Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27620 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27620 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 25685/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME (CF: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL), che la rappresenta e difende
-ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE; PEC:
EMAIL), che lo rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL)
-controricorrente –
avverso l ‘ ORDINANZA della CORTE D ‘ APPELLO di VENEZIA n. 261/2022 depositata il 25/07/2022 e della SENTENZA del TRIBUNALE di VERONA n. 18/2022 depositata il 13/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
NOME COGNOME, ha impugnato la sentenza n. 18/2022, con la quale il Tribunale di Verona ha rigettato la sua domanda di restituzione di euro 17.612,80, da ella corrisposti all ‘ AVV_NOTAIO a titolo di compensi per il patrocinio prestatole in occasione di plurime controversie giudiziarie.
L ‘ appellato si è opposto all ‘ accoglimento del gravame.
Con ordinanza n. 261/2022, depositata in data 25/07/2022, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell ‘ art. 348-bis c.p.c., l ‘ appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 18/2022 del Tribunale di Verona, condannando parte appellante al pagamento delle spese del grado.
Avverso la predetta ordinanza e la sentenza di primo grado (v. ricorso p. 8 e 27 del ricorso) NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui NOME COGNOME resiste con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
Sia parte ricorrente che parte resistente hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione o falsa applicazione della normativa in tema di spese di giustizia e ammissione al patrocinio a Spese dello Stato, Parte III, Titolo I, Capo IV, artt. 90 e ss. ‘.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., ‘ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti -l ‘ obbligo informativo scaturente dal Codice Deontologico Forense -pronuncia solo in sede d ‘ Appello -necessità di due gradi di giudizio nel merito ‘.
Per la natura delle questioni poste dai motivi proposti, il procedimento appare suscettibile di essere trattato in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte, considerato che il procedimento appare suscettibile di essere trattato in pubblica udienza, rinvia il giudizio alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 13/09/2024.