Provvedimento in Lingua Straniera: Quando Serve la Traduzione in Cassazione?
In un sistema giuridico complesso come quello italiano, le norme procedurali sono fondamentali per garantire il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto specifico ma cruciale: gli obblighi linguistici per i ricorsi provenienti da giurisdizioni con regimi di bilinguismo, come la Provincia Autonoma di Bolzano. Il caso riguarda un provvedimento bilingue e la necessità della sua versione italiana per il giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un contenzioso tra un cittadino e la Provincia Autonoma di Bolzano. L’oggetto della disputa era l’indennità dovuta al cittadino per l’espropriazione di alcune sue aree, destinate a lavori di sistemazione stradale. La Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, si era pronunciata sulla questione con un’ordinanza. Insoddisfatto della decisione, il privato decideva di presentare ricorso per Cassazione.
Il Problema Procedurale: la Lingua del Provvedimento Bilingue
Una volta giunto dinanzi alla Suprema Corte, il ricorso ha incontrato un ostacolo di natura puramente procedurale. Il ricorrente aveva depositato, come richiesto dall’art. 369 del codice di procedura civile, una copia del provvedimento impugnato. Tuttavia, tale copia era redatta esclusivamente in lingua tedesca. Sebbene il deposito di per sé adempisse alla formalità prescritta, la Corte ha sollevato un dubbio fondamentale: è sufficiente la sola versione in tedesco per un giudizio che si svolge a Roma, davanti alla massima istanza della giurisdizione nazionale?
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione non è entrata nel merito della controversia sull’indennità di esproprio. La sua attenzione si è concentrata interamente sulla questione procedurale legata alla lingua dell’atto. I giudici hanno richiamato la normativa speciale che regola l’uso della lingua tedesca nei procedimenti giudiziari nella Provincia di Bolzano, ovvero gli articoli 25 e 26 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.
Sulla base di tale normativa, la Corte ha stabilito che, per poter procedere con l’esame del ricorso, era indispensabile acquisire una copia del provvedimento impugnato anche in lingua italiana. L’assenza di una versione italiana dell’atto impediva di fatto alla Corte di svolgere la propria funzione di controllo di legittimità. Di conseguenza, il Collegio ha ritenuto necessario sospendere il giudizio per sanare questa mancanza.
Le Conclusioni: Rinvio e Acquisizione degli Atti
L’ordinanza si conclude con una decisione interlocutoria ma chiara: la Corte ha disposto il rinvio della trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Contestualmente, ha dato mandato alla propria cancelleria di fare formale richiesta alla cancelleria della Corte di Appello di Trento – Sezione di Bolzano per ottenere la trasmissione di una copia in lingua italiana dell’ordinanza impugnata. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: il rispetto delle regole procedurali, incluse quelle linguistiche, è un presupposto indispensabile per l’accesso alla giustizia e per il corretto esercizio della giurisdizione, prevalendo su qualsiasi valutazione di merito fino a quando l’irregolarità non viene sanata.
È sufficiente depositare in Cassazione la copia di un provvedimento in lingua tedesca emesso dalla Sezione distaccata di Bolzano?
No. Secondo l’ordinanza, sebbene il deposito della copia soddisfi formalmente l’art. 369 c.p.c., per i procedimenti davanti alla Corte di Cassazione è necessario acquisire anche la copia in lingua italiana del provvedimento, in base alla normativa specifica (d.P.R. n. 574/1988).
Cosa accade se un provvedimento impugnato viene depositato solo nella lingua originale (tedesca) e non in italiano?
La Corte di Cassazione non può procedere alla trattazione del merito del ricorso. Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo e ordina alla propria cancelleria di richiedere la copia del provvedimento in lingua italiana alla cancelleria del giudice che lo ha emesso.
Qual è la base normativa citata dalla Corte per richiedere la versione italiana del provvedimento?
La Corte fonda la sua decisione sugli articoli 25 e 26 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, che disciplinano l’uso delle lingue nei procedimenti giudiziari nella Provincia Autonoma di Bolzano.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23362 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23362 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/08/2025
sul ricorso 19095/2021 proposto da:
NOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
PROVINCIA RAGIONE_SOCIALE BOLZANO rappresentata e difesa NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della CORTE DI APPELLO di TRENTO, SEZ. DIST. DI BOLZANO n. 5/2021 depositata il 08/01/2021.
Uudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Cons. Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ impugnata per cassazione la sopra riportata ordinanza, pronunciata dalla Corte di appello di Trento -Sezione distaccata di Bolzano nel contenzioso che ha opposto l’odierno ricorrente NOME COGNOME alla Provincia autonoma di Bolzano in merito all’indennità dovuta da quest’ultima per l’espropriazione di alcune aree già di proprietà del ricorrente da destinarsi a lavori di sistemazione stradale.
Il provvedimento impugnato è stato redatto in lingua tedesca e le formalità prescritte dall’art. 369 cod. proc. civ. sono state adempiute mediante il deposito di copia di esso solo in lingua tedesca, non constando dagli atti del processo che insieme a detta copia -il cui deposito soddisfa la prescrizione dell’art. 369 cod. proc. civ. -sia stata depositata anche una copia del provvedimento impugnato in lingua italiana.
Si rende di conseguenza necessario, visti gli artt. 25 e 26 d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, procedere all’acquisizione di copia del provvedimento impugnato in lingua italiana, mandando la cancelleria perché ne faccia richiesta alla cancelleria del pronunciante e disponendo perciò il rinvio della trattazione del ricorso a nuovo ruolo.
P.Q.M.
Manda la cancelleria perché provveda a richiedere alla cancelleria della Corte di Appello di Trento -Sez. distaccata di Bolzano la trasmissione di copia in lingua italiana dell’ordinanza n. 5/2021 depositata il giorno 8.1.2021.
Rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione ci-