Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35370 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35370 Anno 2023
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24711/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in ROMA, INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in ROMA, INDIRIZZO;
– resistente, ricorrente incidentale – avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO di Venezia n. 5611/2019 depositata il 13/12/2019;
C.C. 20 ottobre 2023
r.g.n. 24711/2020
Pres. C. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 ottobre 2023 dalla Consigliera NOME COGNOME;
Considerato che
Con atto di citazione del 2014, l’architetto NOME COGNOME proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4955/2013 con cui il Tribunale di Padova gli aveva ingiunto di pagare, nella sua qualità di garante della RAGIONE_SOCIALE, in favore di RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 171.916,00, oltre interessi, e chiedeva la revoca del d.i. opposto;
il decreto era stato richiesto per il pagamento di 28 fatture emesse per i lavori eseguiti dalla appaltatrice RAGIONE_SOCIALE presso alcuni cantieri della committente RAGIONE_SOCIALE; nel costituirsi in giudizio, l’oppost a RAGIONE_SOCIALE chiedeva la conferma del decreto monitorio ed il rigetto della opposizione;
con sentenza n. 542/2017 il Tribunale di Padova rigettava l’opposizione e confermava il decreto opposto, ritenendo obbligatori gli effetti della clausola n. 6 delle condizioni generali richiamate nell’accordo siglato in data 12.10.2010 da NOME COGNOME, quale rappresentante e amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, mediante il quale il predetto rappresentante si era costituito garante e condebitore solidale di tutte le obbligazioni assunte dalla società RAGIONE_SOCIALE;
avverso la sentenza di prime cure, promuoveva appello NOME COGNOME; si costituiva in grado di appello RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto del gravame;
la Corte d’appello di Venezia con la sentenza n. 5611/2019 accoglieva l’appello ed in riforma integrale della impugnata sentenza, dichiarava l’inesistenza di alcun obbligo di garanzia in capo a NOME COGNOME in dipendenza del documento sottoscritto per conto e in rappresentanza della RAGIONE_SOCIALE in data 12.10.2010, revocava il decreto ingiuntivo de quo , con condanna della società appellata alle spese del doppio grado di giudizio;
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Pres. C. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
4. avverso la decisione della Corte d’appello , RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; ha resistito NOME COGNOME e, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale condizionato articolato sulla base di due motivi;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.;
il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte;
la parte resistente ha depositato memoria;
Ritenuto che
1. Con il ricorso principale, la ricorrente lamenta:
1.1. la Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1346 e 1372 c.c. in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. per aver errato la Corte territoriale nel ritenere il contratto datato 12.10.2010 alla stregua di una mera puntuazione di parte delle condizioni assicurate dalla subappaltatrice e delle condizioni di pagamento accettate dalla committente, non corrispondendo al vero il fatto che dette condizioni avrebbero imposto successivi accordi specifici per definire ogni altra condizione di ciascun contratto di subappalto;
1.2. con il secondo motivo, la Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1346, 1372, 1937 e 1938 c.c. in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. ; in particolare, sostiene che l’accettazione e conseguente sottoscrizione del contratto da parte dell’odierno controricorrente non può che aver comportato per il medesimo l’assunzione dell’obbligazione di garanzia personale, a prescindere da quale fosse la veste in forza della quale egli ha sottoscritto il più volte menzionato contratto generale d’appalto ;
2. con il ricorso incidentale, il resistente lamenta:
2.1. la Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 166, 345, 633, 645 e dell’art. 2697 c.c. in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c . tenuto conto che la sentenza della Corte d’Appello deve intendersi viziata nella parte in cui ha stabilito che il primo motivo di appello svolto dall’odierno resistente (sull’introduzione di nuovi documenti nel secondo grado di giudizio) è infondato;
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Pres. C. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
2.2. la Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2719 c.c. in riferimento all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata avrebbe dovuto statuire che, a fronte della produzione delle fotocopie di uno scritto non firmato, l’affermazione della parte di non conoscerne il contenuto e l’ espressa contestazione di conformità all’originale , deve ritenersi senz’altro sufficiente ad esprimere, in modo generico, la volontà della parte di contestare la conformità della copia prodotta all’originale ai sensi dell’art. 2719 c.c.
Preliminarmente va esaminato il ricorso principale, tenuto conto che quello incidentale è stato proposto in modo condizionato.
3.1. Il primo ed il secondo motivo, che possono essere congiuntamente esaminati, attenendo entrambi alla articolata questione della qualificazione dell’accordo sottoscritto in data 12 ottobre 2010 dai rispettivi rappresentanti legali (della società sub committente RAGIONE_SOCIALE da un lato, e dalla sub appaltatrice RAGIONE_SOCIALE dall’altro) e degli effetti collegati alla sottoscrizione del medesimo accordo da parte del COGNOME, non sono ammissibili;
3.1.1. invero con essi la società ricorrente denuncia soltanto formalmente la violazione di numerose norme di legge ma, attenendo i medesimi a profili di fatto, tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal giudice di appello;
la ricorrente sollecita, nella sostanza, questa Corte a riesaminare il giudizio di “fatto” espresso dalla corte distrettuale circa l’idoneità della sottoscrizione dell’accordo de quo a rendere il sottoscrittore, odierno resistente, garante della società di cui era amministratore unico, sì che potesse reputarsi osservato il disposto degli artt. 1321 e 1322, 1346, 1372 e 1937 e 1938 cod. civ. (cfr. ricorso pagg. 17 e 19);
questa Corte ha spiegato più volte che, in tema di puntuazione del contratto, l’accertamento in ordine al perfezionamento o meno della compiuta intesa tra le parti, avente per oggetto un regolamento definitivo del rapporto negoziale, è riservato all’apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione (qui non dedotto) (Cass. Sez. 3, 22/09/2021 n. 25742), laddove, per tale valutazione,
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Pres. C. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE il giudice può far ricorso ai criteri interpretativi dettati dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., i quali mirano a consentire la ricostruzione della volontà delle parti, operazione che non assume carattere diverso quando sia questione, invece che di stabilirne il contenuto, di verificare anzitutto se le parti abbiano inteso esprimere un assetto d’interessi vincolante, dovendo il giudice accertare, aldi là della lettera dell’atto, la volontà dei soggetti con riferimento sia al comportamento, anche successivo, comune delle parti, sia alla disciplina complessiva dettata dalle stesse, interpretando le clausole le une per mezzo delle altre (Cass., 04/02/2009, n. 2720, Cass., 06/06/2017, n.14006);
è poi vero che, in base al generale principio dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322, cod. civ., un contratto con gli effetti di cui all’art. 1372 cod. civ., può considerarsi perfezionato quando, alla stregua della comune intenzione delle parti, possa ritenersi che le stesse abbiano inteso come vincolante un determinato assetto, anche se per taluni aspetti siano necessarie ulteriori specificazioni, ma è parimenti necessario che l’accordo delle parti si formi su tutti gli elementi di cui all’art. 1325, cod. civ., non potendosene ravvisare la sussistenza ove i contraenti abbiano raggiunto un’intesa soltanto su elementi essenziali, rinviando a un momento successivo la determinazione di quelli accessori (Cass., 29/11/2018, n. 30851);
in questa cornice, è evidente che le censure attingono alla cognizione fattuale riservata alla Corte territoriale, posto che l’ermeneutica negoziale come è stata in concreto espletata non è censurabile in sede di legittimità, limitandosi con esse a contrapporre un’interpretazione alternativa rispetto a quella così seguita dal giudice di merito, che non dev’essere l’unica ma una delle plausibili interpretazioni (si vedano Cass., 28/11/2017, n. 28319 e Cass., 27/06/2018, n. 16987, sempre tra le molte);
inoltre, in tema di clausole contrattuali e garanzie fideiussorie, l’accertare se la sottoscrizione apposta dal contraente integri o no il requisito della specifica approvazione per iscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1346 cod.civ. rientra ancora fra i compiti esclusivi del giudice di merito, la cui valutazione è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata
C.C. 20 ottobre 2023 r.g.n. 24711/2020 Pres. C. COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
(cfr. Cass. Sez. 1, 20/01/2017 n. 1580; Cass.10.1.1996, n. 166; Cass. 23.9.1996, n. 8405), trattandosi di un evidente accertamento di fatto nel caso concreto portato in giudizio;
3.1.2. ebbene, la Corte d’appello ha motivato in modo plausibile in ordine alla qualificazione dell’atto sottoscritto in data 12 ottobre 2010 dai rispettivi rappresentanti legali della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE;
in particolare, ha evidenziato che il contenuto dell’accordo è espressamente indicato nel modulo prestampato a cura di RAGIONE_SOCIALE, dove, alla voce ‘indirizzo cantiere’ , si definisce ‘listino prezzi valido per i tutti i cantieri fino al 31.12.2012’ il costo unitario di lavorazioni specifiche , si prevede la successione di ordini specifici per ciascun cantiere e l’e ventuale integrazione e/o modifica delle lavorazioni già indicate, e si rimette agli accordi per ciascun cantiere la definizione della data di inizio dei lavori, mantenendo espressamente ferme fino alla medesima scadenza anche le medesime condizioni ‘ del presente contratto ‘ , richiamate in calce per la sottoscrizione specifica ex artt. 1341 e 1342 c.c. con numerazione e intestazione delle clausole/condizioni generali corrispondente a quella che si rinviene nel documento allegato all’accordo della creditric e opposta (pag. 8 della sentenza impugnata);
ha ritenuto dunque che da tale atto «non si desume un impegno di RAGIONE_SOCIALE ad affidare le lavorazioni ivi descritte sempre e soltanto a RAGIONE_SOCIALE per tutti i cantieri aperti o da allestire nel successivo biennio. E’ piuttosto evidente che l’impegno assunto dall’agente abilitato da RAGIONE_SOCIALE , di mantenere fermi i costi unitari di ciascuna lavorazione sino al 31 dicembre 2012» e pertanto che «il modulo sottoscritto in data 12.10.2010 non contiene, in buona sostanza, immediata assunzione di specifiche obbligazioni da parte della RAGIONE_SOCIALE (non è espressa neanche quella di affidare in via esclusiva le lavorazioni ivi descritte a RAGIONE_SOCIALE), trattandosi della mera puntuazione di parte delle condizioni assicurate dalla sub appaltatrice (prezzi validi e fermi delle specifiche lavorazioni) e delle condizioni di pagamento accettate dalla committente (ricevuta bancaria a 90 gg. dalla emissione delle
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RAGIONE_SOCIALE relative fatture) che imponevano accordi specifici per definire ogni altra condizione di ciascun contratto di subappalto (compresa la data di inizio dei lavori)» (pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata);
3.1.3 . la motivazione è resa dalla Corte d’appello in modo adeguato anche sotto il profilo degli effetti, vincolanti o meno, della garanzia nei confronti del sottoscrittore, AVV_NOTAIO. COGNOME, tenuto conto che la clausola di garanzia contenuta nelle condizioni generali richiamate nel frontespizio dell’accordo era riferita ad una serie di obbligazioni non definite , se non per i prezzi unitari riguardo a tre tipologie di lavorazioni senza l’indicazione di un massimo garantito; da qui risultando non provato che il sottoscrittore avesse assunto tale impegno fideiussorio in proprio con la semplice sottoscrizione dell’accordo (pagg. 9-10 della sentenza impugnata);
In conclusione, il ricorso principale risulta inammissibile, dal che discende l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato;
le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315).
Per questi motivi
Dichiara inammissibile il ricorso, assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna parte ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.
C.C. 20 ottobre 2023 r.g.n. 24711/2020 Pres. CRAGIONE_SOCIALE
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, della Corte di