Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34508 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34508 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
RESPONSABILITÀ CIVILE DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
Ad. 17/12/2025 C.C.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 14960/2023
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 14960 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
nonché
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Milano n. 4076/2022, pubblicata in data 28 dicembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
17 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha agito in giudizio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, editrice del giornale ‘ Il RAGIONE_SOCIALE quotidiano ‘, del direttore responsabile NOME COGNOME, nonché di NOME COGNOME, per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla pubblicazione di un articolo diffamatorio, ad opera di quest’ultimo, sull’indicato giornale quotidiano .
La domanda è stata accolta dal Tribunale di Milano, che, oltre ad un risarcimento economico, ha disposto, a titolo riparatorio, « la pubblicazione della presente sentenza, a cura e spese dei convenuti sul quotidiano Il RAGIONE_SOCIALE, a caratteri doppi del normale » (capo C) del dispositivo). La decisione è stata oggetto di correzione di errore materiale, sollecitato dall’attore, nei seguenti termini: « in dispositivo al capo C) sia indicato ‘Ordina la pubblicazione della presente sentenza integrale, a cura e spese dei convenuti sul quotidiano Il RAGIONE_SOCIALE, a caratteri doppi del normale’ ».
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed il COGNOME hanno proposto appello avverso la decisione di primo grado ‘ così come corretta ‘, ai sensi dell’art. 288 c.p.c..
La Corte d’a ppello di Milano ha accolto l’appello e « in riforma del capo C) della impugnata sentenza come corretta » ha disposto « la pubblicazione per estratto dell’impugnata sentenza ».
Ricorre il COGNOME, sulla base di quattro motivi.
Resistono con unico controricorso la RAGIONE_SOCIALE ed il COGNOME.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede il COGNOME, cui il ricorso è stato notificato esclusivamente quale « comunicazione, a mente dell’art. 332 c.p.c. ».
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Ragioni della decisione
Preliminarmente, si osserva che il controricorso è stato notificato in data 4 settembre 2023, ma è stato depositato solo in data 8 settembre 2023, quindi tardivamente, come eccepisce parte ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c., in quanto il deposito è avvenuto oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso (perfezionatasi in data 26 giugno 2023) previsto da ll’a rt. 370 c.p.c., nella attuale formulazione, applicabile nella fattispecie ratione temporis , anche tenuto conto della sospensione feriale dei termini.
Il controricorso è, pertanto, inammissibile.
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., dell’art. 12 delle preleggi in relazione all’art. 360 comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c.; dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; dell’art. 118 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. e dell’art. 111 della Costituzione, per difetto di motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché violazione degli artt. 2909 c.c. e 324, 329 c.p.c. per violazione del giudicato interno ».
Secondo il ricorrente , l’assunto contenuto nella decisione impugnata in ordine alla « mancata esplicitazione della domanda avanzata nel ricorso per il risarcimento del danno », relativamente alle modalità di pubblicazione del provvedimento, sarebbe « privo di una minima motivazione ». In particolare, la Corte d’appello avrebbe « motivato la decisione attraverso una categorica ed imperativa opinione, che ha ignorato e volutamente omesso di scrutinare sia il contenuto della motivazione dell’ordinanza di correzione che della sentenza corretta ».
Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., dell’art. 12 delle preleggi
in relazione all’art. 360 comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c.; dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; art. 118 delle disposizioni di attuazione al c.p.c., dell’art. 111 della Costituzione per difetto di motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ».
Il ricorrente sostiene che, nella decisione impugnata, sarebbe stato operato « un artificiale collegamento tra premesse e conclusioni », di modo che « l’intero procedimento » sarebbe « viziato per l’adozione di criteri soggettivi e singolari, non provati, né certi, così che la pronuncia del giudice di appello è affetta da una motivazione apparente », in quanto, in particolare, « l’assunto circa il generico richiamo all’art. 120 c.p.c. » « non ha minimamente considerato l’ordinanza di correzione che, sul punto, ha fornito una puntuale giustificazione delle ragioni del richiamo della fattispecie di cui all’art. 120 c.p.c. che non si riferisce in via esclusiva alla pubblicazione per estratto ».
Con il terzo motivo si denunzia « violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., dell’art. 12 delle preleggi in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c.; dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; art. 118 delle disposizioni di attuazione al c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ».
Il ricorrente afferma che « l’ordinanza correttiva non ha trovato, per il giudice di appello, logico supporto nella decisione corretta » … « perché quest’ultimo non ha esattamente valutato l’ordinanza emessa dal giudice di prime cure nei termini in contestazione », in quanto « … una volta accertato che il giudice di primo grado ha voluto proprio la pubblicazione integrale della sentenza, come si evince dalla portata motivazionale della sentenza n. 11191/2019 e dai motivi della ordinanza di correzione, la sentenza di appello è carente ed elusiva ».
Con il quarto motivo si denunzia « violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione
dell’art. 112 c.p.c., nonché violazione degli artt. 2909 c.c. e 324, 329 c.p.c. per violazione del giudicato interno ».
2.1 Assume carattere pregiudiziale ed assorbente l’esame del secondo motivo, con il quale si contesta, nella sostanza , l’interpretazione data dalla Corte d’appello alla decisione di primo grado, in cui il Tribunale aveva espressamente disposto, a titolo riparatorio (tra l’altro) la pubblicazione della « presente sentenza » sul quotidiano dove era apparso l’articolo diffamatorio e chiaramente la motivazione espressa al riguardo.
Secondo i giudici di secondo grado, l’espressione « presente sentenza » avrebbe indicato, inequivocabilmente, l’ordine di pubblicazione della decisione di primo grado solo per estratto e, in particolare, limitatamente al suo solo dispositivo: di conseguenza, doveva ritenersi illegittima la correzione di errore materiale di detta sentenza, successivamente operata dallo stesso T ribunale, nel senso della specificazione che l’ordine di pubblicazione emesso doveva intendersi come ‘ pubblicazione integrale ‘, in quanto riferito genericamente all’intero provvedimento e non ad una sua parte.
Il ricorrente afferma, al contrario, che « il Tribunale, nella sentenza n. 11191/2019, ha menzionato l’art. 120 c.p.c ., non quale espressione generica cui collegare, come erroneamente ha fatto la Corte di Appello, la pubblicazione dell’estratto della sentenza, ma quale fattispecie cui collegare la pubblicazione integrale della stessa, così come previsto nella seconda parte del primo comma della indicata fattispecie . Ciò emerge chiaro ed univoco, sia dal ricorso all’endiadi: ‘(La pubblicazione della) presente sentenza’, che dalla stessa motivazione dell’ordinanza di correzione come chiarito dal Tribunale: ‘Può quindi solo valutarsi che dal tenore letterale della motivazione, pur riferendosi l’art. 120 c.p.c. alla tendenziale pubblicazione per estratto, il giudice non ha in nessun modo riferito o individuato uno o più passaggi della decisione da pubblicarsi, dovendo quindi leggersi
l’ordine di pubblicazione come integrale del provvedimento…’ »: precisa, inoltre, che « tale prospettazione assume una valenza obiettiva circa il riferimento all’art. 120 c.p.c., in uno con le modalità di pubblicazione, proprio alla luce del contesto interpretativo che deve informare ogni decisione giudiziaria secondo le prescrizioni di cui art. 12 delle preleggi (Cass. N. 14451/2020). ‘Il canone di ermeneutica contenuto nell’art. 12 delle preleggi assume rilievo decisivo quando la ‘connessione delle parole’ rende inscindibili i termini posti tra loro in, anche logica, successione’ (Cass. n. 24681/2013) »
In altri termini, secondo il ricorrente, l’interpretazione data dalla Corte d’appello alla originaria decisione del Tribunale (secondo la quale sarebbe stata ordinata la pubblicazione della sentenza solo per estratto) sarebbe, in primo luogo, erronea, oltre che apodittica, priva del sostegno di una effettiva e logica motivazione e assunta senza considerare adeguatamente il contenuto della sentenza stessa, unitamente a quello dell’ordinanza di correzione dell’errore mat eriale, con conseguente violazione del giudicato interno formatosi sul contenuto dispositivo dell’originaria pronuncia, non impugnata nei termini.
Le indicate censure sono fondate, per quanto di ragione, nei termini di seguito specificati, il che determina l’assorbimento di tutte quelle formulate con gli altri motivi del ricorso.
2.2 Si premette che l’interpretazione della decisione di primo grado operata dalla Corte d’appello ha avuto ad oggetto un provvedimento giurisdizionale che era già passato in giudicato e, comunque, quanto meno, ha riguardato il comando contenuto nel dispositivo di un provvedimento idoneo al giudicato.
Dunque, non si tratta di una operazione interpretativa soggetta ai criteri applicabili per gli atti negoziali, ai sensi degli artt. 1362 c.c. e ss. e, come tale, sindacabile in sede di legittimità esclusivamente nei limiti consentiti da specifiche violazioni dei
canoni ermeneutici indicati, ma non con riguardo alla ricostruzione in fatto della volontà delle parti.
Si tratta, invece, di una operazione interpretativa soggetta ai criteri di interpretazione della legge di cui agli artt. 12 e ss. preleggi, il cui risultato è pienamente sindacabile in sede di legittimità, sotto ogni possibile profilo.
Secondo i più recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte, infatti, « in tema di interpretazione della sentenza, mancando una disposizione positiva, può ricorrersi, quanto al dispositivo, alle regole dettate per l ‘ interpretazione della legge con l ‘ art. 12 preleggi, contenendo esso un comando idoneo al giudicato, e, quanto alla parte costituente documento, ai canoni di interpretazione riassunti dagli artt. 1362 ss. c.c., il che implica che l ‘ interpretazione del testo giurisdizionale debba seguire regole sue proprie, le quali, se sovente coincidono con gli evocati precetti contenuti nell ‘ art. 12 preleggi e negli artt. 1362 e ss., trovano la loro essenziale -ed a questo punto diretta -ispirazione nei canoni della logica formale generale, che pure quelle norme informano » (Cass., Sez. 1, ordinanza n. 13887 del 19/5/2023; in precedenza, per la ancor più radicale distinzione tra l’interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali, per i quali si dovrebbe fare sempre integrale applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 12 e seguenti delle preleggi, in ragione dell ‘ assimilabilità di tali provvedimenti, per natura ed effetti, agli atti normativi, e l’interpretazione degli atti processuali delle parti, per i quali occorrerebbe fare riferimento ai criteri di ermeneutica di cui all ‘ art. 1362 c.c. e ss.: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 25826 del l’ 1/9/2022; Sez. 2, sentenza n. 4205 del 21/2/2014).
Per quanto riguarda, poi, i provvedimenti passati in giudicato, l’indirizzo di questa Corte risulta ancor più univoco, atteso che si afferma che il giudicato « in quanto provvisto di ‘vis imperativa’ e indisponibilità per le parti, va assimilato agli ‘elementi
normativi’, sicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme (e non già degli atti e dei negozi giuridici), in base agli artt. 12 ss. disp. prel. c.c., con conseguente sindacabilità degli eventuali errori interpretativi sotto il profilo della violazione di legge » (Cass., Sez. 3, ordinanza n. 30838 del 29/11/2018; in precedenza, nel medesimo senso: Cass., Sez. U., sentenza n. 226 del 25/5/2001; Sez. U., sentenza n. 24664 del 28/11/2007; Sez. U., sentenza n. 11501 del 9/5/2008).
Di certo, dunque, l’interpretazione del comando contenuto nel dispositivo di condanna di un provvedimento giurisdizionale idoneo al giudicato, anche a prescindere dal suo passaggio in giudicato formale (e anche in base ai più recenti indirizzi, che richiamano i canoni della logica formale generale), non può ritenersi una mera quaestio facti , come avviene per la ricostruzione della volontà negoziale delle parti.
Di conseguenza, si tratta di una interpretazione da effettuare alla stregua dell’esegesi delle norme (e non già degli atti e dei negozi giuridici), in base agli artt. 12 e ss. disp. prel. c.c., interpretazione pienamente sindacabile in sede di legittimità, tanto più se effettuata in violazione di norme di legge.
2.3 N ella specie, l’interpretazione del contenuto della decisione di primo grado operata dalla Corte d’appello , in primo luogo, non è motivata, se non in modo apodittico e sostanzialmente apparente e, comunque, non è conforme né alle regole della logica formale né a diritto.
Va considerato, in proposito, che la ‘ sentenza ‘, a norma dell’art. 132 c.p.c., deve contenere (oltre all’intestazione « Repubblica italiana », e l’indicazione che la pronuncia avviene « In nome del popolo italiano »): « 1) l’indicazione del giudice che l’ha pronunciata; 2) l’indicazione delle parti e dei loro difensori; 3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti; 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione; 5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice ».
L’ordine di pubblicazione di una ‘ sentenza ‘, senza specificazioni ulteriori, sul piano strettamente letterale e semantico, e, ancor prima, sul piano giuridico, non può avere altro significato, pertanto, se non quello di imporre la pubblicazione del provvedimento giurisdizionale completo di tutte le parti che, per legge, lo compongono.
Di contro, un ordine di pubblicazione di una sentenza ‘ per estratto ‘ dovrebbe contenere l’indicazione delle parti della stessa da pubblicare (e ciò vale anche con riguardo alla disposizione di cui all’art. 120 c.p.c. , che consente una pubblicazione sia integrale che per estratto; cfr. Cass., Sez. 3, sentenza n. 2491 del l’ 1/03/1993; Sez. 3, sentenza n. 4799 del 24/07/1981).
Le censure del ricorrente colgono, quindi, nel segno, laddove questi contesta l’interpretazione data dalla Corte d’appello alla originaria sentenza del Tribunale, avendo i giudici di secondo grado ritenuto, per di più senza una adeguata e specifica motivazione sul punto, che l’ordine di pubblicazione della decisione ai sensi dell’art. 120 c.p.c., pur essendo stato riferito dal Tribunale alla ‘ presente sentenza ‘, senza ulteriori specificazioni, doveva intendersi come, in realtà, riferito alla pubblicazione di un solo estratto di essa e, segnatamente, del suo solo dispositivo. 2.4 La C orte d’appello avrebbe dovuto limitarsi a rilevare che, effettivamente, con la correzione era stato solo ‘ chiarito ‘ un punto dell’originaria sentenza che poteva dare luogo ad una (almeno apparente) oscurità o incertezza e, quindi, ingenerare un obbiettivo dubbio sull’effettivo contenuto della decisione , senza alterarne il contenuto, onde la correzione stessa aveva riaperto il termine per l’appello dei convenuti, ai sensi dell’art. 288 c.p.c..
Avrebbe, di conseguenza, dovuto valutare il gravame nel merito, disponendo, in parziale riforma della sentenza di primo grado così come corretta, la pubblicazione solo per estratto (indicando in tal caso le parti da pubblicare), se avesse ritenuto, come sostenuto dai convenuti appellanti, tale misura sufficiente ai fini riparatori -indicandone le ragioni, ovvero confermando -anche in tal caso indicandone le ragioni -l’ordine di pubblicazione integrale, in caso contrario.
Invece, essa ha erroneamente ritenuto che l’ordine di pubblicazione della « presente sentenza », contenuto nella sentenza originaria, andava interpretato come se fosse stata ordinata la pubblicazione solo per estratto e, in particolare, del solo dispositivo.
Ne ha fatto discendere che l’ordinanza di correzione era stata emessa del tutto al di fuori delle ipotesi in cui è consentito un siffatto provvedimento, perché aveva sostanzialmente modificato la decisione originaria, e non si era limitata semplicemente ad adeguarne l’espressione letterale al contenuto effettivo della decisione stessa.
Ha, quindi concluso come segue: « Il Tribunale ha, quindi, violato le norme di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., indicate nel motivo in esame, avendo aAVV_NOTAIOato una sentenza, con la forma dell ‘ ordinanza correttiva, caratterizzata, oggettivamente e soggettivamente, da un nuovo contenuto decisionale, in alcun modo rapportabile al testo corretto, e quindi, in definitiva, ponendosi con tale conAVV_NOTAIOa al di fuori dei ristretti limiti -come precedentemente delineati -in cui è giuridicamente ammissibile il ricorso al procedimento di correzione ».
Sulla base di tale unica considerazione, senza alcuna valutazione nel merito della censura relativa alla correttezza dell’ordine di pubblicazione integrale o per estratto, ha, infine, statuito: « l’appello deve essere accolto e, in riforma del capo C) dell’impugnata sentenza come corretta, va disposta la
pubblicazione per estratto dell ‘ impugnata sentenza, dandosi atto dell’avvenuta esecuzione dell’obbligo ».
2.5 In sostanza, la Corte d’appello ha ritenuto che il comando contenuto nel dispositivo della sentenza originaria non fosse affatto equivoco o incompleto, ma fosse di per sé chiaro ed esaustivo, e prevedesse senza incertezza la condanna alla pubblicazione della sentenza per estratto, nei limiti del solo dispositivo, onde esso non potesse essere oggetto di alcuna correzione, ma solo di impugnazione; e, poiché l’impugnazione non era stata proposta, si era formato il giudicato su di esso.
Tale decisione non è conforme a diritto, per le ragioni più sopra ampiamente illustrate , essendo viziata alla base dall’erronea interpretazione del comando contenuto nella sentenza originaria, poi corretta.
2.6 Da quanto sin qui esposto, discendono due conseguenze: a) da una parte, che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello nella sentenza impugnata, il provvedimento originario del Tribunale era ben suscettibile di correzione, ai sensi dell’art. 287 c.p.c., nel senso operato dallo stesso tribunale; b) dall’altra parte, che la decisione, così come corretta, era impugnabile nel termine di cui all’art. 288 c.p.c., come del resto i convenuti hanno fatto.
Infatti, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, « il termine per l’impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati ‘errores in iudicando’ o ‘in procedendo’ evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l’errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull’effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato; diversamente, l ‘ adozione della misura correttiva non vale a
riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione » (Sez. 3, ordinanza n. 19959 del 12/7/2023; Sez. 6 – 2, ordinanza n. 8863 del 10/04/2018; Sez. 1, sentenza n. 22185 del 20/10/2014; Sez. 2, sentenza n. 6969 del 27/03/2006; Sez. L, sentenza n. 22933 del 7/12/2004).
E non vi è dubbio che, nella specie , l’errore corretto era tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull’effettivo contenuto della decisione.
La Corte d’appello, quindi, avrebbe dovuto decidere in ordine all’impugnazione avanzata nei confronti della sentenza di primo grado « così come corretta », stabilendo, con decisione di merito e con motivazione immune da vizi , se l’ordine di pubblicazione integrale della decisione, statuito dal Tribunale, era da confermare o da riformare.
La decisione impugnata va, pertanto, cassata affinché a tanto si provveda in sede di rinvio.
È accolto, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
La sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’a ppello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie il secondo motivo del ricorso, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, assorbiti gli altri, e cassa, per l’effetto, la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 17 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME