Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3918 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3918 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12737 R.G. anno 2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliata presso l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliata presso l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 710/2019 depositata l’11 febbraio 2019 della Corte di appello di Napoli.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2023
dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 21 aprile 2016 il Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE, successivamente fallita, ha condannato RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ─ ora RAGIONE_SOCIALE dottRAGIONE_SOCIALE ─ al pagamento della somma di euro 882.871,89, a titolo di corrispettivo per forniture di medicinali eseguite dal marzo al maggio 2011: somma maggiorata degli interessi di cui all’art. 5 d.lgs. n. 232/2002. Il Tribunale ha pure dichiarato l’autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce ai documenti di trasporto relativi alle forniture eseguite nei mesi di aprile e di maggio 2011, dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata da RAGIONE_SOCIALE, che era diretta ad ottenere la condanna di controparte al pagamento dell’importo di euro 38.125,04, e rigettato la domanda al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta dalla predetta società.
Con sentenza pubblicata l’11 f ebbraio 2019 la Corte di appello di Napoli ha respinto il gravame proposto avverso la sentenza di primo grado.
Ricorre per cassazione, con tre motivi, RAGIONE_SOCIALE. Resiste con controricorso il fallimento di RAGIONE_SOCIALE, il quale ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
─ Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c.. Sostiene la ricorrente che non si sarebbero potuti considerare quali «nuovi» documenti le copie degli assegni già prodotte «nella loro unitaria integrità, comprensiva delle parti anteriore e posteriore». In altri termini, secondo la ricorrente, non sarebbe inammissibile la produzione, in sede di gravame, della copia del verso dei predetti titoli: copia che non era stata oggetto di documentazione in primo grado.
Col secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c. . La censura investe il tema del disconoscimento, da parte del creditore, degli assegni già prodotti in primo grado. Si sostiene che il disconoscimento sarebbe irrituale, a fronte del principio per cui la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può essere affidato a clausole di stile e generiche, dovendo operarsi, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume che lo stesso differisca dall’originale.
Il terzo mezzo oppone la violazione dell’art. 2697 c.c. . Si deduce che, essendo stata fornita prova della dazione degli assegni, gravava sul creditore l’onere di provare il mancato incasso dei medesimi.
Il ricorso è inammissibile.
2 .1. La Corte di appello di Napoli ha anzitutto ritenuto tardiva la produzione, in appello, di copia del verso di una parte degli assegni che l’odierna ricorrente aveva asserito di aver consegnato alla creditrice RAGIONE_SOCIALE. Ha richiamato, al riguardo, il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, a prescindere dall’indispensabilità degli stessi, rilevando come, con riguardo alla impossibilità di produrre gli assegni nel giudizio di primo grado per causa non imputabile, «alcun elemento di prova stato prodotto dall’appellante a suffragio dei tentativi che assume di aver invano posto in essere presso gli istituti di credito onde ottenere quantomeno copia integrale completa del verso dei titoli di credito asseritamente consegnati in pagamento di una parte delle forniture per cui è causa».
Tali rilievi della Corte di merito risultano corretti in diritto, posto che la sentenza di primo grado è stata pronunciata allorquando l’art. 345, comma 3, c.p.c. era stato già modificato dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, il quale prevede, al comma 3, che il testo novellato « si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo
giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione ». In base alla disciplina sopravvenuta, dunque, l’acquisizione di nuovi documenti non poteva trovare fondamento giustificativo nella ritenuta indispensabilità dei medesimi.
Ciò posto, la ricorrente, col primo motivo, pare sostenere che dovesse ritenersi consentita la produzione di documenti già prodotti in copia, anche se non in entrambe le facciate: così si spiega l’affermazion e per cui andava considerata ammissibile «la produzione del medesimo documento (assegno bancario) nella sua unitaria integrità comprensivo delle parti anteriore e posteriore» (ricorso, pag. 10). A tal fine la società istante evoca una giurisprudenza secondo cui gli originali di documenti già acquisiti in copia agli atti del giudizio di primo grado non possono considerarsi nuovi mezzi di prova.
Ora, non è pacifico, presso questa Corte, se costituisca «nuova» produzione ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c. il deposito in originale di un documento la cui copia è stata prodotta nel giudizio di primo grado (per la negativa: Cass. 26 gennaio 2016, n. 1366; per l’affermativa : Cass. 18 novembre 2022, n. 34025). Il contrasto riguarda, tuttavia, l’ipotesi in cui la produzione abbia ad oggetto lo stesso documento, inteso nell’accezione classica di «cosa rappresentativa di un fatto giuridicamente rilevante»; nella fattispecie in esame si fa invece questione di elementi documentali diversi, in quanto il recto e il verso dell’assegno bancario non rappresentano il medesimo fatto, ma forniscono informazioni su fatti diversi ( l’ordine di pagamento, da un lato, le girate e l’incasso del titolo dall’altro) : e ciò ancorché siano riconducibili a un elemento materiale unitario (la cartula in cui consiste l’assegno) . La differenza dei fatti oggetto di rappresentazione impedisce alcuna assimilazione dei documenti che li incorporano, e osta a che la produzione di uno di essi (avente ad oggetto il recto dell’assegno ) possa equivalere a produzione d ell’altro (avente ad oggetto il verso dello stesso titolo). Ben si intende, allora, come la sorte processuale di
ciascuna di tali «cose rappresentative» sia segnata dalla tempestività dell’ acquisizione in giudizio delle medesime e che, in conseguenza, la produzione, nel rispetto dei termini di legge, della parte di un RAGIONE_SOCIALE scritto, da cui possono trarsi determinate informazioni, non valga a giustificare la produzione tardiva di altra parte di esso, che ne contenga altre.
Ebbene, il rilievo, posto a fondamento della decisione, secondo cui l’odierno ricorrente non aveva fornito la prova dell’ impossibilità di acquisire il documento completo presso la banca, onde produrlo in primo grado, non è stata impugnata specificamente. Tanto destina il mezzo di censura alla statuizione di inammissibilità (Cass. 3 luglio 2020, n. 13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 7 novembre 2005, n. 21490).
2.2. Il secondo motivo è pure inammissibile.
La ricorrente fa infatti questione del disconoscimento, a suo dire generico, della conformità delle copie degli assegni prodotte in appello agli originali. Si rileva, al riguardo, che a fronte di dell’inammissibilità della produzione dell e suddette copie – inammissibilità vanamente censurata col primo motivo di ricorso, come si è spiegato – il tema della conformità delle stesse agli originali risulta privo di decisività. Deve quindi farsi applicazione del principio, proprio di giurisprudenza risalente di questa Corte, per cui è inammissibile il motivo di ricorso che investe un punto della decisione impugnata privo del carattere di decisività (Cass. Sez. U. 16 ottobre 1972, n. 3081).
2.3. Il terzo motivo è parimenti inammissibile.
La società istante fonda la prova della dazione degli assegni sulla produzione documentale eseguita in appello (cfr. pag. 11 del ricorso per cassazione): produzione che la Corte di merito ha reputato inammissibile con statuizione che, come si è visto, non è stata efficacemente censurata.
In tal senso, pure il terzo mezzo evidenzia la propria carenza di
aderenza al decisum . D’altro canto, la deduzione dell’erronea applicazione del principio di distribuzione dell’onere probatorio si dimostra, nel caso in esame, non pertinente; infatti, l’istante si limita a lamentare di aver provato una data circostanza, ma la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 31 agosto 2020, n. 18092; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 17 giugno 2013, n. 15107).
– Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e deve disporsi condanna in favore dello Stato, essendovi stata ammissione al gratuito patrocinio del fallimento (art. 133 d.lgs. n. 115/2002).
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione