Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27792 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 27792  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28616/2022 R.G. proposto da :
COMUNE DI POMARICO, difeso dall’avvocato COGNOME
-ricorrente-
 contro
BITETTI COGNOME
-intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MATERA n. 341/2022 depositata il 26/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Matera avverso un verbale di contestazione per violazione del codice della strada elevato dal RAGIONE_SOCIALE di Pomarico. Il Giudice di Pace ha accolto il ricorso. Il Tribunale di Matera ha confermato la decisione, con  motivazione  che  si  fonda  sulla  mancata  prova,  da  parte  del
RAGIONE_SOCIALE,  del  titolo  di  acquisto  o  detenzione  dell’apparecchiatura elettronica utilizzata per la rilevazione dell’infrazione.
Ricorre in cassazione il RAGIONE_SOCIALE con un motivo. È rimasta intimata NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c. Si sostiene che il Tribunale ha errato nel dichiarare inammissibile ex art. 345 c.p.c. la produzione in appello del contratto di noleggio dell’autovelox, applicando la norma relativa al rito ordinario anziché quella prevista per il rito del lavoro (art. 437 c.p.c.). Si evidenzia che l’art. 437 c.p.c. consente al giudice di ammettere, anche d’ufficio, nuovi mezzi di prova qualora li ritenga indispensabili ai fini della decisione.
Il ricorso è accolto.
La controversia, relativa a opposizione a sanzione per violazione del codice della strada, è soggetta al rito del lavoro in forza dell’art. 7 d.lgs. 150/2011, come ribadito da questa Corte con le pronunce nn.  7364/2022  e  14304/2022.  Di  conseguenza,  la  norma  che disciplina l’ammissione di nuove prove in appello è l’art. 437 co. 2 c.p.c., non l’art. 345 c.p.c.
A  differenza  della  norma  sul  rito  ordinario,  l’art.  437  c.p.c. conferisce al giudice il potere di ammettere, anche d’ufficio, le prove che  ritenga  indispensabili  per  la  decisione,  a  prescindere  dalla negligenza della parte nel non averle prodotte in primo grado (Cass. SU 10790/2017).
Il  Tribunale ha fondato il diniego di ammissione in appello della produzione documentale su un presupposto irrilevante (la necessità di giustificare il ritardo).
-La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia al Tribunale di Matera, in persona di  diverso  magistrato,  anche  per  la  liquidazione  delle  spese  del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia al Tribunale di Matera, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 25/09/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME