Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4984 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4984 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26260/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME ;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata- avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 5276/2022, pubblicata il 6 aprile 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME proponeva opposizione ex artt. 22 ss. L. n. 689/1981 avverso una serie di ordinanze-ingiunzioni emesse dal Prefetto di RAGIONE_SOCIALE per presunti accessi non autorizzati in corsie preferenziali e ZTL, contestati con riferimento al veicolo targato TARGA_VEICOLO.
A sostegno dell’opposizione, la COGNOME deduceva, fra gli altri motivi, l’insussistenza dell’illecito, essendo il veicolo munito di regolare licenza taxi con carta di circolazione e conseguente diritto di accesso. Il Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 24505/2019, rigettava l’opposizione.
In particolare, detto giudice rilevava, sulla base della documentazione in atti prodotta dall’Amministrazione resistente, che il veicolo era stato estromesso dalla c.d. ‘lista bianca’ per omessa vidimazione quinquennale della licenza taxi, risultando abilitato al transito sino al 22 gennaio 2018 e nuovamente a far data dal 24 aprile 2018, con conseguente insussistenza del titolo autorizzativo nel periodo di commissione delle violazioni contestate.
Avverso tale sentenza proponeva appello NOME COGNOME, deducendo che il giudice di primo grado avrebbe dovuto esaminare nel merito il rapporto sanzionatorio e così annullare le ordinanze, atteso che il conducente del veicolo sanzionato era titolare di licenza taxi regolarmente rinnovata, con conseguente legittimazione al transito nelle corsie riservate ai mezzi pubblici e nelle zone a traffico limitato. A supporto della deduzione chiariva che nel giudizio di primo grado era stato depositato, per mero errore materiale, un duplicato della licenza taxi, mentre il rinnovo quinquennale era stato regolarmente effettuato in data 4 agosto 2017; depositava, quindi, in appello il documento regolarmente rinnovato.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 5276/2022, rigettava l’appello. In particolare, osservava che agli atti esisteva esclusivamente una copia di licenza rilasciata in data 24 aprile 2018, successivamente alle violazioni accertate; quanto alla licenza rilasciata in data 4 agosto 2017, il Tribunale rilevava che la stessa appellante aveva ammesso
che il documento non era stato depositato in primo grado per mero errore materiale, il che comportava l’ inammissibilità della sua produzione in grado d’appello, trattandosi di documento che avrebbe potuto , per l’appunto, essere tempestivamente prodotto nel giudizio di primo grado.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di due motivi, illustrati da memoria.
La RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si prospetta la violazione ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Error in procedendo – Erronea espunzione dal fascicolo processuale del documento n. 3 prodotto in appello in applicazione dell’art. 345 e violazione dell’art. 6 D.lgs. n. 150/2011 -Omessa valutazione circa la natura indispensabile ai fini della decisione del documento 437, comma 2, c.p.c.
Il ricorrente sostiene che la produzione in appello della licenza, riferita al periodo in contestazione, era ammissibile, in quanto da considerarsi prova indispensabile ai fini della decisione della causa, requisito rispetto al quale il Tribunale non aveva operato alcuna valutazione, limitandosi solo a rilevare la tardività (e, quindi, l’inammissibilità) della produzione di detto documento .
Con il secondo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 11, co. 1, art. 5 Legge 21/1992, dell’art. 2697 c.c. e art. 6, comma 1, D. Lgs. n. 150/2011 -inversione dell’onere probatorio -Omesso rilievo della mancata deduzione e prova da parte della RAGIONE_SOCIALE dei fatti costitutivi delle proprie pretese.
Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento dell a censura di cui al secondo motivo.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, formatasi in relazione al rito del lavoro in grado d’appello (applicabile alle controversie previste dall’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689), costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass. S.U. 4/05/2017 n. 10790; Cass. n. 16358/2024; n. 16646/2025).
Il Tribunale, in contrasto con tale principio, ha ritenuto la produzione sopravvenuta in grado di appello della copia della licenza inammissibile a priori , sulla base della sola considerazione che il documento avrebbe potuto essere prodotto già nel giudizio di primo grado, senza minimamente indagare in ordine alla sua indispensabilità nel senso sopra indicato.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio al giudice del merito affinché valuti l’ammissibilità della documentazione prodotta dalla parte in appello secondo il criterio della (possibile) indispensabilità della prova, provvedendo, altresì, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in persona di altro
magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 9 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME