Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32380 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32380 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21461/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), pec: EMAIL;
-ricorrente-
NOME COGNOME;
-resistente-
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 4653/2019 depositata il 21/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
il Tribunale penale di Monza, con la sentenza n.3487/2016, oltre alla pena della reclusione ed al pagamento di una multa di euro 600.000,00, condannava NOME COGNOME a corrispondere a NOME COGNOME, parte lesa, le spese di difesa, quantificate in euro 2.000,00, e a risarcirgli i danni da liquidare in separata sede, con provvisionale provvisoriamente esecutiva di euro 10.000,00;
sulla scorta di detta sentenza, NOME COGNOME notificava a NOME COGNOME atto di precetto per euro 13.246,54;
il Tribunale di Monza, con sentenza n. 1575/18, confermata dalla Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 4653/2019, resa pubblica in data 21/11/2019, accoglieva l’opposizione al precetto di NOME e dichiarava che NOME COGNOME non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata per la somma liquidata a titolo di spese di difesa della parte civile;
NOME COGNOME ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando due motivi;
nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da NOME COGNOME;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.;
il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Considerato che:
1) con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ., in relazione all’art. 541 cod.proc.pen. e all’art. 282 cod.pen.;
oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte d’Appello ha escluso che la sentenza emessa dal Tribunale penale di Monza fosse immediatamente esecutiva con riferimento alla condanna alle spese di lite relative all’azione civile, perché sarebbe in contrasto con le Sezioni Unite n. 40228/2011 , secondo cui sono statuizioni
accessorie anche quelle relative alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile;
il motivo, sebbene erroneamente dedotto come violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ. anziché come error in iudicando , merita accoglimento;
è da considerare pacifico che in materia civile la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali è immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 282 cod.proc.civ., giacché “l’immediata efficacia esecutiva della sentenza di primo grado è riferibile a tutte le pronunce di condanna, indipendentemente dalla loro accessorietà ad una statuizione principale che sia suscettibile anch’essa di provvisoria esecutività. Pertanto, il capo contenente la condanna al pagamento delle spese processuali è provvisoriamente esecutivo, pur se acceda a pronunce di accertamento o costitutive o di rigetto, o comunque non suscettibili di immediata esecutività” (così, tra le tante, Cass. 10/11/2004, n. 21367 -seguita da numerose altre pronunce dello stesso tenore -secondo cui l’immediata efficacia esecutiva della sentenza è riferibile a tutte le pronunce di condanna, indipendentemente dalla loro accessorietà ad una situazione principale che sia suscettibile di provvisoria esecutività; pertanto il capo contenente la condanna al pagamento delle spese processuali è provvisoriamente esecutivo, pur se acceda a pronunce di accertamento o costitutive o di rigetto, o comunque suscettibili di immediata esecutività);
in materia penale non vigono regole differenti; nel processo penale, la materia della condanna alle spese processuali relative all’azione civile è disciplinata dall’art. 541 cod.proc.pen. rubricato ‘Condanna alle spese relative all’azione civile’ che, al primo comma, riproduce il contenuto delle previsioni contenute negli artt. 91 e 92 cod.proc.civ., rispettivamente, in ordine alla soccombenza ed alla compensazione, senza prevedere alcuna deroga al generale principio della provvisoria esecutività di ogni
pronuncia di condanna, statuendo che ‘Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l’imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale”;
la statuizione di condanna viene ritenuta organica alle statuizioni civili disposte dal giudice penale: la pronuncia delle Sezioni Unite penali n. 40228 del 14/07/2011 ritiene ‘statuizioni accessorie anche quelle relative alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile’;
di conseguenza, ‘in relazione alla condanna di natura civile del giudice penale trovano applicazione le norme processuali civili’ (Cass. pen. 31/01/2013, n. 4908), in quanto quella sulle spese è una statuizione di natura civilistica che trova la sua genesi all’interno di un processo, in coerenza con la funzione che è propria dell’azione civile nel processo penale, a mezzo della quale si fanno valere le proprie doglianze e pretese privatistiche e risarcitorie nella parentesi del procedimento penale;
a diversa conclusione non può condurre l’art. 540, 2° comma, cod.proc.pen. che si occupa dell’immediata esecutività del pagamento della provvisionale; in altri termini, il fatto che si esprima espressamente solo sullla provvisionale, cioè di un istituto peculiare del diritto penale, non esclude che la immediata esecutività riguardi anche la statuizione di condanna alla rifusione delle spese legali in favore della parte civile, perché detta disposizione non contiene una deroga alla regola generale, enunciata in materia civilistica, secondo cui la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali è sempre provvisoriamente esecutiva;
di conseguenza, la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita, essendo una statuizione civile
occasionata dal processo penale, è regolata dalle prescrizioni di cui all’art. 282 cod.proc.civ.;
con il secondo motivo il ricorrente imputa alla Corte d’Appello di aver violato o falsamente applicato l’art. 91 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ., per avere disposto la sua condanna al pagamento delle spese di lite con distrazione a favore dei procuratori antistatari nonostante la controparte dovesse essere dichiarata soccombente sulla domanda di sospensione e sulla domanda di revoca ed annullamento dell’atto di precetto e nonostante la domanda di distrazione fosse stata formulata per la prima volta con la memoria ex art. 183, 6° comma, cod.proc.civ. ;
alla Corte d’Appello si imputa di aver liquidato le spese sulla scorta di uno scaglione errato;
il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo;
la Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione che provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo.
Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 07/11/2023 dalla Terza