Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4071 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4071 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
Oggetto: Pubblico impiego -Annullamento nomina dirigenti Regione Puglia -atto transattivo stipulato per incentivo all’esodo
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– Presidente
–
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
ORDINANZA
sul ricorso 13983 -2024 proposto da:
REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME FONTE, RIZZO DOMENICO, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME;
-controricorrenti – nonché contro
COGNOME NOME in qualità di erede di COGNOME NOME, in persona dell’amministratore di sostegno avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente –
COGNOME NOME in qualità di erede di COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato AVV_NOTAIO;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 661/2024 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 02/05/2024 R.G.N. 839/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Gli odierni intimati, tutti ex dipendenti RAGIONE_SOCIALE Regione, agivano dinanzi al Tribunale di Bari esponendo che: -i loro rapporti erano stati risolti consensualmente nel periodo compreso tra l’1.02.2003 e l’1.09.2005 con la qualifica dirigenziale; -avevano ricevuto nell’agosto 2018 le determine regionali con cui era stato loro comunicato il ripristino dell’inquadramento giuridico nell’ ex VIII q.f. in luogo RAGIONE_SOCIALE qualifica dirigenziale e tanto in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4888/2013; -essi erano stati inquadrati nella I qualifica dirigenziale mediante determinazione n. 452 del 15 maggio 2002 a seguito del superamento del concorso interno ex art. 95 RAGIONE_SOCIALE l.r . Puglia n. 18 del 1974, al quale erano stati ammessi a partecipare dopo l’esito favorevole di un decennale contenzioso, giusta sentenza del Tar Puglia Lecce n. 7399/2001; -era accaduto che, dopo la stipula degli atti di risoluzione consensuale dei rapporti il Consiglio di Stato con sentenza n. 4888/2013 aveva annullato la sentenza del Tar Puglia Lecce n. 7399/2001 cui avevano fatto seguito le determine regionali intese al ripristino dell’inquadramento contrattuale precedente (giuridico ed economico) e RAGIONE_SOCIALE successiva rideterminazione delle posizioni economiche. Deducevano che le risoluzioni dei rapporti con la qualifica dirigenziale ai sensi dell’art.
28 RAGIONE_SOCIALE L.R. Puglia n. 7/2002 avevano determinato la irretrattabilità degli inquadramenti a presupposto delle risoluzioni medesime (essendo l’art. 28 destinato proprio ai dirigenti titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato) essendosi determinata la novazione dei rapporti con la qualifica dirigenziale, rapporti che erano poi cessati per effetto di tali risoluzioni consensuali. Chiedevano, pertanto, l’accertamento del loro diritto a mantenere l’inquadramento nella suddetta qualifica denunciando l’illegittimità delle determine regionali in quanto i contratti individuali di risoluzione consensuale dei rapporti, stipulati in un contesto legislativo di incentivazione all’esodo, erano stati espressamente qualificati come ‘non soggetti a revoca’ e costituivano sopravvenienze che avevano definitivamente cristallizzato la loro posizione e deducendo altresì che il comportamento RAGIONE_SOCIALE Regione aveva violato il principio di buona fede e affidamento. Costituitasi in giudizio la Regione Puglia chiedeva il rigetto dell’avverso ricorso sul presupposto che, per effetto RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 4888/2013 del Consiglio di Stato, gli ex dirigenti dovevano considerarsi esclusi dalla prova concorsuale per mancanza dei requisiti di partecipazione e, di conseguenza, erano nulli i contratti individuali di lavoro al tempo stipulati.
Il Tribunale accoglieva il ricorso. Riteneva che con i predetti contratti, privi di un’esplicita riserva rispetto all’esito del contenzioso amministrativo e stipulati sulla base di una previsione di legge (art. 28 L.R. Puglia n. 7/2002) richiamando espressamente la qualifica dirigenziale che evidentemente era stata considerata acquisita, le parti avevano inteso estinguere i rapporti di lavoro tenendo conto solo RAGIONE_SOCIALE qualifica dirigenziale degli originari ricorrenti con l’effetto finale che detti accordi erano insensibili all’esito del contenzioso dinanzi al giudice amministrativo.
Proponeva appello la Regione, lamentando che il Tribunale aveva errato nel ritenere che, con la sottoscrizione dell’accordo di risoluzione, la stessa avesse prestato acquiescenza rispetto alla definitività dell’inquadramento dei dirigenti nella qualifica dirigenziale; sotto altro
aspetto, la Regione evidenziava che, anche in assenza di una clausola che prevedeva la provvisorietà del contratto di risoluzione, l’effetto doveroso del recupero dell’indebito non era pregiudicato, per cui anche l’affermato carattere ‘irrevocabile’ del contratto di risoluzione consensuale era recessivo rispetto alla ripetizione di somme illegittimamente liquidate. Da ultimo, la Regione contestava pure il mancato effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali. Si costituivano gli ex dirigenti chiedendo la reiezione del gravame.
