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Punteggio servizio civile: sì nelle graduatorie scuola

La Corte di Cassazione ha confermato il diritto di un docente a vedersi riconosciuto il punteggio del servizio civile nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). La sentenza stabilisce che il servizio civile, equiparato a quello militare, deve essere sempre valutato, anche se prestato prima dell’inizio del rapporto di lavoro nel mondo della scuola. Le norme ministeriali che negano questo diritto sono state considerate illegittime e quindi non applicabili.

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Pubblicato il 7 ottobre 2025 in Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Punteggio Servizio Civile: Riconoscimento Pieno nelle Graduatorie Scuola

Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha consolidato un principio fondamentale per il personale scolastico: il punteggio servizio civile deve essere pienamente riconosciuto ai fini delle graduatorie, equiparandolo in tutto e per tutto al servizio militare. Questa decisione chiarisce che tale valutazione spetta anche quando il servizio è stato svolto non in costanza di un rapporto di lavoro. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.

I Fatti del Caso

Un docente, che aveva prestato servizio civile come obiettore di coscienza tra il 2003 e il 2004, presentava domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il biennio 2022-2024. Il Ministero dell’Istruzione, tuttavia, non riconosceva alcun punteggio per tale servizio. Il docente si rivolgeva quindi al Tribunale, che accoglieva la sua domanda, ordinando al Ministero di attribuire i 6 punti spettanti. La decisione veniva confermata anche dalla Corte d’Appello.

Nonostante le due sentenze favorevoli al docente, il Ministero decideva di ricorrere in Cassazione, sostenendo che la normativa primaria non prevedesse una valutazione per il servizio militare o civile svolto al di fuori di un rapporto di impiego.

La Decisione sul Punteggio Servizio Civile della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero, confermando in via definitiva il diritto del docente al riconoscimento del punteggio. La Corte ha ribadito che la decisione della Corte d’Appello era pienamente conforme alla giurisprudenza di legittimità esistente, rendendo l’appello del Ministero privo di fondamento.

Di conseguenza, il Ministero è stato condannato alla refusione delle spese legali, consolidando un orientamento ormai pacifico in materia.

Analisi del Quadro Normativo e Giurisprudenziale

La Corte ha fondato la sua decisione su un solido impianto normativo e su precedenti giurisprudenziali. Il punto di partenza è l’equiparazione totale, quanto a diritti e doveri, tra il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo, sancita da diverse leggi (tra cui la L. 230/1998 e il D.Lgs. 66/2010, noto come Codice dell’Ordinamento Militare).

L’articolo 2050 di tale Codice stabilisce chiaramente che i periodi di servizio militare (e quindi anche civile) devono essere valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio attribuito ai servizi prestati presso enti pubblici. La Corte ha chiarito che questa regola ha una portata generale e non può essere limitata solo al servizio prestato “in pendenza di un rapporto di lavoro”.

La Disapplicazione degli Atti Amministrativi Contrari alla Legge

Un aspetto cruciale della decisione riguarda il rapporto tra la legge e gli atti amministrativi, come i decreti ministeriali che regolano le graduatorie. La Cassazione ha affermato che qualsiasi previsione regolamentare che escluda o limiti la valutazione del servizio civile prestato non in costanza di rapporto è illegittima. Di conseguenza, il giudice ha il potere e il dovere di disapplicare tale norma amministrativa, dando diretta applicazione alla legge, che invece impone una valutazione piena e incondizionata.

Le Motivazioni

Le motivazioni della Corte si basano sul principio costituzionale (art. 52, comma 2) secondo cui chi adempie a un obbligo verso la nazione, come il servizio militare o civile, non deve subire un pregiudizio. Negare la valutazione di tale periodo in un concorso o in una graduatoria rappresenterebbe una perdita ingiustificata.

La Corte ha specificato che le graduatorie scolastiche, pur non essendo concorsi in senso stretto, sono comunque procedure selettive lato sensu concorsuali. Pertanto, ad esse si applica la disciplina generale prevista dalla legge per la valutazione dei titoli nei pubblici concorsi.

Inoltre, la Corte ha giudicato il ricorso del Ministero inammissibile anche per un vizio formale, poiché faceva riferimento a normative (D.M. n. 50/2011) relative al personale ATA, mentre il caso in esame riguardava il personale docente, disciplinato da altri provvedimenti (O.M. n. 112/2022).

Le Conclusioni

L’ordinanza in esame rafforza un principio di giustizia e di coerenza normativa: il tempo dedicato al servizio della comunità, sia in forma militare che civile, costituisce un titolo di merito che deve essere sempre riconosciuto nelle procedure di selezione pubblica. Per gli aspiranti docenti e per tutto il personale scolastico, questa sentenza rappresenta una garanzia fondamentale. Essa chiarisce che il punteggio servizio civile non può essere negato sulla base di interpretazioni restrittive o di regolamenti ministeriali in contrasto con la legge, assicurando che il merito e l’impegno civico trovino sempre la giusta valutazione.

Il servizio civile svolto come obiettore di coscienza dà diritto a punteggio nelle graduatorie scolastiche?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che il servizio civile, essendo equiparato al servizio militare, deve essere valutato ai fini del punteggio nelle graduatorie scolastiche, come le GPS e quelle di istituto.

È necessario aver svolto il servizio civile durante un rapporto di lavoro per ottenerne la valutazione?
No, non è necessario. La Corte ha stabilito che il servizio civile deve essere valutato anche se prestato non in costanza di un rapporto di impiego. Il suo valore è riconosciuto a prescindere dal momento in cui è stato effettuato.

Un decreto ministeriale può escludere la valutazione del servizio civile?
No, una previsione di rango regolamentare, come un decreto ministeriale, che escluda la valutazione del servizio civile è considerata illegittima perché in contrasto con una norma di legge di rango superiore. Il giudice può quindi disapplicare il decreto e riconoscere il punteggio.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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