Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27790 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 27790  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28058/2022 R.G. proposto da :
COMUNE POMARICO, difeso dall’avvocato COGNOME
-ricorrente-
 contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MATERA n. 282/2022 depositata il 14/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del  25/09/2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di  Matera  avverso  un  verbale  di  contestazione  per  violazione  del codice della  strada  elevato  dal  Comune  di  Pomarico.  Il  Giudice  di Pace  ha  accolto  il  ricorso  per  violazione  dell’art.  61  l.  120/2010 («agli enti locali è consentita l’attività di accertamento strumentale
delle violazioni  al decreto legislativo  n.  285  del  1992 soltanto mediante  strumenti  di  loro proprietà o da  essi acquisiti  con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso »)
Il  Comune  proponeva  appello  dinanzi  al  Tribunale  di  Matera, depositando in quella sede il contratto di noleggio a canone fisso. L ‘ appellata eccepiva l’inammissibilità della produzione documentale. Il Tribunale, con la sentenza in epigrafe ha rigettato l’appello.
Ricorre in cassazione il Comune con un motivo. La società RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c. Si sostiene che il Tribunale ha errato nel dichiarare inammissibile ex art. 345 c.p.c., la produzione in appello del contratto di noleggio dell’autovelox, applicando la norma relativa al rito ordinario anziché quella prevista per il rito del lavoro (art. 437 c.p.c.). Si evidenzia che l’art. 437 c.p.c. consente al giudice di ammettere, anche d’ufficio, nuovi mezzi di prova qualora li ritenga indispensabili ai fini della decisione.
Il motivo di ricorso è accolto.
La controversia, relativa a opposizione a sanzione per violazione del codice della strada, è soggetta al rito del lavoro in forza dell’art. 7 d.lgs. 150/2011, come ribadito da questa Corte con le pronunce nn.  7364/2022  e  14304/2022.  Di  conseguenza,  la  norma  che disciplina l’ammissione di nuove prove in appello è l’art. 437 co. 2 c.p.c., non l’art. 345 c.p.c.
A  differenza  della  norma  sul  rito  ordinario,  l’art.  437  c.p.c. conferisce  al  giudice  il  potere  di  ammettere,  anche  d’ufficio,  le prove  che  ritenga  indispensabili  per  la  decisione,  a  prescindere dalla negligenza della parte nel non averle prodotte in primo grado (Cass. SU 10790/2017).
Il  Tribunale ha fondato il diniego di ammissione in appello della produzione documentale su un presupposto irrilevante (la necessità di giustificare il ritardo).
-La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia al Tribunale di Matera, in persona di  diverso  magistrato,  anche  per  la  liquidazione  delle  spese  del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  il  ricorso,  cassa  la  sentenza  impugnata  in relazione al motivo accolto, rinvia al Tribunale di Matera, in persona di  diverso  magistrato,  anche  per  la  liquidazione  delle  spese  del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 25/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME