Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32377 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32377 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22523/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall ‘ AVV_NOTAIO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge;
-ricorrenti – contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-controricorrente –
NOME NOME e NOME NOME
-controricorrenti – nonché contro
NOME NOME COGNOME, NOME TERESINA, NOME, NOME EMILIO
-intimati –
avverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di CATANZARO n. 504/2023 depositata il 21/04/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal
Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedevano dichiararsi l’inefficacia del precetto intimato da NOME COGNOME, per il pagamento della somma di € 5.336,21 oltre accessori, in forza di una cambiale insoluta e protestata, eccependo: a) l’inidoneità del titolo a legittimare l’azione esecutiva; b) il rilascio della cambiale a mero titolo di garanzia per l’adempimento di una diversa obbligazione assunta con scrittura privata del 17 marzo 2011; c) l’integrale e tempestivo adempimento e conseguente estinzione dell’obbligazione; d) la prescrizione dell’azione.
Costituitosi, lo COGNOME chiedeva il rigetto della domanda.
Riassunta la causa – interrotta a seguito del decesso del convenuto – nei confronti dei suoi eredi, il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 1031/2020, rigettava l’opposizione, ritenendo non provate le eccezioni degli opponenti.
Avverso tale decisione proponevano appello i COGNOME, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’accordo di riempimento intercorso tra le parti e l’erronea esclusione della prova dell’estinzione del debito.
Si costituiva NOME COGNOME, erede di NOME, chiedendo il rigetto del gravame, mentre gli altri coeredi rimanevano contumaci.
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 504/2023, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile, perché nuovo, il motivo relativo al patto di riempimento e infondato quello concernente la prova dell’adempimento, non avendo l’appellante depositato i fascicoli del primo grado contenenti gli elementi probatori richiamati.
Avverso la sentenza della corte territoriale hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Hanno resistito con un unico controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME: la prima chiedendo la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza del ricorso; mentre gli altri due chiedendo dichiararsi la loro carenza di legittimazione passiva con conseguente estromissione dal presente giudizio di legittimità.
Non hanno svolto difese le altre parti intimate: NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.
Il Difensore della parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., insistendo per l’accoglimento del ricorso e contestando la richiesta di estromissione per carenza di legittimazione passiva sollevata dai controricorrenti NOME e NOME COGNOME.
La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata inammissibile la richiesta di estromissione per carenza di legittimazione passiva, formulata in sede di controricorso da COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Vero è che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., Cass. n. 7517/2011; nonché, tra le più risalenti, Cass. n. 13571/2006 e, tra le più recenti, Cass. n. 18494/2025), «In tema di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio, il ricorso per riassunzione ad opera della parte non colpita dall’evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti dei chiamati all’eredità, è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica, se questi riveste la qualità di successore universale della parte deceduta ex art. 110 cod. proc. civ.; pertanto, il chiamato all’eredità, per il solo fatto di
aver ricevuto ed accettato la predetta notifica, non assume la qualità di erede, ma ha l’onere di contestare, costituendosi in giudizio, l’effettiva assunzione di tale qualità ed il conseguente difetto di legitimatio ad causam , così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la predetta riassunzione».
Ma è anche altrettanto vero che questa Corte (Cass. n. 7517/2011, sopra citata) ha già avuto modo di precisare che: «Tuttavia tale eccezione, in ragione della sua natura sostanziale, introduce questione che va risolta nel merito e quindi non può essere denunciata per la prima volta con il ricorso per cassazione».
In definitiva, il difetto di legittimazione passiva, eccepito in sede di controricorso da COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentando una questione di merito, avrebbe dovuto essere eccepito per l’appunto nel giudizio di merito e, per di più e in ogni caso, mediante ricorso incidentale, davanti a questa Corte. Poiché ciò non è avvenuto neppure potendo qualificarsi quale ricorso incidentale il controricorso degli COGNOME, per evidente difetto degli elementi di cui all’art. 366 cod. proc. civ. – la richiesta deve essere dichiarata inammissibile.
Ciò posto, NOME COGNOME e NOME COGNOME articolano in ricorso tre motivi. Precisamente:
con il primo motivo denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.: «violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 112 cpc e la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 comma 2, n. 4 cpc», nella parte in cui la corte territoriale ha rilevato la novità del primo motivo di appello, in violazione del principio di interpretazione complessiva della domanda. Osservano infatti che tale questione era già implicitamente contenuta nell’opposizione originaria, poiché desumibile dalla scrittura privata del 17 marzo 2011;
con il secondo motivo denunciano, ai sensi degli artt. 360, comma 1, nn. 4 e 5 cod. proc. civ.: «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 comma 2, n. 4 cpc, e degli artt. 115 e 116 cpc», nonché
«vizio di motivazione», nella parte in cui la corte territoriale ha, da un lato, dichiarato inammissibile il primo motivo d’appello poiché «nuovo» e, dall’altro lato, perché «meramente reiterativo» delle argomentazioni svolte in primo grado, incorrendo in contraddittorietà della pronuncia. Sostengono la mera apparenza della motivazione, per essersi la corte territoriale limitata a confermare la pronuncia del giudice di primo grado, senza esaminare i documenti prodotti in atti (in particolare, la scrittura privata del 17 marzo 2011, testualmente riportata nell’atto d’appello; e le diffide del giugno-luglio 2011, prodotte in giudizio).
– con il terzo motivo denunciano, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.: «vizio di motivazione, in relazione all’art. 347 c.p.c., all’art. 168 cpc, all’art. 58 c.p.c. all’art. 72 disp. att. c.p.c.», nella parte in cui la corte territoriale ha deciso la causa senza esaminare il materiale probatorio acquisito nel fascicolo d’ufficio, ritenendo onere di parte appellante produrre il proprio fascicolo di parte. Richiamando i precedenti di questa Corte (Cass. n. 4835/2023; n. 2461/2019; n. 8377/2009), deducono che, poiché i documenti richiamati erano custoditi nel fascicolo d’ufficio, il giudice d’appello aveva il poteredovere di esaminarli, secondo il principio di non dispersione della prova e dell’affidamento della parte nell’integrale trasmissione del fascicolo ad opera della cancelleria.
Il ricorso è infondato.
3.1. Infondato è il primo motivo.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la corte territoriale ha correttamente e adeguatamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto la novità del primo motivo di appello.
Invero, la corte territoriale, in relazione al primo motivo di appello, quanto al c.d. patto di riempimento, ha osservato che: a) in sede di atto di citazione in opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. (pedissequamente riprodotto nel ricorso per la riassunzione del processo interrotto) i COGNOME nulla avevano rilevato in
riferimento a detto patto ed alla sua inosservanza; b) l’art. 345 cod. proc. civ. pone il divieto di nova , che riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le nuove contestazioni, cioè quelle contestazioni che, non esplicate in primo grado, abbiano comunque l’effetto di modificare il tema di indagine, trasformando il giudizio di appello da un giudizio di mera revisione del giudizio di primo grado in un nuovo giudizio ed alterando la parità delle parti (esponendo l’altra parte all’impossibilità di chiedere l’assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell’avversario).
Tanto affermando, la corte territoriale non è affatto incorsa nel vizio denunciato, in quanto dal giudizio di merito non è affatto emerso: né che in sede di giudizio di primo grado era stata formulata una eccezione relativa all’asserito patto di riempimento del titolo cambiario; né che su detta eccezione sia stata svolta alcuna attività istruttoria. È invece emerso dal giudizio di merito che le richieste probatorie dell’odierna ricorrente sono state ritenute inammissibili perché articolate dopo il termine perentorio di cui all’art. 183, comma 6, cod. proc. civ., trattandosi di giudizio non soggetto a sospensione feriale.
3.2. Inammissibile è il terzo motivo.
Questa Corte ha avuto modo di precisare che: «In virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti; ne consegue che è onere della parte dedurre quella incolpevole mancanza (ove ciò non risulti in maniera palese anche in assenza della parte e di una sua espressa segnalazione in tal senso) e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove risulti
l’involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione» (così Cass. n. 10224/2017, che ha affermato il principio in fattispecie, nella quale, dopo il ritiro del fascicolo da parte del c.t.u., l’appellante non ne aveva dedotto l’incolpevole mancanza all’udienza di precisazione delle conclusioni, come era suo onere ai fini dell’esercizio della facoltà del relativo ritiro ex art. 169, comma 2, c.p.c. e dell’assolvimento del successivo onere di sua restituzione unitamente alla comparsa conclusionale, con conseguente preclusione del rilievo officioso di detta mancanza ai fini della ricostruzione del fascicolo).
Orbene, nel caso di specie, dal giudizio di merito non risulta che la parte, assolvendo detto onere, abbia dedotto «quella incolpevole mancanza». Al riguardo occorre qui ribadire che il giudice, salvo che ricorra l’ipotesi di cui sopra, è tenuto a decidere la causa sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione.
D’altronde, parte ricorrente si duole che la corte territoriale ha reso sentenza senza ricognizione del contenuto oggettivo del materiale probatorio contenuto nel fascicolo di ufficio e per aver ritenuto presenti nel fascicolo di parte documenti e sentenze dichiaratamente allegati al fascicolo di ufficio.
Senonché, il contenuto del fascicolo di parte è e rimane distinto da quello del fascicolo di ufficio, sicché inutilmente parte ricorrente pretende di rinvenire il primo nel secondo. Solo per completezza va aggiunto che parte ricorrente neppure argomenta – e tanto meno esplicita in ricorso, con adeguata riproduzione dei passaggi degli atti processuali relativi alle circostanze – che, nella specie, sia avvenuto diversamente.
Ne consegue l’inammissibilità della censura.
3.3. Il secondo motivo resta assorbito per effetto dell’inammissibilità del terzo.
Al rigetto del ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME consegue la condanna dei predetti, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente NOME COGNOME (dovendosi compensare le spese con riguardo ai resistenti NOME COGNOME e NOME COGNOME a motivo della inammissibile richiesta di estromissione dagli stessi proposta in ricorso), nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315).
P. Q. M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
compensa le spese processuali tra parte ricorrente ed i resistenti NOME e NOME COGNOME;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della resistente NOME COGNOME, delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 2.400 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;
-ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dei ricorrenti (sempre in via tra loro solidale) al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 -bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2025, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente NOME COGNOME