Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5681 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5681 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8827/2024 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– intimati – avverso la sentenza n. 1049/2023 del TRIBUNALE DI LUCCA, depositata il 12/10/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/2/2026 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 12/10/2023, il Tribunale di Lucca, decidendo quale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede penale (sentenza
6558/2022), ha condannato NOME COGNOME al risarcimento, in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, dei danni da questi ultimi subiti in conseguenza della commissione, da parte del COGNOME, del reato di ricettazione di taluni gioielli di proprietà delle controparti a queste ultime furtivamente sottratti nel dicembre del 2012;
a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha rilevato come, sulla base degli elementi istruttori complessivamente acquisiti al giudizio, fosse rimasta pienamente comprovata la proprietà, in capo alla COGNOME e al COGNOME, dei gioielli deAVV_NOTAIOi in giudizio, la cui materiale disponibilità era stata rinvenuta, dopo il furto denunciato dai proprietari, presso il titolare di un negozio ‘compro -oro’ che li aveva, a sua volta, incontestatamente acquistati dal COGNOME;
ciò posto, accertata l’illecita ricettazione di detti gioielli da parte del COGNOME, il Tribunale ha operato la liquidazione del danno subito degli attori nella complessiva misura di euro 3.000,00 oltre agli accessori di legge;
avverso la sentenza del Tribunale di Lucca, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;
NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno svolto difese in questa sede;
considerato che,
con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’att. 111, co. 5, Cost., nonché degli artt. 113, 115, 251, 252, co. 1, 253, 254 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente fondato l’accertamento della titolarità della proprietà dei gioielli d e quibus sulla base di atti privi di efficacia probatoria, con particolare riguardo ai verbali di sommarie informazioni e agli atti di indagine penale acquisiti senza il rispetto del contraddittorio delle parti, in tal modo, omettendo di rilevare il
mancato assolvimento, ad opera di controparte, dell’onere della prova ex art. 2697 c.c.;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come il giudice a quo abbia correttamente richiamato, al fine di valorizzare sul piano probatorio gli elementi del procedimento penale precedentemente celebrato a carico del COGNOME, il consolidato insegnamento della giurisprudenza del legittimità, ai sensi del quale, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove ‘atipiche’ (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (cfr. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 2947 del 01/02/2023, Rv. 667206 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 19521 del 19/07/2019, Rv. 654570 – 01);
da qui l’infondatezza dell’affermata violazione dei principi che governano l’istruzione probatoria del processo civile (nonché la conseguente infondatezza dell’affermata violazione del principio che impone all’attore di fornire la prova del proprio diritto), dovendo escludersi l’avvenuta violazione del principio del contraddittorio, avendo avuto tutte le parti la possibilità di discutere, nella pienezza del relativo contraddittorio, sugli elementi documentali ritualmente acquisiti nel giudizio civile;
con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 132, co. 1, n. 4 c.p.c., dell’art. 36, co. 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’artt. 230 c.p.c. (in relazione all’art.
360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per essersi il tribunale sottratto al necessario confronto con la sentenza penale di primo grado che aveva assolto il COGNOME dal reato contestatogli, nonché per essere incorso nel travisamento delle prove concernenti la dimostrazione della proprietà dei gioielli deAVV_NOTAIOi in giudizio, nella specie operata sulla base di procedimenti probatori viziati e inattendibili, in tal modo pervenendo all’elaborazione di una motivazione contraddittoria e sostanzialmente apparente;
il motivo è nel suo complesso infondato;
osserva preliminarmente il Collegio come debbano essere giudicate inammissibili tutte le argomentazioni elaborate dal ricorrente con riguardo alla contestata infedeltà della motivazione elaborata dalla corte d’appello rispetto ai contenuti delle fonti di prova acquisite nel corso del giudizio, dovendo trovare applicazione, sul punto, il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale deve ritenersi inammissibile l’evocazione del vizio concernente la violazione della norma di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c. attraverso il confronto della congruità della motivazione censurata con elementi tratti aliunde rispetto al solo testo elaborato dalla corte territoriale, in tal modo ponendosi in contrasto con i criteri sul punto indicati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di rilevabilità del carattere illogico o apparente della motivazione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 -01; Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629833 – 01);
quanto al contestato carattere apparente di detta motivazione, è appena è il caso di rilevare come il giudice a quo abbia correttamente proceduto alla valutazione degli elementi istruttori ritualmente acquisiti al giudizio, esprimendo in modo logicamente coerente le proprie osservazioni circa l’idoneità dimostrativa degli elementi esaminati (nella specie acquisiti al giudizio in modo giuridicamente rituale e corretto), consentendo la piena comprensione dell’ iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione assunta;
con riguardo al contestato travisamento delle prove acquisite, converrà osservare come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre nel solo caso di una ‘svista’ concernente il fatto probatorio in sé, e non già nella verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio (cfr. Sez. U, sentenza n. 5792 del 5/3/2024 (Rv. 670391 01), sì che deve ritenersi inammissibile il motivo d’impugnazione proposto in sede di legittimità attraverso il quale la parte sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (cfr., da ultimo, Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23/4/2024 Rv. 670888 – 01);
ne deriva che la censura in esame, lungi dal prospettare un effettivo e rilevante travisamento della prova, si risolve in una soggettiva rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, secondo un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità;
da ultimo, dev’essere rilevata l’inammissibilità della contestazione concernente il preteso mancato confronto della motivazione del giudice a quo con la sentenza assolutoria di primo grado pronunciata in sede penale (peraltro riformata in sede d’appello), trattandosi di una prospettata rivisitazione dei fatti di causa e degli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio, operata sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede di legittimità;
con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dall’art. 1226 c.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere il tribunale erroneamente liquidato il danno riconosciuto in capo alle controparti, senza l’indicazione di alcun criterio obiettivo o di elementi concreti della fattispecie, pervenendo, anche in
relazione a tale aspetto, all’elaborazione di una motivazione meramente apodittica;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come il giudice d’appello abbia proceduto alla liquidazione del danno subito dagli odierni intimati muovendo dalla preliminare determinazione del danno patrimoniale, nella specie identificato attraverso il raffronto del quantitativo dell’oro di proprietà degli odierni intimati venduto dal COGNOME al ‘compro -oro’ con il prezzo di mercato dell’oro usato, così pervenendo alla determinazione del danno patrimoniale sulla base di dati quantitativi univocamente determinati e obiettivamente controllabili;
allo stesso modo, dopo aver sottolineato come i beni sottratti avessero, non solo un valore economico, ma anche un valore affettivo per gli attori (« atteso che in alcuni casi si tratta di monili unici e antichi e la maggior parte di essi sono stati donati loro dai familiari » (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), il tribunale è pervenuto alla liquidazione di tale danno non patrimoniale, stimandolo in un importo sostanzialmente parametrato al valore economico dei beni sottratti (rispettivamente euro 1.700,00 ed euro 1.300,00) sulla base di una valutazione equitativa ancora una volta oggettivamente controllabile e non manifestamente incongrua;
sulla base di tale premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;
non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto difese in questa sede;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002 .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/02/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME