Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25820 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25820 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11160 – 2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in La RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE DEI RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE E ODONTOIATRI RAGIONE_SOCIALEa PROVINCIA RAGIONE_SOCIALEa SPEZIA,
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, PROCURA RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA presso IL TRIBUNALE RAGIONE_SOCIALEa SPEZIA, RAGIONE_SOCIALE
DEGLI ODONTOIATRI
– intimati –
avverso la decisione n.66/2018 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, resa in data 1/3/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 21/3/2024 dal consigliere COGNOME;
letta la memoria del ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con delibera del 21/11/2014, l’RAGIONE_SOCIALE inflisse al NOME COGNOME la sanzione disciplinare RAGIONE_SOCIALEa sospensione dall’esercizio professionale per quattro mesi, per avere leso il decoro professionale effettuando una pubblicità non trasparente e mancante di veridicità e per aver utilizzato mezzi pubblicitari, seppure consentiti, in modo improprio e incompleto, con forma e contenuto irrispettose RAGIONE_SOCIALEa normativa nonché lesive RAGIONE_SOCIALEa dignità e del decoro professionale, in violazione degli art. 55 e 56 del c.d. codice deontologico (nella versione ratione temporis applicabile, con riguardo al momento di realizzazione RAGIONE_SOCIALEa condotta), nonché degli art. 38 d.P.R. 221/1950 e art. 4 comma 3 d.P.R. 7 agosto 2012 numero 137.
Avverso questa decisione, NOME COGNOME propose impugnazione alla RAGIONE_SOCIALE. Con decisione n. 66 del 1/3/2018, il suo ricorso fu respinto, perché la RAGIONE_SOCIALE nazionale rilevò, per quel che qui ancora rileva, che, diversamente da quanto da lui sostenuto, non risultava che egli avesse sottoposto ad autorizzazione preventiva l’utilizzo RAGIONE_SOCIALE‘insegna pubblicitaria recante il nome RAGIONE_SOCIALEa società «RAGIONE_SOCIALE», inattiva ma in realtà a lui riconducibile, rimarcando che egli aveva perseverato in una condotta contraria ai principi deontologici, sebbene fosse stato già sanzionato nel 2012, con la censura, per mancata trasparenza nel messaggio pubblicitario; ribadì che la responsabilità del medico è chiaramente delineata dall’articolo 69 del codice deontologico ai sensi
del quale il direttore sanitario è tenuto a garantire il rispetto RAGIONE_SOCIALEe norme deontologiche nell’espletamento RAGIONE_SOCIALEa propria attività e deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente all’organizzazione alle prestazioni erogate dalla struttura a lui riconducibile; aggiunse che il principio di correttezza informativa e la responsabilità e il decoro professionale costituivano presupposti da rispettare in ragione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di professionalità operanti in settori particolarmente sensibili (la salute di ciascun individuo) e che una comunicazione basata su aspetti commerciali attraverso la prospettazione di sconti, non meglio specificati e non parametrati ad un prezzo di base, disattendeva la ratio RAGIONE_SOCIALEa normativa in materia di pubblicità sanitaria.
Avverso questa decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi, illustrati da memoria; il RAGIONE_SOCIALE e il Ministero non hanno svolto difese. Il Procuratore generale non ha depositato memorie.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo, il dott. COGNOME ha lamentato l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare, proposta ex art. 51 del d.P.R. 05/04/1950 n. 221; contestata, secondo il ricorrente, è stata la stessa condotta oggetto del precedente procedimento disciplinare , cioè l’utilizzo improprio del mezzo pubblicitario, conclusosi con la delibera del 17/12/2012 che aveva inflitto la sanzione RAGIONE_SOCIALEa censura; questo utilizzo risultava già accertato nel luglio 2012, quando era stata chiesta per la prima volta l’autorizzazione all’affissione RAGIONE_SOCIALEa targa con la dicitura «RAGIONE_SOCIALE più», sicché la prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione sarebbe maturata nel 2017 .
1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato che, per le stesse ragioni, la decisione impugnata avrebbe violato il principio del
ne bis in idem , perché la condotta era unica e i fatti storici gli stessi, seppure siano state inflitte due successive sanzioni.
Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono infondati.
Al dott. COGNOME è stata contestata la violazione degli art. 55 e 56 del c.d. codice deontologico (nella versione ratione temporis applicabile con riguardo al momento di realizzazione RAGIONE_SOCIALEa condotta, nel 2013), per avere promosso e attuato un’informazione sanitaria non trasparente, rigorosa e prudente, non rispettosa nelle forme e nei contenuti dei principi propri RAGIONE_SOCIALEa professione medica, non veritiera e funzionale all’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘informazione, equivoca, ingannevole e denigratoria , in violazione dei principi di correttezza informativa, di decoro professionale e di rigore scientifico.
2.1. In particolare, era accaduto che il NOME COGNOME avesse utilizzato volantini, cartelloni pubblicitari stradali o litografie affisse sul retro di mezzi pubblici per il trasporto urbano (recapitati in copia all’RAGIONE_SOCIALE in data 7/5/2013) , in cui campeggiava, con la mera indicazione di un numero verde, il nome RAGIONE_SOCIALEa società «RAGIONE_SOCIALE», a lui riconducibile e in realtà non autorizzata e inattiva; vi si pubblicizzava la realizzazione di impianti, corone e protesi mobili, cioè di dispositivi che, secondo il d.lgs. 24 febbraio 97 n. 46, art. 1, erano invece su misura e fabbricati appositamente sulla base RAGIONE_SOCIALEa prescrizione scritta di un medico debitamente qualificato, sotto la sua personale responsabilità, con caratteristiche specifiche di progettazione perché destinati ad essere utilizzati soltanto per un determinato paziente; la grafica RAGIONE_SOCIALEe litografie e dei volantini e dei cartelloni era tale da far risaltare ed enfatizzare il dato economico e il contenuto risultava equivoco e suggestivo tale da attrarre la clientela con costi molto bassi, incompatibili con la dignità e il decoro RAGIONE_SOCIALEa professione; per esempio, erano utilizzati termini quali «servizio low cost» e «gratis» che
avevano carattere prettamente commerciale, tendenti a persuadere il possibile cliente attraverso concetti comunicativi emozionali, basati su elementi eccedenti l’ambito informativo previsto dal Codice deontologico e che concretizzavano un tentativo di accaparramento di clientela attraverso un mezzo illecito, con un immagine ridicolizzante la professione.
2.2. Con delibera del 17/12/2012, l’RAGIONE_SOCIALE aveva già sanzionato, con la censura, il dott. COGNOME «per aver effettuato pubblicità sotto pseudonimo, non comparendo il suo nominativo nella pubblicità effettuata da una società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, non autorizzata, inattiva, ma a lui riconducibile». Il provvedimento sanzionatorio non era stato impugnato.
2.3. Ciò precisato, in disparte la considerazione che la prescrizione, quinquennale, è interrotta dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEa potestà sanzionatoria e sospesa durante l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione disciplinare (Cass. Sez. 2, n. 23131 del 17/09/2019), vi è che la RAGIONE_SOCIALE, dopo aver escluso che risultasse che il NOMEe avesse «assoggettato ad autorizzazione l’iniziativa pubblicitaria », ha sottolineato che egli, dopo essere stato sanzionato, una prima volta, per il comportamento contestato, senza impugnare la delibera sanzionatoria, aveva «perseverato» nella condotta contraria ai principi deontologici: ha ritenuto, pertanto, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede perché non criticato, che la condotta fosse cessata con l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa prima sanzione e fosse stata quindi reiterata ; in tal senso, allora, ha superato l’eccezione di prescrizione rilevando l’autonomia RAGIONE_SOCIALEe due condotte e l’avvio del nuovo procedimento nel maggio 2013.
Così decidendo, la RAGIONE_SOCIALE ha correttamente applicato i principi in materia di illecito permanente: il primo provvedimento sanzionatorio, con l’accertamento definitivo RAGIONE_SOCIALEa condotta, ha
implicato la cessazione RAGIONE_SOCIALEa permanenza ed è valsa a enucleare come autonomo illecito la condotta successiva alla sua emanazione; la nuova contestazione ha, perciò, avuto ad oggetto la condotta reiterata successiva (sulla cessazione RAGIONE_SOCIALEa permanenza e l’autonomia RAGIONE_SOCIALEa condotta successiva alla contestazione o alla sanzione, in ipotesi di illecito a carattere permanente, cfr., in materia di ordinanza ingiunzione per sanzioni amministrative, Cass. Sez. 2, n. 28652 del 23/12/2011, Sez. 2, n. 143 del 09/01/2007, Sez. 1, n. 19781 del 14/09/2006).
Con il terzo motivo, il NOMEe ha sostenuto la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 lettera B DL 223/06 e relativa legge di conversione perché l’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘indagine disciplinare non sarebbe stata circoscritta al contenuto RAGIONE_SOCIALEo strumento pubblicitario e al rispetto dei principi deontologici: ha sostenuto che non sarebbe esclusa, nell’uso corretto , l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe RAGIONE_SOCIALEe prestazioni erogate purché non costituiscano l’aspetto esclusivo del messaggio e che è, altresì, consentito reclamizzare prestazioni gratuite, purché episodiche, ai fini di ottenere la fidelizzazione del cliente; il potere di irrogare sanzioni disciplinari sarebbe esercitabile soltanto quando il messaggio non sia veritiero e in violazione del principio RAGIONE_SOCIALEa trasparenza, ciò che nella specie non ricorrerebbe.
3.1. Il motivo è infondato.
La RAGIONE_SOCIALE (pag. 5, quartultimo capoverso) ha esplicitamente ribadito che « correttamente l’RAGIONE_SOCIALE resistente ha ritenuto in contrasto con i principi di correttezza e trasparenza una comunicazione basata prevalentemente su aspetti commerciali (spiegati in dettaglio nei passaggi precedenti RAGIONE_SOCIALEa decisione, a pag.3, n.d.r.), attraverso la prospettazione di sconti non meglio specificati e non parametrati a un prezzo base, modalità questa indispensabile a tutelare il consumatore e a indirizzarlo sulla base di una scelta libera e
consapevole, così disattendendo la ratio RAGIONE_SOCIALEa normativa in materia pubblicitaria».
Questa motivazione sostiene la decisione in conforme applicazione di principi già sanciti da questa Corte (Cass. Sez. 3, n. 3717 del 09/03/2012; Sez. U, n. 14368 del 10/08/2012; Sez. U, n. 10304 del 03/05/2013; Sez. 2, n. 9041 del 05/05/2016; Sez. 2, n. 25569 del 12/11/2020, in motivazione), secondo cui anche all’interno del nuovo sistema normativo, seguito all’abrogazione del divieto di pubblicità informativa dei RAGIONE_SOCIALEsti sanitari introdotta dal d.l. n. 223/06 (cosiddetto «decreto Bersani»), gli Ordini professionali conservano il potere di verifica, al fine RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni disciplinari, RAGIONE_SOCIALEa trasparenza e RAGIONE_SOCIALEa veridicità dei messaggio pubblicitario; l’art. 4, comma 2, del d.P.R. 3 agosto 2012, n. 137 statuisce, infatti, che la pubblicità informativa deve essere «funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo di segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria».
Con l’ultimo motivo, il ricorrente ha infine censurato la decisione per «vizio logico RAGIONE_SOCIALEa motivazione»: la RAGIONE_SOCIALE avrebbe respinto la sua impugnazione affermando che, successivamente all’introduzione de l «decreto Bersani», i messaggi pubblicitari non possano basarsi «esclusivamente su aspetti commerciali» (così in ricorso), sebbene secondo il provvedimento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE il suo messaggio pubblicitario non fosse esclusivamente di natura commerciale.
4.1. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi : la RAGIONE_SOCIALE ha sottolineato che, con la liberalizzazione, l’indagine è circoscritta al contenuto del messaggio pubblicitario in riferimento alla veridicità, responsabilità e trasparenza e ha quindi sottolineato che, in tema di responsabilità disciplinare del medico, l’abrogazione del divieto di svolgere pubblicità informativa per le
attività libero-professionali, stabilita dal d.l. n. 223 del 2006 (conv. in l. n. 248 del 2006), non ha determinato la caducazione del divieto, previsto dagli art. 55 e 56 del codice deontologico, di un’informazione sanitaria non trasparente, rigorosa e prudente, non rispettosa nelle forme e nei contenuti dei principi propri RAGIONE_SOCIALEa professione medica, non veritiera, corretta e funzionale all’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘informazione, equivoca, ingannevole e denigratoria; le caratteristiche RAGIONE_SOCIALEa pubblicità in violazione di tali prescrizioni sono state dettagliatamente descritte a pag. 3 RAGIONE_SOCIALEa decisione.
5. Il ricorso è perciò, respinto. Non vi è luogo a statuizione sulle spese perché gli intimati non hanno svolto difese.
Stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda