Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19727 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19727 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3966/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale legale
-ricorrente-
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, Ufficio Scolastico Regionale per l ‘ Umbria, Istituto Comprensivo Perugia INDIRIZZO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore
-intimati- avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 133/2023 depositata il 02/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Perugia ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza di primo grado, che aveva pure rigettato la domanda formulata volta a contestare il mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo previsto dal d.m. n. 50 del 2021 per il servizio prestato alle dipendenze della ASL di Perugia.
La Corte territoriale ha osservato, in estrema sintesi, che la tabella di valutazione dei titoli prevede l’attribuzione del punteggio in caso di servizio prestato alle «dirette dipendenze di amministrazioni statali degli enti locali e nei patronati scolastici». Ha, quindi, escluso che le aziende sanitarie possano essere ricomprese fra le amministrazioni in questione.
Il ricorso domanda la cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo.
Le amministrazioni sono rimaste intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo si denuncia la violazione del citato d.m. nonché dell’art. 1 , comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Si sostiene che il decreto, nel richiamare le amministrazioni statali, abbia inteso riferirsi a tutte le amministrazioni ricomprese nel conto consolidato dello Stato, aggiungendosi che, in base al d.lgs. n. 165 del 2001, le aziende del servizio sanitario nazionale sarebbero incluse fra le amministrazioni dello Stato.
1.1. Il motivo, in disparte l’ inammissibilità perché nella sostanza censura l’interpretazione data dal giudice di merito alla tabella di valutazione dei titoli, che non hanno natura regolamentare, è infondato alla luce di quanto già affermato da questa Corte con precedente in termini (Cass. Sez. L, 16/05/2024, n. 13688), la cui motivazione si richiama ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
In particolare, l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che ‹‹Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale››.
Dalla semplice lettura del testo della citata disposizione emerge come gli enti del Servizio sanitario nazionale siano considerati come amministrazioni differenti rispetto a quelle dello Stato, con conseguente infondatezza della denunciata violazione di legge.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di attività difensiva delle amministrazioni.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/06/2025.