Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22631 Anno 2024
AULA B
Civile Ord. Sez. L Num. 22631 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4028/2019 R.G. proposto
da
RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE ), in persona del Ministro pro tempore
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliati ope legis in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO STATO che lo rappresenta e difende
-ricorrenti – contro
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Graduatorie provinciali permanenti – Punteggio abilitazione RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. 4028/2019
Ud. 19/06/2024 CC
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello Bari n. 1441/2018 depositata il 20/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1441/2018, pubblicata in data 20 luglio 2018, la Corte d’appello di Bari, nella regolare costituzione degli appellati RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ha accolto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 405/2015.
NOME COGNOME aveva superato l’esame della RAGIONE_SOCIALE), conseguendo l’abilitazione per l’RAGIONE_SOCIALE di Elettronica (classe concorsuale A034) nonché l’abilitazione per l’RAGIONE_SOCIALE di Informatica (classe concorsuale A042), in quanto facente parte dello stesso Ambito Disciplinare.
Aveva quindi presentato domanda d’inclusione nelle graduatorie provinciali permanenti relative a tutte le classi di concorso di abilitazione, chiedendo che i 24 punti aggiuntivi previsti per i docenti abilitati RAGIONE_SOCIALE gli fossero assegnati nella graduatoria di cui alla classe di concorso A034 (Elettronica), facendo riferimento al disposto di cui alla lett. A, punto 4, della tabella allegata al D.L. n. 97/2004 (secondo cui
nell’ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso RAGIONE_SOCIALE, l’intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell’interessato), ricevendo invece il riconoscimento integrale del punteggio aggiuntivo nella classe concorsuale A042.
Aveva quindi adito il Tribunale di Bari, chiedendo la condanna degli odierni ricorrenti ad attribuirgli il bonus di abilitazione 24 punti RAGIONE_SOCIALE per la classe concorsuale A034 in relazione alla graduatoria 20092011.
Nell’accogliere il gravame avverso la decisione di rigetto adottata dal giudice di prime cure, la Corte d’appello ha escluso che il disposto di cui all’art. 1, comma 4 -quater , D.L. n. 134/2009 -che, con decorrenza del 1° settembre 2009 non consente più la modifica delle scelte già effettuate in ordine all’attribuzione del punteggio sia venuto ad incidere sulla facoltà del docente, prevista dal D.M. 354/1998 e dalla lett. A, punto 4, della tabella allegata al D.L. n. 97/2004, di scegliere l’abilitazion e per la quale utilizzare il punteggio attribuito per la pluralità di abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto che la previsione di cui all’art. 1, comma 4 -quater , D.L. n. 134/2009 sia da riferirsi alla sola ipotesi dell’attribuzione del punteggio per i servizi prestati e non anche al punteggio correlato al titolo abilitativo, concludendo, quindi, che per tale ipotesi non opera la preclusione di cui allo stesso art. 1, comma 4quater , D.L. n. 134/2009 ed è invece tuttora possibile esercitare la facoltà di trasferimento del punteggio.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari ricorrono RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 1 -quater, Legge n. 167/2009; della Legge n. 25/2010; dell’art. 2, comma 3, D.M. n. 44/2011.
Argomenta, in particolare, il ricorso che la possibilità di spostare i 24 punti di bonus da una classe di concorso dello stesso ambito ad un’altra implicitamente consentita dal D.M. 354/1998, sarebbe ormai preclusa dal nuovo quadro normativo, ed in particolare dalla trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento operata dalla Legge n. 296/2006, la quale avrebbe determinato la cristallizzazione delle diverse posizioni in graduatoria.
Il ricorso richiama ulteriormente le previsioni di cui all’art. 1, comma 4quater, D.L. n. 134/2009 (conv. con modificazioni con Legge n. 167/2009), all’art. 1, D.L. n. 97/2004 (conv. con modificazioni con Legge n. 143/2004), al D.L. n. 194/2009 (conv. con modificazioni con Legge n. 25 /2010), all’art. 2, comma 3, D.M. n. 44/2011.
Il motivo non è fondato, intendendo questa Corte dar seguito ai principi espressi dalla propria decisione Cass. Sez. L, Sentenza n. 11378 del 2022, pur nella parziale diversità della fattispecie ora in esame, dovendosi evidenziare, in relazione a quest’ultima, che non emerge con chiarezza se a venire in rilievo fosse effettivamente una questione di spostamento del punteggio o se, invece, si ponesse solo ed esclusivamente il profilo dell’esercizio di un diritto di scelta.
Ferma tale osservazione preliminare, in ogni caso si deve osservare che con la citata Cass. Sez. L, Sentenza n. 11378 del 2022 -e, si ribadisce, per quel che viene in rilievo nella presente sede, alla luce del decisum della decisione impugnata e delle deduzioni delle parti -è stato già chiarito che l’art. 1, comma 4 -quater , del D.L. n. 134/2009 (conv. con modificazioni con Legge n. 167/2009) -il quale stabilisce che ‘Nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dal citato articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, da disporre con decorrenza dal 1º settembre 2009 per il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011, non è consentito modificare la scelta già precedentemente effettuata in merito all’attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche graduatorie’ -in virtù del suo riferimento ai ‘ servizi prestati ‘ , viene a delimitare il proprio ambito di applicazione, appunto, a tale profilo e non può intendersi riferito al punteggio attribuito per l’attività formativa abilitativa .
Se, infatti, quest’ultima, è equiparata a servizio specifico, in ordine al quantum del punteggio -24 punti per il biennio -nondimeno non risulta in alcun caso sovrapponibile all’effettiva prestazione di servizio di RAGIONE_SOCIALE e da quest’ultimo, pertanto, si viene a distinguere.
Al riguardo, allora, è opportuno rammentare -come già ha fatto la citata Cass. Sez. L, Sentenza n. 11378 del 2022 – che l’ art. 4, comma 2, Legge n. 341/ 1990, prevedeva che l’esame finale sostenuto al termine dei corsi RAGIONE_SOCIALE aveva valore di esame di Stato e abilitava
all’RAGIONE_SOCIALE per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea.
L’art. 8 del D.M. n. 268 /2001, veniva poi a disciplinare, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti previste nell’art. 2 , Legge n. 124/ 1999, l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo (30 punti) al candidato abilitato presso le RAGIONE_SOCIALE, punteggio che aveva la funzione di compensare il mancato o ridotto conseguimento dei punti da servizio effettivo (12 punti per ogni anno d’RAGIONE_SOCIALE), nel periodo di durata legale del corso RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta, pertanto, di un punteggio attribuito all’esito di un percorso formativo abilitativo, le cui caratteristiche giustificano l’attribuzione punteggio medesimo, dovendosi anzi ricordare che la Corte costituzionale (sentenza n. 191 del 1991) ha affermato che i corsi organizzati nelle Università per il rilascio del ‘diploma di specializzazione’ previsti dall’ art. 4, Legge n. 341/1990, erano interamente radicati nell’ordinamento dell’istruzione universitaria.
L ‘art. 1, comma 4 -quater , del D.L. n. 134/2009 (conv. con modificazioni con Legge n. 167/2009) richiamato dai ricorrenti, quindi, in quanto fa specifico riferimento al punteggio per i servizi prestati, non può intendersi riferito anche al diverso punteggio attribuito in ragione del percorso formativo RAGIONE_SOCIALE.
È significativa, in tal senso, la Tabella allegata al D.L. n. 97/2004 (conv. con modificazioni con Legge n. 143/2004), richiamata da ll’art. 1 del medesimo D.L., laddove la lettera A contempla il punteggio per l’abilitazione conseguita presso le Scuole RAGIONE_SOCIALE a seguito di un corso di durata biennale, mentre la lettera B stabilisce i punteggi per il ‘Servizio di RAGIONE_SOCIALE o di educatore’, così distinguendo i diversi percorsi professionali.
Risulta, parimenti, preclusa un’ applicazione analogica o estensiva della disciplina, atteso il carattere eccezionale della norma di cui all ‘art. 1, comma 4quater , del D.L. n. 134/2009, la quale è derogatoria rispetto a quanto stabilito dal D.L. n. 97/2004 e, in quanto tale, è suscettibile solo di stretta interpretazione (cfr., Cass. Sez. L – Sentenza n. 30490 del 28/10/2021, n. 4657 del 2018).
Rispetto al punteggio RAGIONE_SOCIALE relativo ad un’unica abilitazione per più classi di concorso, allora, viene ad operare il principio per cui il punteggio medesimo spetta per una sola abilitazione a scelta dell’interessato, con la conseguenza che tale punteggio anche nel caso di specie poteva essere comunque spostato -postulando, come evidenziato in precedenza, che venisse effettivamente in rilievo uno spostamento, a condizione che il beneficio non si fosse già consumato, circostanza , quest’ultima, che nella specie non è stata dedotta dai ricorrenti.
Occorre, quindi, ribadire che la valorizzazione del punteggio addizionale RAGIONE_SOCIALE, comunque unica, è rimessa alla scelta dell’insegna nte alla luce punto A 4 della citata Tabella e non è preclusa dalla norma di cui all ‘art. 1, comma 4 -quater , del D.L. n. 134/2009.
Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale
versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
P. Q. M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione