Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31548 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31548 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
RAGIONE_SOCIALE
Questura di AVV_NOTAIO
– intimato – avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di AVV_NOTAIO, depositata il 12 settembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza
Oggetto: immigrazione espulsione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26030/2022 R.G. proposto da NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Salerno, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
– intimato –
del Giudice di Pace di AVV_NOTAIO, depositata il 12 settembre 2022, di reiezione del suo ricorso per l’annullamento del provvedimento di respingimento emesso dal AVV_NOTAIO e del contestuale ordine di lasciare il territorio nazionale;
il ricorso è affidato a un unico motivo;
-il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE non spiega alcuna difesa;
CONSIDERATO CHE:
-con l’unico motivo il ricorrente deduc e la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, secondo comma, e 13, settimo comma, t.u. imm. , per aver l’ordinanza impugnata ritenuto legittimo il decreto di respingimento benché non tradotto in una lingua a lui conosciuta per l’impossibilità di reperire un interprete ;
il motivo è inammissibile;
la doglianza muove dall’assunto RAGIONE_SOCIALEa mancata conoscenza da parte RAGIONE_SOCIALEo straniero RAGIONE_SOCIALEa lingua in cui il provvedimento di respingimento a lui comunicato era stato tradotto che risulta smentito dall’ordinanza impugnata la quale, sul punto, ha affermato che «la PA ha correttamente emesso nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente il decreto di respingimento, tradotto in lingua inglese come richiesto»;
-l’accertamento operato dal giudice di merito a lui riservato -in ordine alla avvenuta richiesta RAGIONE_SOCIALEo straniero di ricevere copia del provvedimento espulsivo tradotto nella lingua inglese consente di ritenere che tale lingua fosse di sua conoscenza;
come noto, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma RAGIONE_SOCIALE‘operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione RAGIONE_SOCIALEa quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass. 13
marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715);
pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
nulla va disposto in tema di spese processuali in assenza di attività defensionale RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 ottobre 2023.