Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3193 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3193 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17739/2021 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
PREFETTURA LECCE
-intimato- avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE NAPOLI n. 43155/2020 depositata il 23/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI Dl CAUSA
Il ricorrente COGNOME, nato in COGNOMEgal il DATA_NASCITA, faceva ingresso nel territorio nazionale nel 2014 proveniente dal COGNOMEgal per ricongiungimento familiare con il padre NOME e, giunto in Italia, gli veniva rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari dalla Questura di Lecce. Nel 2016 presentava istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi familiari senza ricevere alcuna risposta finché in data 27/7/2020 il personale della Questura di Napoli gli notificava il decreto di archiviazione del procedimento per il rinnovo del permesso di soggiorno per famiglia e contestualmente il AVV_NOTAIO di Napoli adottava il provvedimento espulsivo avverso il quale il ricorrente presentava tempestivo ricorso al Giudice di Pace di Napoli.
Con provvedimento in data 23/12/2020 il Giudice di Pace di Napoli ha respinto l’opposizione proposta da COGNOME nato il DATA_NASCITA in COGNOMEgal avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale adottato ai sensi dell’art.13, commi 2 e 8, d.lgs.286/1998, dal AVV_NOTAIO di Napoli.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente con tre motivi. Il AVV_NOTAIO non ha spiegato difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.5 comma 9 e 13, comma 2, lett.b), e 19, comma 1 del d.lgs. 286/1998 ex art. 360, nr.3 e 5 c.p.c. perché il questore ha archiviato con atto interno l’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di famiglia presentata dal ricorrente adottando un provvedimento che non aveva né contenuto né efficacia di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno. Ne conse guiva l’illegittimità del provvedimento di espulsione.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. contestuale violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c.; degli artt.5 comma 5 e 9 bis d.lgs. per omesso esame dei vincoli familiari nel paese di accoglienza ex art. 360, nr.3 e 5 c.p.c.
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia omessa pronuncia sulla eccepita violazione dell’obbligo di motivazione e la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 d.lgs. 286/1998 ex art. 360, nr.3 e 5 c.p.c.
I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente perché logicamente connessi.
L’atto di archiviazione non equivale nel contenuto e nell’efficacia all’archiviazione. Da esso non può legittimamente scaturire un provvedimento amministrativo di espulsione per difetto di valido atto presupposto.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto con decisione di merito ed il provvedimento espulsivo annulllato.
Per la peculiarità del caso di specie le spese processuali del grado di merito e di legittimità sono da compensare.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e decidendo nel merito annulla il decreto di espulsione posto a carico di COGNOME e compensa integralmente le spese processuali della fase di merito e di legittimità. Così deciso in Roma, il 30/11/2023.