Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 19682 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 19682 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato a Roma il 18/06/1974
avverso la sentenza Corte d’appello di Roma del 20/09/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con sentenza del 24/01/2024, il Tribunale di Roma, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava NOMECOGNOME responsabile del delitto di cui all’articolo 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, poiché, senza l’autorizzazione, illecitamente deteneva per la cessione a terzi, 246 involucri contenenti complessivamente grammi 88,8 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, condannandolo, per l’effetto, alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa.
2.In data 20/09/2024, la Corte d’appello di Roma, decidendo sull’impugnazione proposta dall’imputato, confermava la decisione del giudice di prime cure.
3.Avverso quest’ultimo provvedimento NOME NOMECOGNOME tramite difensore, propone ricorso per Cassazione articolato in cinque motivi.
3.1.Nel primo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione all’articolo 110, cod. pen., e il vizio di motivazione; la dichiarazione responsabilità penale sarebbe fondata esclusivamente sulla sua presenza nel luogo dello spaccio, non risultando sorretta dalla doverosa analisi della verifica del supposto contributo causale agli eventi di svolgimento del traffico di stupefacenti. Mancherebbe, inoltre, qualsivoglia spiegazione anche in ordine ad un’ipotetica situazione di concorso morale.
3.2.Nel secondo motivo si lamenta il vizio di violazione di legge e dì motivazione in relazione all’art. 73, comma quinto, del d.P.R. citato: la Corte non avrebbe motivato in relazione all’omessa riqualificazione del fatto nella ipotesi minore entità, ignorando le doglianze difensive volte a rappresentare che gli elementi presi in esame dal giudicante erano perfettamente compatibili con l’ipotesi del piccolo spaccio.
3.3.Nel terzo motivo di ricorso si lamenta il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 116, cod. pen., e il vizio di motivazione, per non aver la Corte d’appello valutato le deduzioni difensive relative alla insussistenza degli elementi costitutivi della disposizione citata.
3.4.Nel quarto motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 114, cod. pen., e il vizio di motivazione; si lamenta l’omessa applicazione dell’attenuante di cui all’articolo citato, non avendo la Corte analizzato alcuna comparazione dei contributi resi dai soggetti agenti al fine di stabilire l’influenza o meno del contributo dell’imputato ricorrente nella causazione degli eventi per i quali è processo.
3.5.Nel quinto motivo di ricorso si lamenta l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 99, cod. pen., la mancanza e la contraddittorietà della motivazione inerente al riconoscimento della recidiva; si censura, in sintesi, che la Corte d’appello abbia automaticamente fatto riferimento ai soli precedenti specifici omettendo di valutare il fatto di cui alla contestazione nella sua concretezza.
4.11 ricorso deve essere rigettato.
In relazione alla prima doglianza, la Corte d’appello a pag. 3 e ss. della decisione censurata, in maniera immune dai vizi denunciati, ha esaustivamente e logicamente dato conto degli elementi posti a sostegno della responsabilità del ricorrente evidenziando che dal servizio di osservazione era emerso che l’imputato, nei due episodi monitorati, aveva provveduto a riscuotere materialmente dagli acquirenti il denaro pattuito quale prezzo della sostanza
stupefacente, per poi indirizzarli verso il complice deputato alla consegna della droga occultata sotto un mattone.
6.Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte d’appello ha esaustivamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto impossibile la derubicazione dell
condotta nella fattispecie di cui al comma quinto citato in ragione della quantità
di cocaina rinvenuta, della qualità della sostanza, e dell’organizzazione predisposta per lo spaccio.
7.Relativamente al terzo motivo di ricorso, la Corte ha escluso esplicitamente l’applicazione dell’art. 116 cod. pen. in considerazione del ruolo assunto dal
ricorrente nell’attività di spaccio, dell’inequivoca ricezione e del sicu indirizzamento degli acquirenti verso il suo concorrente, correttamente
reputando tali circostanze palesemente indicative della consapevolezza in capo al ricorrente dell’entità della attività di spaccio da compiere, e non potendo, in ogni
caso, configurarsi quale elemento atipico il possesso in capo al complice di un numero di dosi maggiore di quello conosciuto dal ricorrente.
8.1 medesimi elementi sono stati esplicitamente evocati a sostegno delle valutazioni in ordine alla contestata recidiva (quarto motivo di ricorso) unitamente al riferimento ai precedenti di cui è risultato gravato il reo, e fondamento dell’opzione di disattendere la richiesta applicazione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. (quinto motivo di ricorso).
9.Per le ragioni esposte il ricorso deve pertanto essere rigettato, con condanna del ricorrente, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in data 04/04/2025
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