Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21954 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21954 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13944/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (r. g. fall. n.27/2006), in persona del Curatore p.t.
-intimato-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di TERAMO Rep. n.85/2023 depositato il 16/05/2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE (in breve, IFRAGIONE_SOCIALE) ha impugnato con due mezzi -con regolamento di competenza e/o, in subordine, con ricorso straordinario ai sensi dell’art.111, comma settimo, della Costituzione -il decreto n.85/2023 del Tribunale di Teramo che ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 26 del regio decreto n.267 del 16 marzo 1942 (legge fall.) proposto dalla stessa avverso il decreto del 6 aprile 2021, con cui il Giudice delegato al fallimento RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato inammissibile la domanda di insinuazione tardiva da essa proposta per l’ammissione al passivo in via chirografaria del credito di euro 700.301,15=, oltre spese di insinuazione, in quanto aveva ritenuto la domanda tardivamente depositata per causa imputabile al creditore e, in ogni caso, prescritto il credito. Il fallimento RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
La ricorrente ha depositato istanza di trattazione congiunta con il ricorso n.r.g. 14130/2023.
È stata disposta la trattazione camerale.
CONSIDERATO CHE:
2.1.Il primo motivo denuncia l’erronea o falsa applicazione dell’art.161, secondo comma, c.p.c. e dei principi ivi contenuti in materia di nullità dei provvedimenti decisori, nonché dell’art.26 legge fall. e delle norme in materia di competenza.
Osserva la ricorrente che è pacifico che il Tribunale abbia ritenuto che il reclamato decreto del giudice delegato è un provvedimento inesistente, come si evince dal richiamo giurisprudenziale alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9692/2002, che qualifica come radicalmente inesistente e privo
di ogni effetto giuridico il decreto del G.D. di rigetto dell’insinuazione tardiva del credito emesso in violazione della procedura prevista dall’art. 101 legge fall. nella formulazione precedente alla riforma del 2006, ratione temporis applicabile alla fattispecie concreta.
Tuttavia, secondo la ricorrente il Tribunale non ha rettamente applicato il precedente di legittimità richiamato.
2.2.- Il secondo motivo denuncia la contraddittoria ovvero l’incongruente motivazione, sempre in relazione al richiamo operato dal Tribunale alla sentenza delle Sezioni Unite n. 9692/2002.
– Preliminarmente il ricorso va qualificato come ricorso ordinario, non integrando lo stesso un regolamento di competenza.
Sempre preliminarmente va respinta la richiesta di riunione ad altro procedimento, non sussistendone i presupposti e non ravvisandosi ragioni di opportunità.
4.1.- I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti.
4.2.- Nel provvedimento impugnato, il Tribunale ha premesso che era incontestato tra le parti che la procedura fallimentare, nella quale era stato pronunciato il decreto reclamato, era stata aperta con sentenza del 15/06/2006; ha, quindi, dedotto che la domanda di insinuazione tardiva sulla quale si è pronunciato il decreto reclamato deve ritenersi soggetta all’art. 101 del regio decreto n.267 del 16 marzo 1942 (legge fall.) nel testo anteriore alla sua integrale sostituzione in forza dell’art. 86 del d.lgs. n.5 del 9 gennaio 2006, entrato in vigore il 16 luglio 2006, ai sensi dell’art. 150 del d.lgs. n. 5/2006.
Ha, tuttavia, osservato che, nel caso di specie , sulla domanda di insinuazione tardiva proposta dalla reclamante risultava pronunciato un decreto di inammissibilità da parte del giudice delegato -anziché una sentenza collegiale all’esito della istruzione della causa a norma degli artt. 175 e ss. c.p.c., che sarebbe stata
necessaria in considerazione della contestazione del credito espressa dai curatori con motivato parere -senza previa fissazione della udienza di cui all’art. 101 legge fall. nel testo applicabile ratione temporis alla procedura.
Tanto premesso, il Tribunale ha ritenuto che, ai fini del decidere, si dovesse dare applicazione al principio di diritto affermato dalla sentenza n. 9692/2002 delle Sezioni Unite, secondo il quale « Il decreto con il quale il giudice delegato, a fronte dell’opposizione del curatore, in luogo di provvedere alla istruzione della causa e rimettere la decisione al collegio, direttamente escluda, in tutto o in parte, il credito oggetto della domanda d’insinuazione tardiva al passivo della procedura fallimentare o comunque neghi il rango privilegiato prospettato, è atto radicalmente inesistente, in quanto emesso da un giudice privo di poteri decisori, e pertanto insuscettibile di produrre effetti giuridici; ne consegue che il giudice dinanzi al quale esso venga impugnato con uno dei mezzi previsti dal codice di rito non può pronunciare nel merito ne’ rimettere le parti dinanzi al primo giudice, ma deve limitarsi a dichiarare l’inesistenza del provvedimento impugnato, restituendo le parti nella situazione in cui esse si trovavano prima della pronuncia del provvedimento dichiarato inesistente.» .
In conseguenza di ciò, il Tribunale ha affermato «l’inammissibilità del presente reclamo ex art. 26 legge fall. in quanto mezzo di gravame meramente endoconcorsuale disciplinato dalla legge fallimentare r.d. n. 267/1942 che, come tale, non rientra fra i ‘mezzi di impugnazione previsti dal codice di rito’ menzionati dalla sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata in seno ai quali dovrà essere dichiarata la inesistenza del gravato decreto.» (fol.3, del decr. imp.).
4.3. -Tale conclusione è errata.
4.4.- Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 3810/2022; Cass. n. 9910/2021; Cass. n. 27428/2009) la cd.
inesistenza giuridica o la nullità radicale di un provvedimento avente contenuto decisorio, erroneamente emesso da un giudice carente di potere o che emana un provvedimento abnorme, irriconoscibile come atto processuale di un determinato tipo, può essere, infatti, fatta valere in ogni tempo, mediante un’azione di accertamento negativo. Tuttavia, ciò non esclude che la parte possa dedurre tempestivamente l’inesistenza giuridica con i normali mezzi di impugnazione, stante l’interesse all’espressa rimozione di un atto processuale efficace (in questo senso Cass. n. 10784/1999; v. anche Cass. n. 13171/2004; Cass. n. 26040/2005).
La giurisprudenza ha, infatti, ritenuto che, oltre all’ipotesi espressamente prevista dall’art. 161 c.p.c., secondo comma, (mancanza della sottoscrizione del giudice), è possibile configurare altri casi di cd. inesistenza giuridica della sentenza o di provvedimento decisorio e definitivo ad essa equiparabile, tutte le volte che, o il giudice sia carente di potere, o il provvedimento processuale emesso possa qualificarsi abnorme, perché privo di quel minimo di elementi o di presupposti tipizzanti, necessari per produrre certezza giuridica. Tali vizi, per lo più qualificati come ipotesi d’inesistenza giuridica o di nullità radicale ed insanabile, rilevabili anche d’ufficio, possono, però, essere fatti valere anche con gli ordinari mezzi di impugnazione, nei tempi e nei modi previsti dall’ordinamento, ove ricorra l’interesse della parte ad una. espressa rimozione del provvedimento processuale viziato, anche se materialmente esistente; interesse che coincide con quello del sistema che tende ad espellere dall’ordinamento i provvedimenti processuali errati o abnormi, anche mediante il ricorso nell’interesse della legge (art. 363 c.p.c.).
Nel caso in esame, è evidente che il giudice delegato, investito dell’esame di una domanda di ammissione al passivo tardiva da ritenersi soggetta all’art. 101 del regio decreto n.267 del 16 marzo 1942 (legge fall.) nel testo anteriore alla sua integrale sostituzione
in forza dell’art. 86 del d.lgs. n.5 del 9 gennaio 2006, entrato in vigore il 16 luglio 2006, ai sensi dell’art. 150 del d.lgs. n. 5/2006, ha pronunciato un decreto di inammissibilità che risulta inesistente perché abnorme, in quanto in palese violazione di quanto previsto dall’art.101, terzo comma, cit., secondo il quale il giudice delegato decide con decreto l’ammissione del credito, ove non contestato dal curatore, e altrimenti, nel caso -come il presente -in cui il curatore abbia contestato il credito, «il giudice provvede all’istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice di procedura civile.» secondo il testo applicabile ratione temporis alla procedura; in effetti, il giudice delegato, nel presente caso, avrebbe dovuto procedere all’istruzione della causa.
4.5.- Il Tribunale fallimentare, investito del reclamo ex art.26 legge fall. avverso il decreto di inammissibilità del credito, a sua volta, a fronte di una censura di inesistenza del provvedimento impugnato, avrebbe dovuto pronunciarsi in applicazione del citato principio di diritto, anziché emettere una pronuncia di inammissibilità del gravame.
4.6.- Tale conclusione non confligge con il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 9692/2002, secondo il quale «Il decreto con il quale il giudice delegato, a fronte dell’opposizione del curatore, in luogo di provvedere alla istruzione della causa e rimettere la decisione al collegio, direttamente escluda, in tutto o in parte, il credito oggetto della domanda d’insinuazione tardiva al passivo della procedura fallimentare o comunque neghi il rango privilegiato prospettato, è atto radicalmente inesistente, in quanto emesso da un giudice privo di poteri decisori, e pertanto insuscettibile di produrre effetti giuridici; ne consegue che il giudice dinanzi al quale esso venga impugnato con uno dei mezzi previsti dal codice di rito non può pronunciare nel merito ne’ rimettere le parti dinanzi al primo giudice, ma deve limitarsi a dichiarare l’inesistenza del provvedimento impugnato, restituendo le parti nella situazione in
cui esse si trovavano prima della pronuncia del provvedimento dichiarato inesistente.». Dalla lettura integrale della sentenza risulta, infatti, evidente che la formula «il giudice dinanzi al quale esso venga impugnato con uno dei mezzi previsti dal codice di rito» intende indicare in maniera omnicomprensiva l’accesso agli strumenti di gravame al fine di esprimere il principio di diritto focalizzato proprio sull’impugnabilità del provvedimento inesistente e sugli effetti dell’impugnazione, e cioè « dichiarare l’inesistenza del provvedimento impugnato, restituendo le parti nella situazione in cui esse si trovavano prima della pronuncia del provvedimento dichiarato inesistente» , senza che ciò escluda -come erroneamente ritenuto dal Tribunale -l’applicazione del rimedio impugnatorio proprio, previsto dal diritto fallimentare e costituito dal reclamo ex art.26 legge fall., e senza che ciò imponga di prescindere dal regime processuale proprio, applicabile ai sensi della legge fallimentare, e di fare, invece, ricorso agli strumenti impugnatori del codice di rito.
Del resto, le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti inutili del processo costituiscono un’ipotesi residuale (v. tra le varie, Sez. U, Sentenza n. 27199/2017; Cass. n. 3810/2022), ed è chiaro che una decisione di merito deve essere il frutto anche dei rimedi impugnatori approntati dall’ordinamento.
5. -In conclusione, il ricorso va accolto ed il decreto va, quindi, cassato con rinvio.
Il giudice di rinvio, che si designa nel Tribunale di Teramo in diversa composizione, riesaminerà il gravame attenendosi ai citati principi e all’esito pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
-Accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Teramo in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima