contrapposto la propria interpretazione a quella operata dalla Corte di merito, così sostituendo una valutazione di merito ad un’altra, con la inammissibile richiesta al Giudice di legittimità di scegliere la sua valutazione in fatto piuttosto che quella del Giudice del gravame.
2.2. Inoltre, come più volte affermato da questa Corte, la proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata, comporta l’inammissibilità del ricorso, risolvendosi in un ‘ non motivo ‘ (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 9450 del 9/04/2024).
Il motivo di impugnazione è, infatti, costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. Tale nullità si risolve in un “non motivo” del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1341 del 12/01/2024; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 15517 del 21/07/2020; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015).
Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata
che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018).
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha escluso che l’accordo in questione fosse un vero e proprio contratto, evidenziando che: la dizione ‘collaborazione per la partecipazione alla gara e per la redazione del progetto offerta nell’ambito delle proprie conoscenze e peculiarità aziendali ‘ è del tutto generica in quanto non determinata nel suo contenuto (apporto e valore); anche l’impegno-controprestazione di RAGIONE_SOCIALE di affidare in subappalto le opere impiantistiche (elettriche) patisce la stessa indeterminatezza, non essendo specificato se si trattasse di opere di progettazione e/o di esecuzione, di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, di aggiornamento tecnologico, diagnosi energetica, riqualificazione impiantistica etc., evidenziando, inoltre, che per l’asserito inadempimento della controparte è stato richiesto in modo apodittico (rispetto alle obbligazioni asseritamente dedotte in contratto) un risarcimento danni di quasi 3 milioni di euro e che era del tutto pacifico che mancasse la regolamentazione del prezzo del subappalto.
La ricorrente non ha contrastato gli argomenti della Corte d’appello, riproponendo la propria tesi difensiva, sulla base di argomenti che non tengono conto di quelli posti a fondamento della decisione e sopra riportati.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 360 bis , n. 1, c.p.c.
Com’è noto, l’orientamento di questa Corte è consolidato nel ritenere che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l’eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irri-
levanza o infondatezza (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 25710 del 26/09/ 2024; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29191 del 06/12/2017; v. anche Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7662 del 02/04/2020 e già Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3190 del 21/10/1972).
Nella specie si verifica proprio tale evenienza, perché rigettando i precedenti motivi di appello, in ordine alla sussistenza di un contratto fonte di eventuale responsabilità contrattuale e alla configurabilità di una responsabilità precontrattuale, con dichiarazione espressa di assorbimento della domanda risarcitoria, la Corte ha ritenuto implicitamente superflue le istanze istruttorie formulate, senza che parte ricorrente abbia rappresentato, nel proporre ricorso per cassazione, che tali istanze erano funzionali all’accoglimento di altre domande oggetto di cognizione del giudice di appello.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
La statuizione sulle spese segue la soccombenza.
In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in € 20.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi ed accessori di legge;
dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME