Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12816 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12816 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 2425/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliata in Roma presso l’AVV_NOTAIO nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 2357/2018 della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE depositata il 12-10-2018,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23-42024 dal consigliere NOME COGNOME
OGGETTO:
contratto di agenzia
R.G. 2425/2019
C.C. 23-4-2024
FATTI DI CAUSA
1.RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha convenuto avanti il Tribunale di Prato RAGIONE_SOCIALE per ottenerne, previo accertamento dell’inadempimento della preponente agli obblighi di cui agli artt. 1749 cod. civ. e 3 A.E.C. 26-2-2002, la condanna al pagamento della provvigione del 5% sulla somma di Euro 1.000.000,00 percepita dalla convenuta in relazione ai contratti procurati da essa agente con RAGIONE_SOCIALE, nonché al pagamento della provvigione ridotta ex art. 1748 co.5 cod. civ. sulla parte ineseguita dei predetti contratti n. 23010 del 15-4-2003 e n. 24002 e n. 24003 del 9-12-2003.
Con sentenza n.1179 del 24-9-2012 il Tribunale di Prato ha parzialmente accolto la domanda, condannando la convenuta al pagamento a favore dell’attrice della somma di Euro 49.657,05, oltre accessori.
2.RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello principale e RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello incidentale, che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha deciso con sentenza n. 2357/2018 depositata il 12-10-2018, accogliendo l’appello principale e per l’effetto rigettando la domanda accolta dal giudice di primo grado, nonché rigettando l’appello incidentale.
La sentenza in primo luogo ha rigettato la tesi dell’appellata in ordine all’infondatezza dell’appello per mancanza di contestazione specifica in comparsa di risposta alla richiesta di pagamento della provvigione del 5% sulla somma di Euro 993,141,00 incassata da RAGIONE_SOCIALE Di seguito la sentenza ha escluso che l’agente avesse diritto alla provvigione sull’importo di Euro 993.141,00 riconosciuto alla proponente nella transazione dalla stessa conclusa con la cliente RAGIONE_SOCIALE e che avesse altresì il diritto alla provvigione prevista dall’art. 1748 co.5 cod. civ.
3.Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE 90 s.n.c. di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 23-4-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce ‘ violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 167 c.p.c.’ e lamenta che la sentenza impugnata non abbia accolto le due deduzioni sulla mancanza di contestazione specifica alla sua domanda di pagamento della provvigione del 5% sulla somma di Euro 993.141,00; censura la sentenza impugnata per avere dichiarato che la con testazione c’era stata, in quanto nella comparsa di costituzione la contestazione era stata generica; aggiunge che la deduzione circa il fatto di avere ricevuto la somma di Euro 993.141,00 in via puramente transattiva e a titolo di saldo e stralcio della domanda di risarcimento era stata svolta dalla convenuta con riguardo alla domanda proposta ex art. 1749 co.5 cod. civ. relativamente alle provvigioni sulla parte non eseguita dei contratti. Quindi sostiene che la Corte avrebbe dovuto ritenere non contestato il diritto fatto valere da TARGA_VEICOLO 90 e accogliere la relativa domanda.
1.1.Il motivo è infondato.
L’onere di contestazione sussiste con riguardo ai fatti e la sua inosservanza comporta che il fatto diventi pacifico e non sia bisognoso di prova (Cass. Sez. L 4-1-2019 n. 87 Rv. 652044-01, Cass. Sez. 3 152-2023 n. 4681 Rv. 666808-01, Cass. Sez. 3 7-6-2023 n. 16028 Rv.
667816-01). Quindi, ponendosi la questione della non contestazione nell’ambito della prova dei fatti e non dell’accertamento dell’esistenza del diritto, non ha fondamento la tesi della ricorrente secondo la quale, a fronte della contestazione generica della convenuta in comparsa di risposta, la sua domanda volta a ottenere il riconoscimento delle provvigioni dovesse essere accolta. In altri termini, poiché il principio di non contestazione può avere a oggetto unicamente circostanze di fatto e non si applica alla soluzione di questioni di diritto (Cass. Sez. 3 30-1-2014 n. 2844 Rv. 670076-01), si esclude che la convenuta dovesse dedurre in comparsa di risposta anche che, per il fatto che la somma sulla quale l’attrice intendeva calcolare le provvigioni era stata ricevuta a titolo di risarcimento del danno, su tale somma non potessero spettare le provvigioni. Non è discusso in causa che quel dato di fatto -relativo alla percezione della somma a titolo di risarcimento del danno- sia stato tempestivamente allegato e provato, per cui il giudice lo ha legittimamente preso in esame al fine di decidere sull’e sistenza del diritto alla provvigione.
2.Il secondo motivo è rubricato ‘ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 1748 commi 1 e 4 c.c.’. La ricorrente evidenzia che il contratto di agenzia intercorso tra le parti risale al I-12-1994 e prevede la provvigione a favore dell’agente per gli affari diretti e indiretti andati a buon fine, disponendo all’art. 4 che tali sono ‘le vendite per le qual i la RAGIONE_SOCIALE ha già incassato il relativo prezzo’, per cui il con tratto è disciplinato dall’art. 1748 cod. civ. nella formulazione anteriore alla legge 65/1999; richiama perciò il principio secondo il quale la provvigione è dovuta anche in caso di esecuzione parziale ed evidenzia che COGNOME ha eseguito una prestazione a favore della preponente, per cui può anche applicarsi l’art. 1748 co.4 cod. civ. vigente , laddove
prevede che la provvigione spetta all’agente nella misura in cui il terzo ha eseguito la prestazione. Quindi lamenta che la sentenza impugnata non abbia attribuito alcun valore alla transazione di data 28-11-2006 intervenuta tra la preponente e la cliente COGNOME, nella parte in cui ha previsto la corresponsione di Euro 993.141,00 in favore di RAGIONE_SOCIALE; sostiene ch e la Corte d’appello non abbia tenuto conto che dalla transazione risulta che le parti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avevano formulato nei giudizi pendenti avanti il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE reciproche domande di risoluzione dei contratti n. 24002 e 24003 e di risarcimento dei danni e che COGNOME aveva già versato a RAGIONE_SOCIALE Euro 417.500,61 in esecuzione di ordinanza ex art. 186-ter cod. proc. civ.; evidenzia che nella transazione le parti avevano considerato consensualmente risolti i contratti e COGNOME si era impegnata a corrispondere a RAGIONE_SOCIALE ‘in via puramente transattiva e a saldo e stralcio di ogni pretesa nei termini di cui all’art. 3 che s egue la somma complessiva di Euro 993.141’. Quindi rileva che nessuna imputazione della somma versata è stata effettuata dalle parti, perciò la somma deve essere considerata quale utilità economica derivante dai contratti procurati da RAGIONE_SOCIALE 90 e su tale somma deve essere riconosciuta la provvigione; sostiene che la transazione sia prova documentale dell’avvenuta parziale esecuzione dei contratti stipulati, per la mancata imputazione della somma a titolo diverso dal corrispettivo.
2.1.Il motivo è infondato.
In primo luogo non sussiste il vizio di omesso esame ex art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. evocato dalla ricorrente con riguardo al contenuto della transazione intercorsa tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. La sentenza ha considerato che i contratti n. 24002 e n. 24003 del 3-122003, stipulati per tre e quattro anni con inizio fornitura entro il 15-42004, avevano avuto esecuzione solo fino a settembre 2005; era insorto contenzioso in giudizio su iniziativa di RAGIONE_SOCIALE
per ottenere la risoluzione dei contratti per inadempimento di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE a sua volta aveva chiesto in via riconvenzionale la risoluzione dei contratti per inadempimento di COGNOME e la condanna della stessa al risarcimento dei danni per Euro 4.224.914,00; le parti con transazione del 28-11-2006, a composizione della controversia, avevano considerato consensualmente risolti i contratti e COGNOME si era impegnata a versare a RAGIONE_SOCIALEin via puramente transattiva e a saldo e stralcio di og ni pretesa’ la somma di Euro 993.141,00. In questo modo la Corte d’appello, svolgendo l’accertamento in fatto ad essa spettante, ha preso in esame il contenuto della transazione e ha escluso che l’importo fosse stato riconosciuto a RAGIONE_SOCIALE a titolo di corrispettivo per affari conclusi, in quanto ha evidenziato che non era stata data prova della regolare esecuzione del contratto e che l’agente non aveva neppure dato prova che la mancata esecuzione degli affari fosse imputabile al preponente. La ricorrente dichiara di non avere mai sostenuto che la mancata esecuzione del contratto fosse imputabile al preponente, per cui la questione non rileva neppure sotto il profilo dell’omesso esame lamentato. Invece, non sono formulati motivi di ricorso volti in modo ammissibile a sostenere l’omesso esame d i qualche fatto che fornisse la prova che la transazione avesse a oggetto corrispettivi per affari conclusi che non erano stati pagati e volti anche a censurare l’interpretazione della transazione eseguita dalla Corte d’appello ; per questo, rimane definitivamente acquisito in causa l’accertamento eseguito dalla Corte d’appello , in ordine al fatto che l’importo riconosciuto a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con la transazione non era relativo a corrispettivi per affari conclusi durante il periodo in cui il rapporto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE aveva avuto esecuzione e non erano stati pagati.
Posti questi dati, la sentenza impugnata, escludendo il diritto dell’agente alla provvigione sull’importo riconosciuto al preponente con la transazione, non è incorso nella violazione di legge lamentata. Ai
sensi dell’art. 1748 co. 1 cod. civ. la provvigione spetta all’agente per gli affari conclusi durante la vigenza del contratto; il presupposto della conclusione dell’affare è sempre necessario e soltanto a fronte della sua esistenza s i pone la questione successiva dell’ esecuzione e dell’esito dell’affare (nella fattispecie la sentenza impugnata ha accertato anche che in base alle previsioni contrattuali il diritto alla provvigione maturava ‘sugli affari diretti e indiretti andati a buon fine’) . Quindi, diversamente da quanto pure sostiene la ricorrente, non è sufficiente che il preponente abbia conseguito un risultato utile dalla transazione conclusa con il cliente che era stato procurato dall’agente, in questo caso costituito dall’importo riconosciuto al preponente a titolo transattivo, perché l’agente abbia diritto alla provvigione su quell’importo. Il diritto alla provvigione consegue alla conclusione ed esecuzione dei singoli affari ed è acquisito che per regolare esecuzione si deve intendere non solo l’esatto adempimento secondo i patti contrattuali, ma il risultato utile conseguito, così che la provvigione è dovuta anche in caso di esecuzione non ‘ortodossa’ o di esecuzio ne parziale, in proporzione alla parte di affare che sia andata a buon fine (Cass. Sez. L 15-12-1997 n. 12668 Rv. 510923-01). Però, richiedendosi la conclusione degli affari, non adduce alcun argomento a favore della ricorrente il precedente, che il giudice di primo grado aveva richiamato a sostegno dell’accoglimento della domanda e che la Corte d’appello ha confuta to con argomenti criticati dal ricorrente, di Cass. Sez. L 5-2-1993 n. 1434 Rv. 480750-01; Cass. 1434/1993 ha posto il principio secondo il quale la provvigione non è dovuta in ogni caso in cui l’affare non abbia avuto regolare esecuzione, salva l’ipotesi in cui, a seguito dell’inadempimento del cliente, il preponente abbia conseguito il risarcimento sia del danno emergente che del lucro cessante; il principio è stato posto in ipotesi nella quale l’affare era stato concluso e perciò si poneva la questione dell’esistenza del diritto
alla provvigione in ragione della mancata regolare esecuzione dell’affare medesimo , mentre nella fattispecie manca il requisito della conclusione dell’affare.
3.Il terzo motivo è rubricato ‘ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 1748 comma 5 c.c.’ . La ricorrente lamenta il rigetto del suo motivo di appello incidentale, con il quale aveva chiesto il riconoscimento di provvigione ai sensi dell’art. 1748 co. 5 cod. civ., secondo il quale nel caso in cui il preponente e il terzo si accordino per non dare esecuzione al contratto, spetta all’agen te provvigione per la parte non eseguita. Evidenzia che la transazione del 26-11-2006 configura transazione per non dare ulteriore esecuzione ai contratti stipulati dalle parti, che la transazione non aveva estinto il rapporto precedente e che in essa, senza accertare la responsabilità di una delle parti, le parti avevano dichiarato di volere risolvere consensualmente i contratti; quindi sostiene che tale transazione debba essere equiparata all’accordo di cui all’art. 1748 co. 5 cod. civ., rilevando che i contratti procurati da RAGIONE_SOCIALE erano di durata di tre e quattro anni ed erano in vigore al momento della stipula della transazione.
3.1.Il motivo è fondato.
La sentenza impugnata ha accertato che (pag. 9) nell’appendice al contratto di agenzia del 27-1-2003 era stata inserita la RAGIONE_SOCIALE per il settore alimentare divisione flaconi e che (pag. 10) il preponente aveva concluso con RAGIONE_SOCIALE i contratti n. 24002 e 24003 del 3-12-2003, che tali contratti erano stati stipulati rispettivamente per tre e quattro anni e prevedevano consegne periodiche. La sentenza ha altresì accertato, come sopra già esposto, che con la transazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avevano risolto consensualmente i contratti 24002 e 24003. A fronte di questi dati di
fatto, la sentenza ha escluso che la transazione integrasse l’accordo tra il preponente e terzo per non dare esecuzione al contratto previsto dall’art. 1748 co. 5 cod. civ., perché la transazione dava luogo a un nuovo regolamento di interessi che, mediante reciproche concessioni, veniva a sostituirsi a quello precedente a cui si riconduceva la res litigiosa.
La pronuncia si è concretata nella violazione dell’art. 1748 co. 5 cod. civ. lamentata in quanto, al fine del riconoscimento della provvigione ridotta ivi prevista, la disposizione richiede esclusivamente che il preponente e il terzo si accordino per non dare esecuzione in tutto o in parte al contratto. Quindi rientra nello schema legale anche l’ipotesi in questione, nella quale il preponente e il terzo hanno concluso transazione con la quale hanno sciolto consensualmente i contratti che prevedevano forniture periodiche, in forza delle quali sarebbero spettate all’agente provvigioni. L’affermazione della sentenza, secondo la quale la transazione dava luogo a un nuovo regolamento di interessi, che evoca il concetto che la transazione fosse novativa, non giustifica la mancata applicazione dell’art. 1748 co.5 cod. civ.: fosse o meno la transazione novativa, ciò che rileva è che si trattava di contratto con il quale il preponente e il terzo si sono accordati per non dare esecuzione ai contratti in forza dei quali sarebbe sorto il diritto dell’agente alla provvigione . Il quinto comma dell’art. 1748 cod. civ. non pone limitazioni in ordine al contenuto dell’accordo ivi previsto, ma richiede esclusivamente che si tratti di accordo il cui contenuto comporti che non sia data esecuzione in tutto o in parte al contratto; infatti è nel caso in cui il contratto non abbia in tutto o in parte esecuzione, a prescindere dalle modalità con il quale il preponente e il terzo raggiungano questo scopo, che deve essere tutelato il diritto dell’agente alla provvigione ridotta previsto dalla disposizione.
Ne consegue che, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto, con rinvio alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione che deciderà facendo applicazione del seguente principio di diritto: «in ogni caso in cui il preponente e il cliente acquisito dall’agente concludano transazione che comporti che non abbiano ulteriore esecuzione i contratti che avrebbero comportato vendite periodiche in forza delle quali all’agente sarebbe spettata la provvigion e, all’agente spetta provvigione ai sensi dell’art. 1748 co. 5 cod. civ. per la parte non eseguita dei contratti, nella misura determinata dagli usi o in mancanza secondo equità».
Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione