Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19727 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19727 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3966/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale legale
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore
-intimati- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 133/2023 depositata il 02/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza di primo grado, che aveva pure rigettato la domanda formulata volta a contestare il mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo previsto dal d.m. n. 50 del 2021 per il servizio prestato alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale ha osservato, in estrema sintesi, che la tabella di valutazione dei titoli prevede l’attribuzione del punteggio in caso di servizio prestato alle «dirette dipendenze di amministrazioni statali degli enti locali e nei patronati scolastici». Ha, quindi, escluso che le aziende sanitarie possano essere ricomprese fra le amministrazioni in questione.
Il ricorso domanda la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza sulla base di un unico motivo.
Le amministrazioni sono rimaste intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo si denuncia la violazione del citato d.m. nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 , comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Si sostiene che il decreto, nel richiamare le amministrazioni statali, abbia inteso riferirsi a tutte le amministrazioni ricomprese nel conto consolidato RAGIONE_SOCIALEo Stato, aggiungendosi che, in base al d.lgs. n. 165 del 2001, le aziende del servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sarebbero incluse fra le amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato.
1.1. Il motivo, in disparte l’ inammissibilità perché nella sostanza censura l’interpretazione data dal giudice di RAGIONE_SOCIALE alla tabella di valutazione dei titoli, che non hanno natura regolamentare, è infondato alla luce di quanto già affermato da questa Corte con precedente in termini (Cass. Sez. L, 16/05/2024, n. 13688), la cui motivazione si richiama ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c.
In particolare, l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che ‹‹Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli RAGIONE_SOCIALE, le RAGIONE_SOCIALE artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del RAGIONE_SOCIALE››.
Dalla semplice lettura del testo RAGIONE_SOCIALEa citata disposizione emerge come gli enti del RAGIONE_SOCIALE siano considerati come amministrazioni differenti rispetto a quelle RAGIONE_SOCIALEo Stato, con conseguente infondatezza RAGIONE_SOCIALEa denunciata violazione di legge.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di attività difensiva RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/06/2025.