La Corte d’appello di Bari rigettava l’appello; ad avviso RAGIONE_SOCIALE Corte, erano del tutto inconferenti i richiami operati dalla Regione all’art. 2033 cod. civ., posto che l’azione proposta dagli ex dipendenti non era diretta a contrastare la pretesa restitutoria avanzata dall’amministrazione, ma era finalizzata ad ottenere l’affermazione del loro diritto a mantenere la qualifica dirigenziale nonostante l’esito sfavorevole del giudizio relativo alla pretesa di partecipare al concorso interno. E tanto, agevolmente rilevabile dalla lettura delle conclusioni rassegnate dai dirigenti nel ricorso introduttivo, non scalfiva la ratio decidendi del primo Giudice che aveva correttamente individuato nell’interpretazione degli accordi risolutivi l’oggetto RAGIONE_SOCIALE controversia. Pertanto, secondo la Corte era non meritevole di accoglimento, perché estraneo al thema decidendum , anche il rilievo sul mancato svolgimento delle mansioni dirigenziali. Rilevava che l’unica argomentazione contenuta nell’atto di gravame che si confrontava con la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza appellata era quella che faceva leva sul fatto che, al momento RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione dei rispettivi contratti di risoluzione del rapporto di lavoro, i dipendenti erano consapevoli dell’esistenza dell’impugnazione RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tar Puglia Lecce n. 7399/2001, e che comunque con la sottoscrizione degli accordi la Regione non aveva inteso prestare acquiescenza rispetto alla definitività dei ricorrenti nella qualifica dirigenziale. Riteneva, tuttavia, che l’argomento non fosse convincente in virtù delle condivisibili considerazioni già spese dal Tribunale di Bari nella sentenza appellata. Evidenziava che nei contratti
di risoluzione in questione -che si inseriscono nella procedura di ‘incentivazione all’esodo del personale’ disciplinata dall’art. 28 RAGIONE_SOCIALE l.r. Puglia n. 7 del 2002 -la qualifica dirigenziale dei dipendenti, presupposto indefettibile per la presentazione dell’istanza di esodo, era da ritenersi ‘definitivamente acquisita’. Inoltre richiamava l’art. 2 del contratto e la prevista espressa irrevocabilità dell’accordo risolutivo (« Il presente contratto non è soggetto a revoca ed esplica immediatamente la sua efficacia ai sensi degli artt. 1334 e 1335 c.c. »), che non poteva non estendersi alla qualifica dirigenziale del personale sia perché mancava sul punto una clausola di riserva, sia perché la qualifica dirigenziale era elemento necessario RAGIONE_SOCIALE procedura di esodo sia ancora perché le parti, quando avevano inteso sottoporre a revisione qualche aspetto dell’accordo, lo avevano fatto espressamente, come nel caso dell’indennità supplementare destinata ad incentivare l’esodo. Né rilevava il fatto che i dipendenti che avevano sottoscritto gli accordi risolutivi fossero consapevoli RAGIONE_SOCIALE pendenza, all’epoca, del giudizio d’appello relativo alla sentenza del Tar Puglia Lecce in quanto i medesimi avevano fatto affidamento nella conservazione RAGIONE_SOCIALE qualifica dirigenziale. Riteneva indubbio che la volontà delle parti (e dunque anche RAGIONE_SOCIALE Regione) fosse quella di rendere irrevocabile il contratto di risoluzione consensuale incentivata, il cui presupposto essenziale era proprio il possesso RAGIONE_SOCIALE qualifica dirigenziale che la Regione intende rimettere in discussione. Nella specie, ad avviso RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale, la nuova regolamentazione del rapporto intercorso fra le parti a seguito RAGIONE_SOCIALE norma sopravvenuta e dell’accordo risolutivo sottoscritto dalle medesime non poteva essere rivisitata alla luce RAGIONE_SOCIALE successiva sentenza del Consiglio di Stato, i cui effetti non erano idonei ad alterare il contenuto dell’assetto di interessi che le parti vollero dare al loro rapporto per effetto dell’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE disciplina di incentivazione all’esodo di cui avevano fruito i dipendenti.
Avverso tale sentenza la Regione Puglia ha proposto ricorso affidandolo a due motivi (erroneamente indicati in premessa come tre motivi).
Hanno resistito con controricorso gli ex dipendenti Monaco, Decandia, COGNOME, Rizzo e Ricciardi. NOME COGNOME (quale erede di NOME COGNOME) e NOME COGNOME non hanno inizialmente svolto attività difensiva.
Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta concludendo per l’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbito il secondo.
Le parti costituite hanno depositato memorie .
Con ordinanza interlocutoria n. 7485 del 2025 questa Corte ha disposto il rinvio RAGIONE_SOCIALE causa a nuovo ruolo per la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notifica del ricorso ad NOME COGNOME, quale erede di NOME COGNOME, ed a NOME COGNOME, a cura RAGIONE_SOCIALE Regione Puglia.
La Regione ha, quindi, depositato gli atti relativi alla effettuata rinnovazione (quanto a NOME COGNOME, agli eredi di quest’ultima).
Si sono costituiti NOME COGNOME, in qualità di erede di NOME COGNOME, deducendo l’inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto notificato a soggetto deceduto, nonché NOME COGNOME e NOME COGNOME, figli di NOME COGNOME, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva per intervenuta rinuncia all’eredità.
Gli altri controricorrenti hanno depositato ulteriore memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti di NOME COGNOME.
Quest’ultima, costituita in primo grado mediante difensore, è deceduta nel 2020, quando il processo davanti al Tribunale era ancora in corso.
Non risulta che l’evento fosse stato dichiarato nelle forme di rito dalla difesa RAGIONE_SOCIALE NOME e dunque vi è stata pronuncia in primo grado di sentenza ad essa favorevole.
Proposto appello dalla Regione Puglia, evidentemente notificato come da rito presso la difesa RAGIONE_SOCIALE NOME, nessuna dichiarazione di morte RAGIONE_SOCIALE parte risulta ancora esservi stata e nessuno si è costituito in sua vece in sede di gravame.
NOME COGNOME è stata quindi considerata contumace e ciò è quanto risulta dalla sentenza di secondo grado qui impugnata.
La Regione Puglia ha quindi proposto ricorso per cassazione notificandolo presso i difensori di primo grado RAGIONE_SOCIALE COGNOME ed è quindi accaduto ulteriormente quanto segue:
-con ordinanza interlocutoria, questa Corte ha disposto la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notifica in quanto nulla -ovviamente non potendosi sapere che la parte fosse deceduta;
-la nuova notificazione è stata eseguita presso i figli RAGIONE_SOCIALE NOME, indicati nella veste di eredi RAGIONE_SOCIALE stessa;
questi ultimi si sono quindi costituiti, facendo rilevare di aver rinunciato all’eredità fin dal 2020 ed hanno insistito per veder riconoscere la carenza RAGIONE_SOCIALE loro legittimazione passiva, con vittoria di spese.
In diritto è pacifico che al processo di cassazione si applichi l’art. 291 c.p.c. e che quindi, a fronte di una notificazione nulla, essa vada rinnovata, nel termine (perentorio) stabilito dal giudice (tra le molte, v. Cass. 18 gennaio 2016, n. 710; Cass. 3 luglio 2014, n. 15236).
È altresì pacifico che « la mancata o non tempestiva rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notificazione, disposta a norma dell’art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità RAGIONE_SOCIALE stessa, determina, nell’ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l’inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso » (Cass. 29 maggio 2019, n. 14742; Cass. 14 gennaio 2008, n. 625).
Nessuna notifica, oltre a quella ai presunti eredi, è stata poi eseguita e dunque va verificato quali siano le conseguenze RAGIONE_SOCIALE notifica eseguita presso di loro.
Essendovi prova che essi non erano eredi RAGIONE_SOCIALE NOME, ma semmai che sono stati in una certa fase chiamati all’eredità, l’inoltro presso di loro dell’atto di instaurazione del giudizio di cassazione non è rituale.
Certamente, pur potendosi dire, sulla base delle conoscenze poi acquisite, che non vi poteva essere notificazione alla COGNOME, essendo la stessa deceduta e non costituita in appello, è da valutare il fatto che il ricorso per cassazione è stato notificato la prima volta con riferimento a soggetto non più esistente e poi, in sede di rinnovazione, a soggetti che non sono palesemente muniti di legittimazione sostanziale e neanche processuale a contraddire, perché non successori mortis causa RAGIONE_SOCIALE parte.
In tale situazione, si sovrappone il tema del rinnovo RAGIONE_SOCIALE notificazione (art. 291 c.p.c.), con quello del rinnovo dell’impugnazione nei riguardi RAGIONE_SOCIALE parte correttamente da evocare in giudizio.
A quest’ultimo proposito può dirsi consolidato l’orientamento per cui l’impugnazione proposta « nei confronti di un soggetto deceduto nella pendenza del termine di impugnazione (…) anziché nei confronti dei suoi eredi, non è affetta da nullità RAGIONE_SOCIALE notifica, bensì da errata identificazione del soggetto destinatario RAGIONE_SOCIALE “vocatio in ius”, stante il principio di cui all’art. 328 c.p.c., dovendo trovare applicazione (…) in assenza di specifica regolamentazione, la disciplina di cui all’art. 164, commi 1 e 2, c.p.c. » (Cass. 6 dicembre 2022, n. 35884; Cass. 14 gennaio 2011, n. 776), che comporta l’attribuzione di un termine per rimediare a tale (diverso) deficit processuale.
Tale principio è stato formulato rispetto al caso di decesso verificatosi nella pendenza del termine di impugnazione, ma vale evidentemente anche per il caso in cui il decesso, pur avvenuto prima (qui, nel corso del giudizio di primo grado), assuma rilievo processuale, per mancanza di atti precedenti riguardanti il suo verificarsi che siano processualmente
significativi (dichiarazione da parte del difensore; risultare del fatto in sede di notifica o dichiarazione ad opera RAGIONE_SOCIALE controparte: art. 300, co. 4, c.p.c.) solo in quel frangente temporale.
Che è quanto accaduto nel caso di specie, perché l’appello, pur se la parte appellata era già deceduta, è stato ritualmente instaurato nei riguardi di essa e con notifica, in ragione RAGIONE_SOCIALE c.d. ultrattività del mandato, presso il suo difensore (Cass, S.U., 4 luglio 2014, n. 15295).
La trattazione dell’appello in contumacia è stata quindi in sé rituale.
Un’applicazione calibrata dei principi di cui sopra sul modo in cui gli eventi si sono manifestati cronologicamente nel processo potrebbe far pensare che, concesso ritualmente dalla S.C. il termine per il rinnovo RAGIONE_SOCIALE notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., quando nel processo non poteva essere nota la morte RAGIONE_SOCIALE parte, ed eseguita tale notificazione a soggetti che, stante la rinuncia all’eredità, non siano le corrette parti, si debba ora applicare l’art. 164 c.p.c., con la concessione di un nuovo termine potenzialmente tale da realizzare la sanatoria con effetti ex tunc .
Ci si deve tuttavia confrontare con la perentorietà del termine concesso ai sensi dell’art. 291 c.p.c. e con l’ulteriore consolidato principio per cui in tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell’art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l’adempimento posto a suo carico e l’esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile (da ultimo, Cass. 7 aprile 2023, n. 9541).
In proposito viene in evidenza, in quanto riguardante situazione che presenta forti tratti di similitudine con la presente, il caso dell’integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, in cui nel termine stabilito dal giudice (pacificamente perentorio: da ultimo, Cass. 15 ottobre 2021, n. 28298) va eseguita la notificazione, seppure possa poi porsi un problema di identificazione RAGIONE_SOCIALE parte, specie qualora si realizzi l’interferenza con
eventi estintivi RAGIONE_SOCIALE capacità giuridica dei destinatari (morte; cessazione dell’ente etc.).
In proposito, Cass., S.U., 24 maggio 2019, n. 14266 ha delineato il principio per cui, nel caso in cui, in sede di notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio nei confronti del contumace, la parte venga a conoscenza RAGIONE_SOCIALE sua morte o RAGIONE_SOCIALE sua perdita RAGIONE_SOCIALE capacità, il termine assegnatole dal giudice ai sensi dell’art. 331 c.p.c. è automaticamente interrotto e, in applicazione analogica dell’art. 328 c.p.c., comincia a decorrere un nuovo termine, di durata pari a quella iniziale, indipendentemente dal momento in cui l’evento interruttivo si è verificato. È, tuttavia, onere RAGIONE_SOCIALE parte notificante riattivare con immediatezza il processo notificatorio, senza necessità di apposita istanza al giudice ” ad quem “. Solo nel caso in cui, per ragioni eccezionali, di cui la stessa parte deve fornire la prova, tale termine risulti insufficiente ad individuare le persone legittimate a proseguire il giudizio, è consentito chiedere al giudice la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c.
La linea tracciata è chiara, nel senso che l’evento modificativo RAGIONE_SOCIALE capacità altrui sopravvenuto può incidere sul termine per la notificazione in corso, nel senso di comportarne ipso iure un nuovo inizio dal momento in cui le attività svolte hanno consentito l’acquisizione di una notizia (ad es. il decesso) processualmente significativa e destinata a dispiegare effetti sulle persone da evocare in giudizio, ma non sul fatto che il termine (perentorio) sia stato fissato e dunque vada rispettato, salvo ricorrano i presupposti per la rimessione in termini.
Quindi, se il giudice concede un termine perentorio per la notificazione o rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notifica ad un dato contraddittore, l’accertamento del decesso in occasione di tale notificazione fa decorrere ex novo il termine per tale notificazione dal momento dell’acquisizione di tale notizia, per effetto dell’applicazione analogica dell’art. 328, co. 1, c.p.c., senza che si debba attendere la fissazione di un nuovo termine in sede giudiziale.
Se però, nonostante tale proroga, la notificazione alla parte da evocare non sia efficacemente attuata, si completa comunque la fattispecie decadenziale di cui all’art. 291 (o 331) c.p.c., senza che si possa ipotizzare la fissazione di un nuovo termine ai sensi dell’art. 164, commi primo e secondo, c.p.c. e salva la rimessione in termini, ai sensi dell’art. 153, co. 2, c.p.c., se ne ricorrano i presupposti.
Detto altrimenti, in tali evenienze, la dinamica processuale di cui all’art. 291 c.p.c. (o 331 c.p.c.) prevale su quella di cui all’art. 164 c.p.c. con le sole salvaguardie di cui all’art. 328, comma primo, c.p.c., 153, comma secondo, c.p.c. ed eventualmente, come si farà cenno, 328, co. 3, c.p.c.
Calando quanto sopra nel caso di specie, può dirsi che, in effetti, la notifica eseguita nel termine concesso ai sensi dell’art. 291 c.p.c. non ha sortito gli effetti di regolare instaurazione del contraddittorio che le sono propri.
Infatti, essa è stata effettuata a persone che erano solo state chiamate all’eredità ma vi avevano rinunciato, sicché i soggetti intimati non sono le corrette controparti processuali dell’impugnazione proposta.
Tuttavia, la fattispecie innescata dall’originaria notifica nulla eseguita presso i difensori di primo grado RAGIONE_SOCIALE COGNOME, si fonda su un errore originario RAGIONE_SOCIALE parte.
La Regione, infatti, per quanto si è già detto, stante la contumacia in appello RAGIONE_SOCIALE COGNOME, avrebbe dovuto notificare ad essa personalmente l’impugnazione per cassazione e non ai difensori di primo grado (Cass., S.U., 10817/2008 cit.).
A parte la nullità RAGIONE_SOCIALE notificazione così verificatasi, da ciò si evidenzia che, se fosse stato tenuto il comportamento dovuto, si sarebbe avuta fin da allora la conoscenza RAGIONE_SOCIALE morte RAGIONE_SOCIALE parte e ciò, oltre all’eventuale dilazione del termine ai sensi dell’art. 328, co. 3, c.p.c., avrebbe consentito la notifica collettiva ed impersonale agli eredi nell’ultimo
domicilio RAGIONE_SOCIALE de cuius (art. 330, co. 2, c.p.c.) o avrebbe permesso di dare corso agli opportuni accertamenti.
Tutto ciò non ha potuto avere corso per effetto RAGIONE_SOCIALE errata scelta di procedere ad una notifica palesemente nulla presso i difensori di primo grado e l’evidenza dell’errore, oltre alla sua palese incidenza causale su tutto quanto si è poi verificato presso la RAGIONE_SOCIALE.C. esclude che si possa utilmente discorrere di una rimessione in termini.
Ne deriva che il superamento del termine perentorio concesso ai sensi dell’art. 291 c.p.c. non può essere sanato e ciò comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
Sempre in via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di NOME COGNOME.
Quest’ultima è deceduta in data 1/11/2021, nel corso del giudizio di primo grado, senza che il processo fosse interrotto.
Nel giudizio di appello, come risulta sempre dalla sentenza impugnata, si è costituita volontariamente NOME COGNOME quale erede di NOME COGNOME.
Il ricorso per cassazione è stato, però, proposto nei confronti RAGIONE_SOCIALE de cuius (si vedano intestazione e relata di notifica) e l’erede, costituitasi dopo la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notifica, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso.
Questa Corte ha da tempo affermato (Cass. Sez. Un., n. 11394 del 19/12/1996) che in caso di morte RAGIONE_SOCIALE parte, avvenuta dopo la pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado e prima RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE stessa ai fini RAGIONE_SOCIALE decorrenza del termine breve per l’impugnazione, questa va instaurata e deve svolgersi da e contro i soggetti che siano parti sostanziali attualmente interessate alla controversia ed al processo. Ove ciò non avvenga -in quanto l’appello sia proposto nei confronti RAGIONE_SOCIALE parte deceduta, dopo che il procuratore di questa abbia notificato la sentenza di primo grado senza specificare se a nome degli eredi RAGIONE_SOCIALE predetta parte e, comunque, senza fornire indicazioni idonee a consentire alla
contro
parte di proporre appello contro di essi -si verifica una nullità dell’impugnazione che è suscettibile di sanatoria (con effetto, nell’ipotesi, esclusivamente ” ex nunc “, a norma dell’art. 164 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla modifica di cui alla legge n. 353 del 1990, trattandosi di causa pendente al 30 aprile 1995) per effetto RAGIONE_SOCIALE costituzione degli eredi, ove questa avvenga quando ancora non sia maturato il termine annuale d’impugnazione (operante, nella specie, in quanto la descritta notificazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata non era idonea a far decorrere il termine “breve”). È, invece, inammissibile il ricorso per cassazione che, nell’indicata ipotesi, venga indirizzato nei confronti RAGIONE_SOCIALE parte deceduta, in quanto diretto contro persona diversa da quelle (gli eredi di detta parte) che hanno partecipato al giudizio di appello, senza che assuma rilievo che nell’intestazione RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello continui a figurare, per mero errore materiale, l’indicazione RAGIONE_SOCIALE parte defunta (si vedano in senso conforme Cass. n. 16365 del 20 agosto 2004; Cass. n. 22392 del 26 settembre 2017).
Diversamente da quanto opinato in sede di ordinanza interlocutoria, non può, allora, in detta ipotesi, discorrersi di nullità ma di vera e propria inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifica, insuscettibile di sanatoria.
Tanto precisato si osserva che con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 35, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001.
Secondo parte ricorrente, ha errato la Corte d’appello nel ritenere validi gli accordi risolutivi poiché l’annullamento RAGIONE_SOCIALE procedura di reclutamento per violazione di norme imperative costituisce causa di nullità dei contratti di lavoro sottoscritti in esito ad essa.
Censura la sentenza impugnata stante l’omessa considerazione ai fini RAGIONE_SOCIALE risoluzione RAGIONE_SOCIALE controversia, dell’intervenuto annullamento da parte del Consiglio di Stato n. 4888/2013 RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale all’esito RAGIONE_SOCIALE quale gli originari ricorrenti erano stati inquadrati nella I qualifica dirigenziale.
Deduce l’Ente territoriale che detto annullamento ha inevitabilmente comportato la nullità dei contratti di lavoro sottoscritti in esito alla stessa, come infatti sancito inequivocabilmente dal disposto dell’art. 35, comma 1, lett. a). In ragione di detta nullità, nemmeno a seguito RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione tra le parti dei contratti individuali di risoluzione del rapporto di lavoro, espressamente qualificati dalle parti come non revocabili, con cui la Regione avrebbe prestato acquiescenza rispetto alla pretesa di veder riconosciuta la qualifica da dirigente, si sarebbe potuto evitare l’effetto del giudicato amministrativo, comportante il travolgimento dell’attribuzione RAGIONE_SOCIALE superiore qualifica.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia errata valutazione ed interpretazione dei contratti di risoluzione consensuale.
Addebita alla Corte territoriale di non avere valutato la ‘manifesta’ volontà delle parti spiegata nei contratti di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Critica la sentenza impugnata per non aver considerato tutti gli aspetti RAGIONE_SOCIALE vicenda e gli atti pregressi e per avere erroneamente desunto dall’atto di risoluzione la volontà RAGIONE_SOCIALE Regione di attribuire definitivamente la qualifica dirigenziale e la convinzione dei lavoratori di avere raggiunto definitivamente il titolo e l’utilità, solo sulla base RAGIONE_SOCIALE mancata apposizione RAGIONE_SOCIALE clausola di riserva nel contratto di risoluzione consensuale.
Richiama quanto argomentato dal Consiglio di Stato nella sentenza, sezione VII, n. 9200/2023 in punto di mancanza di affidamento nell’ipotesi di consapevolezza da parte del lavoratore RAGIONE_SOCIALE pendenza di un giudizio amministrativo, essendo la meritevolezza di tale affidamento esclusa dalla efficacia di misure interinali e precarie, inidonee a determinare l’insorgenza di una aspettativa in merito alla stabilità ed irretrattabilità di una determinata attribuzione.
Rileva che i lavoratori, costituiti in appello dinanzi al Consiglio di Stato per la riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del TAR di Bari, non hanno mai vantato
l’intervenuto difetto di interesse a proseguire l’azione per avere sottoscritto un contratto di risoluzione consensuale che cristallizzava il loro inquadramento nella qualifica dirigenziale, ma hanno resistito in giudizio ed ha altresì agito per la revocazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 4888/2013 del Consiglio di Stato, definito con sentenza n. 6439/2021.
Evidenzia che l’assunzione era avvenuta a seguito di un provvedimento cautelare del giudice ed era pertanto instabile, essendo destinata ad essere superata e se del caso travolta dalla successiva pronuncia di merito e che l’irrevocabilità dell’accordo risolutivo non poteva estendersi alla qualifica dirigenziale del personale.
Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, nonché del primo motivo, sollevata dagli altri controricorrenti.
Il ricorso è correttamente articolato, con riferimento alla ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, in conformità ai principi enunciati da questa Corte secondo cui il giudizio di cassazione è un rimedio a critica vincolata (v., Cass., n. 4905 del 2020 e n. 6519 del 2019), e nel rispetto dei criteri di sufficienza e specificità. In particolare, va osservato che il primo motivo di ricorso è prospettato indicando le norme di legge di cui si deduce la violazione, che sono prese in esame e poste in relazione alla decisione di appello (cfr. Cass., S.U., n. 23745 del 2020).
Il primo motivo di ricorso è fondato (si vedano i precedenti di questa Corte resi in vicende del tutto analoghe: Cass. n. 4080 del 2025; Cass. n. 4567 del 2025; Cass. n. 4569 del 2025; Cass. n. 7486 del 2025).
In modo condivisibile la Regione ricorrente richiama l’unanime giurisprudenza di legittimità che, in applicazione del precetto legislativo sopra richiamato, ha avuto modo di ribadire in plurime occasioni (v., da ult. Cass., n. 30922 del 2019) che ‘la procedura concorsuale costituisce l’atto presupposto del contratto individuale del quale condiziona la validità, sicché sia l’assenza sia l’illegittimità delle operazioni concorsuali si risolvono nella violazione RAGIONE_SOCIALE norma inderogabile dettata dall’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001 e, rientrando nell’ambito di applicazione di portata
generale del successivo art. 36, comportano la nullità del contratto individuale’ (v. anche Cass., n. 1307 del 2022). Per altro verso (Cass., n. 4057 del 2021) si è sancito che ‘l’Amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento di verifica dei requisiti di ammissione al concorso del candidato prima dell’immissione in ruolo del medesimo; tuttavia, l’accertamento successivo RAGIONE_SOCIALE mancanza dei predetti requisiti può eventualmente rilevare, se sussistono í presupposti dell’azione di danno, a fini risarcitori, ove il candidato abbia fatto affidamento sul comportamento dell’amministrazione, ma non può impedire a quest’ultima, tenuta al rispetto RAGIONE_SOCIALE legalità, di recedere dal rapporto affetto da nullità -facendo così valere l’assenza di un vincolo contrattuale -per violazione delle disposizioni imperative riguardanti l’assunzione, poste a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l’azione amministrativa’.
7. La sentenza del Consiglio di Stato n. 4888 del 2013 era, allora, vincolante e la corte territoriale avrebbe dovuto conformarsi al suo decisum . Ciò, anche considerando che costituisce oggetto di giudicato la situazione di fatto che si pone come antecedente logico necessario RAGIONE_SOCIALE pronuncia resa sulla domanda dell’attore o sull’eccezione del convenuto; l’autorità del giudicato copre il fatto accertato anche in relazione ad ogni altro effetto giuridico che da esso ne derivi nell’ambito del rapporto obbligatorio tra le stesse parti (Cass. n. 28415 del 2017).
Nella specie, con la sentenza n. 4888 del 2013 il Consiglio di Stato, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del TAR Puglia n. 7399 del 2001, ha rigettato le domande con cui i dipendenti RAGIONE_SOCIALE Regione Puglia avevano impugnato il provvedimento RAGIONE_SOCIALE Commissione Governativa di controllo emesso in data 10.5.1990, che aveva disposto l’annullamento del provvedimento in data 12.4.1990 di riapertura dei termini per la partecipazione al concorso bandito dalla Regione Puglia con DPGR n. 314 del 7.7.1982 per il passaggio dal VI al VII livello, ex art. 95 legge regionale n. 18/1974; i
contro
ricorrenti avevano partecipato al concorso ed erano risultati vincitori in base al provvedimento di riapertura dei termini.
