Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4233 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4233 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 6864-2023 r.g. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOMECODICE_FISCALE per procura speciale a margine del ricorso
-ricorrente –
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e dei soci illimitatamente responsabili, in persona del curatore p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE per procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Sassari dell’ 11.08.2021 e la sentenza e del Tribunale di Sassari n. 1267/2022 del 20.12.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/6/2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.1.Il Tribunale di Sassari, con decreto dell’11.8.2021, rigettò il reclamo proposto da NOME COGNOME contro il provvedimento del giudice delegato al Fallimento della RAGIONE_SOCIALE di Gavino RAGIONE_SOCIALE e dei soci illimitatamente responsabili che gli intimava di liberare alcuni terreni agricoli sui quali il curatore aveva trascritto la sentenza dichiarativa, aggiudicati a terzi in sede di vendita competitiva, di cui il reclamante assumeva di essere proprietario, avendo ottenuto dallo stesso tribunale, sin dal 2014, una sentenza, passata in giudicato, che aveva accolto la sua domanda di accertamento dell’avvenuto suo acquisto per usucapione di uno di essi e avendo promosso azione nei confronti del Fallimento per sentir riconoscere di aver usucapito anche gli altri.
1.2.Il giudice del reclamo affermò che non era intervenuto alcun accertamento giudiziale relativo alle pretese di RAGIONE_SOCIALE e che questi era privo di un titolo opponibile al fallimento.
1.3.Il soccombente chiese la revocazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4 e n. 5, c.p.c., per aver il giudice del reclamo ignorato la sentenza n. 1584/2014, prodotta nel procedimento ex art. 26 l. fall. unitamente all’attestazione del suo passaggio in giudicato, di accoglimento della domanda di usucapione.
1.4. Il Tribunale di Sassari, con sentenza del 20.12.2022, dichiarò il ricorso inammissibile sul rilievo che le domande precisate da COGNOME nelle conclusioni, avanzate per la prima volta nella memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., erano nuove e diverse rispetto a quelle rassegnate nell’atto introduttivo del giudizio , effettivamente volte a rescindere il provvedimento impugnato ; aggiunse ‘per mera completezza’ che l’attore era carente di interesse ad agire perché il terreno era stato ormai venduto e la pronuncia richiesta avrebbe avuto ad oggetto solo un provvedimento interlocutorio contenente il mero ordine di rilascio, prodromico ai successivi atti del fallimento.
NOME COGNOME con un unico ricorso, ha chiesto la cassazione del decreto e della sentenza, rispettivamente per uno e tre motivi. Il Fallimento ha replicato con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente va rilevato che il ricorso, pur se proposto contro due provvedimenti tra loro distinti, è ammissibile in quanto il decreto e la sentenza impugnati sono stati pronunciati fra le medesime parti e nell’ambito di un unico procedimento svoltosi nelle due fasi del reclamo e della revocazione (cfr. Cass. nn. 11949/2023, 33895/2019, 1970/2014).
Il ricorso contro il decreto (affidato a un unico motivo col quale COGNOME lamenta che il giudice del reclamo non abbia pronunciato sulla domanda volta a ottenere l’ accertamento che i terreni da lui usucapiti non potevano essere oggetto di vendita né di aggiudicazione) va però dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 111 , 7° comma, Cost., perché rivolto contro un provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e della definitività.
2.1.Il decreto, infatti, non ha risolto una controversia in ordine a un diritto soggettivo del ricorrente, ma, nel rigettare il reclamo, si è limitato a confermare il provvedimento interinale e ordinatorio col quale il G.D. aveva autorizzato il curatore a richiedere la liberazione dei terreni, ed è pertanto insuscettibile di passare in giudicato: in altri termini, il decreto impugnato non precludeva (e non preclude) a Marras di far accertare in un separato giudizio a cognizione piena (o, se del caso, attraverso una domanda ex art. 93 l. fall. di rivendica/restituzione) l ‘opponibilità al Fallimento della sentenza che avrebbe riconosciuto il suo acquisto per usucapione dei terreni.
Ciò premesso, il ricorso contro la sentenza che ha deciso sulla domanda di revocazione (col quale COGNOME contesta di aver modificato le proprie iniziali conclusioni, denuncia la nullità della sentenza ai sensi
dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e lamenta, comunque, omessa pronuncia sulle domande da lui avanzate in citazione) deve essere respinto, previa correzione, ai sensi dell’art. 384 u. comma c.p.c., della motivazione sulla quale il Tribunale di Sassari ha fondato la statuizione di inammissibilità.
Il giudice a quo , anziché avanzare confusamente una nuova tesi processuale (alla cui stregua la proposizione di domande nuove in corso di causa precluderebbe sempre e comunque l’esame di quelle originariamente formulate) si sarebbe infatti dovuto arrestare al rilievo che il decreto dell’ 11.8.2021, non essendo suscettibile di passare in giudicato, non poteva essere oggetto di domanda di revocazione ex art. 395, 1° comma, n. 4 e n. 5 c.p.c., in quanto tale strumento straordinario di impugnazione può essere rivolto solo nei confronti di sentenze ed altri provvedimenti decisori (cfr. Sez. U. ord. n. 11508 del 10/07/2012).
4.Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000 per compensi e in euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 26.6.2024