Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 282 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 282 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/01/2025
Oggetto:
Marchio
Provvedimenti
impugnabili
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5303/2024 R.G. proposto da ,
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Bolzano depositata il 13 dicembre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Bolzano, depositata il 13 dicembre 2023, di reiezione del suo reclamo volto alla riforma dell’ordinanza del locale
Tribunale, che aveva dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso con cui aveva chiesto, ai sensi degli artt. 126, 129-131 c.p.i. e 700 cod. proc. civ., disporsi l’inibitoria della commercializzazione di prodotti, della pubblicizzazione e comunque di qualsivoglia uso dei marchi in capo a RAGIONE_SOCIALE in ragione della titolarità di un marchio anteriore, fissarsi una penale per ogni violazione dell’inibitoria e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento, nonché disporsi la pubblicazione dell’ordinanza cautelare su un quotidiano a tiratura nazionale, a cura e spese della resistente;
-dall’esame dell’ordinanza impugnata si evince che il giudice di prime cure aveva fondato la sua decisione sul fatto che, al momento della proposizione del ricorso, la resistente aveva rimosso il marchio vantato dalla ricorrente dal proprio sito e che non vi erano elementi di prova in ordine al persistente utilizzo del marchio da parte della resistente medesima o alla sussistenza di un pericolo di un nuovo utilizzo illecito del marchio da parte di quest’ultima;
tale ordinanza ha confermato la decisione reclamata in ragione della ritenuta insussistenza del requisito del periculum in mora ;
il ricorso è affidato a due motivi;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE
-le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-va preliminarmente osservato che nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti cautelari, a seguito delle modifiche di cui all’art. 2, terzo comma, lett. e bis, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., nella l. 14 maggio 2005, n. 80 (così come nel precedente), contro i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito emessi ante causam ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ., non è proponibile il ricorso per
cassazione, neanche ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto tali provvedimenti sono privi di stabilità e inidonei al giudicato (così Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2019, n. 6039; Cass., Sez. Un., 28 dicembre 2007, n. 27187);
il medesimo principio trova applicazione anche qualora, come nel caso in esame, il provvedimento reso in sede cautelare neghi la tutela richiesta dal ricorrente, partecipando dei medesimi caratteri di provvisorietà e di inidoneità al giudicato;
tale principio non soffre eccezione neanche con riferimento alla statuizione del giudice cautelare relative alle spese del procedimento, le quali possono essere oggetto di sindacato nel corso del relativo giudizio di merito ovvero, qualora il soccombente non intenda iniziare tale giudizio, in sede di opposizione al precetto intimato, o all’esecuzione iniziata, sulla base dell’ordinanza (cfr. Cass. 1° marzo 2019, n. 6180; Cass. 28 giugno 2017, n. 16259);
per le suindicate considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
-va disattesa la domanda avanzata dalla controricorrente per ottenere la condanna della ricorrente per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., atteso che l’impugnazione in esame non risulta costituire un uso improprio della facoltà processuale della parte di ricorrere per cassazione, quanto piuttosto una argomentata, benché infondata, critica alla tesi nega la ricorribilità per cassazione delle ordinanze di rigetto dei ricorsi per provvedimenti cautelari anche solo limitatamente al capo relativo alle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in
complessivi euro 6.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 dicembre 2024.