Il Consiglio di Stato ha evidenziato la natura transitoria RAGIONE_SOCIALE previsione contenuta nell’art. 95 RAGIONE_SOCIALE legge regionale Puglia n. 18/1974 (successivamente abrogato dall’art. 5 RAGIONE_SOCIALE legge regionale n. 28/2000); ha, inoltre, precisato che il concorso interno per il passaggio al VII livello funzionale era riservato al personale regionale immesso in ruolo già al VI livello in occasione del primo inquadramento, a nulla rilevando i successivi passaggi di livello eventualmente conseguiti, quand’anche disposti ex lege e con efficacia retroattiva, come avvenuto nella Regione Puglia.
Ha rilevato, poi, che, secondo il bando, erano legittimati a partecipare al suddetto concorso esclusivamente i dipendenti RAGIONE_SOCIALE Regione Puglia inquadrati nel ruolo regionale nel VI livello f. e f. alla data del 14.4.1980, in possesso alla stessa data di un’anzianità complessiva di 5 anni di cui almeno 3 prestati presso la Regione Puglia, e ha, pertanto, ritenuto legittimo l’annullamento, da parte RAGIONE_SOCIALE Commissione di controllo, RAGIONE_SOCIALE deliberazione n. 1903 del 12.4.1990, con cui la Giunta Regionale aveva riaperto per la terza volta i termini per la partecipazione al concorso.
La Corte territoriale, inoltre, ha totalmente ignorato la giurisprudenza di legittimità per la quale, in tema di pubblico impiego privatizzato, l’annullamento di un concorso pubblico in autotutela, ai sensi dell’art. 21 novies RAGIONE_SOCIALE legge n. 241 del 1990, per vizi di legittimità riscontrati dalla P.A. rispetto agli atti RAGIONE_SOCIALE selezione, determina la nullità originaria, rilevabile d’ufficio, sebbene accertata successivamente, del contratto di lavoro stipulato in esito alla conclusione del concorso stesso; nel giudizio instaurato dal lavoratore per la tutela del diritto soggettivo alla prosecuzione del rapporto conseguente a tale contratto il giudice ordinario ha il potere di disapplicare il provvedimento di annullamento solo se, ed in quanto, si ravvisino rispetto ad esso i vizi di legittimità propri degli atti amministrativi (Cass., n. 1307 del 2022).
Infatti, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, l’Amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento di verifica dei requisiti di ammissione al concorso del candidato prima dell’immissione in ruolo del medesimo. L’accertamento successivo RAGIONE_SOCIALE mancanza dei predetti requisiti può eventualmente rilevare, se sussistono í presupposti dell’azione di danno, a fini risarcitori, ove il candidato abbia fatto affidamento sul comportamento dell’amministrazione, ma non può impedire a quest’ultima, tenuta al rispetto RAGIONE_SOCIALE legalità, di recedere dal rapporto affetto da nullità -facendo così valere l’assenza di un vincolo contrattuale -per violazione delle disposizioni imperative riguardanti l’assunzione, poste a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l’azione amministrativa (Cass., n. 4057 del 2021).
Ne consegue che, in tema di costituzione del rapporto di lavoro, la nullità RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale per violazione di norme imperative costituisce causa di nullità dei contratti di lavoro sottoscritti in esito ad essa, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori abbiano dato causa al vizio o non ne abbiano avuto consapevolezza (Cass., n. 20416 del 2019), atteso che, in questo caso, si verificano una violazione RAGIONE_SOCIALE norma inderogabile dettata dall’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, attuativo del principio costituzionale affermato dall’art. 97, comma 4, Cost. e, quindi, in applicazione del disposto, di portata generale, del successivo art. 36, una nullità del contratto individuale. (Cass., n. 30992 del 2019).
Pertanto, la Regione Puglia era tenuta, in esecuzione del giudicato amministrativo intervenuto, ad annullare l’inquadramento del controricorrente quale dirigente e a recuperare ciò che era stato da lui indebitamente percepito.
Neppure giustifica la decisione di appello l’accordo di risoluzione consensuale già menzionato. L’art. 28, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge Regione Puglia n. 7 del 2002 prescrive che ‘Al fine di accelerare il processo di riorganizzazione dell’Amministrazione regionale, anche a seguito del
trasferimento di funzioni e compiti in attuazione RAGIONE_SOCIALE legge 15 marzo 1997, n. 59 e RAGIONE_SOCIALE legge 15 maggio 1997, n. 127, in deroga a quanto previsto dall’articolo 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) dellRAGIONE_SOCIALE sottoscritto il 23 dicembre 1999, ai dirigenti titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE presente legge, presentino all’Ente proposta per la risoluzione del rapporto di lavoro sarà erogata, subordinatamente all’accettazione RAGIONE_SOCIALE proposta medesima da parte dell’Ente, una indennità supplementare pari a otto mensilità RAGIONE_SOCIALE retribuzione lorda spettante alla data RAGIONE_SOCIALE predetta risoluzione, per ogni anno derivante dalla differenza fra 65 anni e l’età anagrafica individuale, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di sei anni’.
Ciò non esclude, però, che l’Amministrazione, come ha fatto, una volta accertato giudizialmente in via definitiva che il presupposto di detto accordo non sussisteva (la qualifica dirigenziale), avesse il dovere di agire per ripristinare la legalità, atteso che la fattispecie prevista dalla legge regionale non si era perfezionata. Infatti, nell’impiego pubblico contrattualizzato, il riconoscimento al lavoratore di un trattamento economico maggiore di quello previsto dalla contrattazione collettiva risulta essere affetto da nullità, con la conseguenza che la RAGIONE_SOCIALE, anche nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 97 Cost., è tenuta al ripristino RAGIONE_SOCIALE legalità violata mediante la ripetizione delle somme corrisposte senza titolo (Cass., n. 13479 del 2018).
D’altronde, gli atti di risoluzione consensuale, essendo espressione di volontà negoziale, sono tenuti al rispetto RAGIONE_SOCIALE vigente normativa e il mancato rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione regionale citata li ha resi nulli per violazione di legge.
A maggior ragione deve giungersi a questa conclusione qualora si voglia valorizzare la sopravvenienza RAGIONE_SOCIALE sentenza del Consiglio di Stato
4888 del 2013 e una natura transattiva dell’intesa finalizzata all’erogazione dell’incentivo. L’intervenuta intesa negoziale, invero, non era stata resa nota al giudice amministrativo, con l’effetto che il venire meno RAGIONE_SOCIALE qualifica dirigenziale era avvenuto a prescindere da detto accordo, rendendolo, pertanto, del tutto irrilevante.
Tale intesa, in realtà, avrebbe dovuto essere presa eventualmente in considerazione dal giudice amministrativo, ma, non essendo questo avvenuto, essa non poteva prevalere sulla decisione del Consiglio di Stato, che aveva accertato, in via definitiva, la mancanza di legittimazione del controricorrente a partecipare alla procedura de qua.
Per quel che concerne la transazione, poi, la giurisprudenza tradizionale, ha chiarito che, nel caso in cui essa intervenga tra le parti di un giudizio, senza tuttavia che alcuna di esse ne deduca il sopravvenire ed il giudizio sia, quindi, definito con sentenza non impugnata e passata in giudicato, la situazione accertata dalla sentenza diviene intangibile e preclude ogni possibilità di rimettere in discussione questa situazione in un successivo giudizio e di apprezzare e rilevare il contenuto dell’accordo transattivo (Cass., n. 2155 del 2012; Cass., n. 20723 del 2007; Cass., n. 3026 del 2005).
Le considerazioni svolte rendono evidente l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALE mancanza di una riserva di efficacia dell’atto di risoluzione consensuale all’esito del contenzioso amministrativo, e dell’esclusione RAGIONE_SOCIALE revocabilità del medesimo accordo, che concerneva palesemente, stante il riferimento agli artt. 1334 e 1335, c.c., il semplice incontro delle volontà, ma non potevano sanare vizi genetici dell’intesa. Chiariscono, altresì, come da detta intesa non potessero trarsi conseguenze quanto all’eventuale acquiescenza RAGIONE_SOCIALE Regione Puglia alla definitività degli inquadramenti dei dipendenti interessati.
Infine, non conforme a diritto è l’affermazione RAGIONE_SOCIALE corte territoriale secondo cui la citata normativa regionale e il successivo accordo di risoluzione consensuale rappresentavano ‘sopravvenienze
giuridiche e fattuali idonee ad impedire l’esecuzione del giudicato’, quantomeno perché si trattava di eventi anteriori alla formazione dello stesso, comunque non idonei a rendere impossibile la concreta attuazione del comando del giudice amministrativo. Per le ragioni esposte, la risoluzione consensuale non poteva incidere sulla successiva sentenza del Consiglio di Stato, in quanto la sua esistenza non era stata prospettata al giudice amministrativo.
Allo stesso modo, la legge regionale non poteva avere valore, in assenza dei suoi presupposti di applicazione.
La riconosciuta nullità RAGIONE_SOCIALE procedura concorsuale travolge, comunque, la stipula dei contratti, senza che l’effetto possa essere vanificato dall’incontro RAGIONE_SOCIALE volontà delle parti contraenti espressesi in senso difforme.
Si tratta, infatti, di materia che non è disponibile dalle parti contrattuali: deve ribadirsi quello che è principio cardine RAGIONE_SOCIALE materia, per cui la pubblica amministrazione è sempre e comunque tenuta al rispetto RAGIONE_SOCIALE legalità e, in virtù di ciò, è obbligata a recedere dal rapporto affetto da nullità per violazione delle disposizioni imperative riguardanti l’assunzione, che sono poste a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l’azione amministrativa (v. Cass., n. 4057 del 2021, cit.).
Dalle ragioni sopra esposte deriva l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo la Regione denuncia l’errata valutazione ed interpretazione dei contratti di risoluzione consensuale.
Il secondo motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
18. Conclusivamente:
-va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-quanto alle altre posizioni, in accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza di appello va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, atteso che il giudice del merito, accogliendo erroneamente la domanda principale, ha assorbito e non ha esaminato le ulteriori domande proposte dai controricorrenti in via subordinata e gradata, che richiedono ulteriori accertamenti di fatto.
La regolamentazione delle spese nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME nonché di NOME COGNOME (in persona dell’amministratore di sostegno) segue la soccombenza.
La Corte del rinvio provvederà sulle spese relative agli altri odierni controricorrenti.
P.Q.M.
La Corte:
-dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME e condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese processuali nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in persona dell’amministratore di sostegno, che liquida, per ciascuno di essi, in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%;
-accoglie, quanto agli altri controricorrenti, il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione lavoro RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di cassazione, del 3 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME