Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24599 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24599 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/09/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20734/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) giusta procura in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliati in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende ope legis
– resistenti
–
avverso il decreto del Giudice di pace di Caltanissetta n. 1758/2023 depositato il 15/9/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/7/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME, cittadino tunisino, era destinatario di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Ragusa in data 12 settembre 2023, eseguito con trattenimento presso il C.P.R. di Caltanissetta.
di trattenimento
Ud.02/07/2024 CC
Il Giudice di pace di Caltanissetta convalidava il provvedimento di trattenimento.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decreto, adottato in data 15 settembre 2023, articolando un unico motivo di censura.
Il RAGIONE_SOCIALE e il AVV_NOTAIO alla Provincia di Caltanissetta si sono costituiti al fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione RAGIONE_SOCIALEa causa.
Considerato che:
Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa costituzione in giudizio del RAGIONE_SOCIALE e del AVV_NOTAIO, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale: nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, il concorso RAGIONE_SOCIALEe parti alla fase decisoria deve infatti realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. Cass. 27124/2018, Cass. 24422/2018, Cass. 24835/ 2017).
Il motivo di ricorso presentato assume la nullità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 14 d. lgs. 286/1998, 13 e 111 Cost., perché il provvedimento emesso dal giudice di pace è stato compilato utilizzando un prestampato quasi del tutto illeggibile, completando a mano gli spazi con una grafia poco chiara, senza fornire alcuna motivazione sulle questioni dedotte dalla parte in udienza.
Un simile provvedimento deve essere considerato nulla, sostiene il ricorrente, essendone del tutto incomprensibile il testo.
Il motivo è fondato.
5.1 E’ opportuno ricordare, in esordio, che il trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione è misura di privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, che richiede la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni giustificative
previste dalla legge, secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata; sicché, in virtù del rango costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., non soltanto l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale, ma anche il controllo giurisdizionale si deve estendere al vaglio di specificità dei motivi addotti a sostegno RAGIONE_SOCIALEa richiesta, nonché RAGIONE_SOCIALEa congruenza di essi rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (v. Cass. 18227/2022, Cass. 6064/2019 e Cass. 18748/2015).
Peraltro, la delicatezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, emerge anche dalla giurisprudenza unionale, la quale ha chiarito che l’ art. 15, paragrafi 2 e 3, RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, l’ar t. 9, paragrafi 3 e 5, RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e l’art. 28, paragrafo 4, del Reg. UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione RAGIONE_SOCIALEo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con gli artt. 6 e 47 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei diritti fo ndamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, del rispetto dei presupposti di legittimità , derivanti dal diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea, del trattenimento, assimilabile a detenzione, di un cittadino di un paese terzo deve condurre tale autorità a rilevare d’ufficio, sulla base degli elementi del fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrati o
chiariti nel corso del contraddittorio espletato dinanzi ad essa, l’eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, sebbene non dedotto dall’interessato (Corte di giustizia, grande sezione, 8 novembre 2022, cause C-704/20 e C-39/21).
5.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte in materia di provvedimenti giudiziari, la decisione è affetta da nullità nel caso in cui sia assolutamente indecifrabile e, quindi, inidonea ad assolvere la sua funzione essenziale consistente nell’esteriorizzazione del contenuto RAGIONE_SOCIALEa decisione (Cass. 5869/2018, Cass. 4683/2016).
Nel caso di specie il provvedimento impugnato, redatto tramite il riempimento di un modulo prestampato, risulta a stento comprensibile nella sua parte iniziale e nel dispositivo finale, mentre il corpo centrale, (presumibilmente) giustificativo RAGIONE_SOCIALEe ragioni addotte per riscontrare la legittimità del trattenimento disposto, non risulta leggibile, in particolare nelle righe che, essendo barrate con una crocetta, dovrebbero costituire il nucleo fondante RAGIONE_SOCIALEa decisione.
Il ricorso alla compilazione di un moRAGIONE_SOCIALEo di contenuto incomprensibile nella sua parte fondante costituisce un’anomalia argomentativa che comporta una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza di una motivazione, nel suo contenuto minimo e indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda, e, di conseguenza, la nullità del provvedimento impugnato.
Rimane perciò viziata, per difetto di motivazione, la valutazione compiuta dal giudice di merito a proposito del ricorrere RAGIONE_SOCIALEe condizioni giustificative previste dagli artt. 13 e 14 T.U.I. per procedere alla convalida del trattenimento.
Ne consegue la cassazione senza rinvio del decreto di convalida impugnato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 382, comma 2, cod. proc. civ., dato che il processo non può essere proseguito a fronte RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta scadenza del termine perentorio per disporre la convalida del
trattenimento previsto dal disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 4, d. lgs. 286/1998.
Poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato (ai sensi degli artt. 14, comma 4, d. lgs. 286/1998) in un giudizio in cui è parte soccombente un’amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese.
Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’amministrazione statale, infatti, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115/2002 , ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi del successivo art. 83, comma 2, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, Cass. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito).
L’art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115, a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, invero, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’amministrazione statale (Cass. 18583/2012, Cass. 22882/2018, Cass. 30876/2018, Cass. 19299/2021, Cass., Sez. U., 24413/2021).
Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il decreto di convalida impugnato, emesso dal Giudice di pace di Caltanisetta in data 15 settembre 2022.
Così deciso in Roma in data 2 luglio 2024.