Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4978 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4978 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24094/2022 R.G. proposto da:
Sed NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME ;
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE;
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE; -resistenti- avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 3384/2022, pubblicata il 2 marzo 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME proponeva opposizione ex artt. 22 ss. L. n. 689/1981 avverso una serie di ordinanze-ingiunzioni emesse dal Prefetto di
RAGIONE_SOCIALE per presunti accessi non autorizzati in corsie preferenziali e ZTL, contestati con riferimento al veicolo targato TARGA_VEICOLO.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE‘opposizione il Sed deduceva, fra gli altri motivi, l’ insussistenza oggettiva RAGIONE_SOCIALE‘illecito, essendo il veicolo munito di regolare licenza taxi con carta di circolazione e conseguente diritto di accesso.
Il Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 15422/2019, rigettava l’opposizione. In particolare, il giudicante richiamava la giurisprudenza amministrativa, secondo cui, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe cooperative RAGIONE_SOCIALE lavoro operanti nel servizio taxi (ipotesi ricorrente nel caso in esame), sussiste l’obbligo di garantire la coincidenza tra il soggetto titolare RAGIONE_SOCIALEa licenza e quello avente la disponibilità giuridica del veicolo, imponendosi pertanto l’annotazione, nella carta di circolazione, RAGIONE_SOCIALEa titolarità o comunque RAGIONE_SOCIALEa disponibilità (anche in forma di usufrutto) del mezzo in capo alla cooperativa.
Nel caso di specie, secondo il Giudice di pace, il ricorrente non aveva fornito la prova RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto aggiornamento RAGIONE_SOCIALEa carta di circolazione in conformità alla disciplina richiamata, non avendo provveduto a produrre in giudizio il documento comprovante l’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di trasferimento del mezzo in capo alla cooperativa.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Sed, il quale depositava nel grado la carta di circolazione aggiornata, precisando che la mancata RAGIONE_SOCIALE in primo grado era dovuta a un mero errore materiale; evidenziava che l’annotazione RAGIONE_SOCIALE‘usufrutto a favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE era stata fatta in data antecedente ai fatti contestati.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 3384/2022, dopo avere disposto in via preliminare l’espunzione RAGIONE_SOCIALEa copia RAGIONE_SOCIALEa carta di circolazione in quanto prodotta dall’appellante solo in grado di appello, nonostante il documento fosse già esistente al momento RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del giudizio in primo grado, rigettava il gravame.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE hanno depositato un mero atto di costituzione al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione RAGIONE_SOCIALEa causa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 370, comma 1, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, D.lgs. n. 150/2011, degli artt. 111, co. 6 Cost., degli artt. 132 n. 4 e 118 c.p.c.
Il ricorrente sostiene che la RAGIONE_SOCIALE in appello RAGIONE_SOCIALEa carta di circolazione aggiornata , contenente l’annotazione richiesta, era da ritenersi ammissibile, siccome da considerarsi indispensabile ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa causa, requisito rispetto al quale il Tribunale aveva omesso ogni valutazione.
Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 437 co. 2 c.p.c., in relazione alla indispensabilità del mezzo di prova prodotto in appello dal ricorrente.
Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, co. 1 e art. 5 L. n. 21/1992, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, co. 11 D. lgs. n. 150/2011 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 L. n. 689/1989 , avuto riguardo all’inammissibile inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere
probatorio e all’ omesso rilievo RAGIONE_SOCIALEa mancata deduzione e prova da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE dei fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEe proprie pretese.
4. Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento RAGIONE_SOCIALEe censure di cui ai restanti motivi.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, formatasi in relazione al rito del lavoro in grado d’ appello (applicabile alle controversie previste dall’articolo 22 RAGIONE_SOCIALEa legge 24 novembre 1981, n. 689), costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass. S.U. 4/05/2017 n. 10790; Cass. n. 16358/2024; Cass. n. 16646/2025).
Il Tribunale, in contrasto con tale principio, ha ritenuto la RAGIONE_SOCIALE, operata dal ricorrente nel grado e riferita alla carta di circolazione, inammissibile a priori , sulla base RAGIONE_SOCIALEa sola considerazione RAGIONE_SOCIALEa preesistenza del documento già al momento RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del giudizio in primo grado, senza minimamente indagare in ordine alla sua (possibile) indispensabilità nel senso sopra indicato.
5. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto con riferimento al primo motivo (assorbiti i restanti) e la sentenza va cassata con rinvio al giudice del merito affinché valuti l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta dalla parte in appello secondo il criterio RAGIONE_SOCIALEa indispensabilità RAGIONE_SOCIALEa prova, provvedendo, altresì, alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in persona di altro magistrato, anche per la regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte suprema di cassazione, il 9 dicembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME