Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10630 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10630 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 12606-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 12/2020 della CORTE DI APPELLO di TRENTO, depositata il 15/01/2020;
udita la relazione della causa svolta in camera di AVV_NOTAIOiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 20.4.2016 COGNOME NOME evocava in giudizio COGNOME NOME e COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Trento invocando la dichiarazione di usucapione, in proprio favore, della proprietà di un immobile.
Si costituivano le convenute, resistendo alla domanda ed invocando, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’inesistenza di una servitù di passaggio a carico del bene oggetto della domanda principale di usucapione.
L’attrice spiegava allora reconventio reconventionis per l’accertamento dell’usucapione della servitù di passaggio pedonale e con mezzi meccanici già oggetto dell’ actio negatoria proposta in via riconvenzionale.
Con sentenza n.1117/2018 il Tribunale rigettava la domanda principale, dichiarava inammissibile la reconventio reconventionis ed accoglieva invece la domanda negatoria spiegata in via riconvenzionale dalle convenute.
Con la sentenza impugnata, n. 12/2020, la Corte di Appello di Trento rigettava il gravame proposto dall’originaria attrice avverso la decisione di prime cure, confermandola.
Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado COGNOME NOME, affidandosi a cinque motivi.
Resistono con controricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata dal AVV_NOTAIOigliere delegato ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza in camera di AVV_NOTAIOiglio, fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 c.p.c., ambo le parti hanno depositato memoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, rileva la Corte che nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il AVV_NOTAIOigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di AVV_NOTAIOiglio AVV_NOTAIOeguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (cfr. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 2024 depositata il 10.4.2024).
Sulla scorta di tale recentissima pronuncia (che ha giustificato la successiva riconvocazione del Collegio in camera di AVV_NOTAIOiglio e, inevitabilmente, lo slittamento della presente decisione), il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, autore della proposta di definizione ex art. 380 bis cpc, non versa in situazione di incompatibilità.
Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la falsa applicazione degli artt. 1140 e 1158 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’usucapione.
Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la falsa applicazione dell’art. 1144 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma,
n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente configurato una ipotesi di tolleranza, in realtà ininfluente ai fini del computo dei termini di maturazione dell’usucapione.
Con il terzo motivo, la parte ricorrente lamenta la falsa applicazione dell’art. 1167 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe AVV_NOTAIOiderato che, dal momento in cui le odierne controricorrenti erano divenute proprietarie del cespite oggetto di causa, avrebbero dovuto attivarsi per escludere dal suo possesso l’odierna ricorrente, interrompendo il termine di maturazione dell’usucapione.
Con il quarto motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 183 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto AVV_NOTAIOiderare che la domanda di usucapione di una servitù di passaggio a piedi sul fondo delle odierne controricorrenti era stata legittimamente proposta dall’odierna ricorrente, alla prima udienza di trattazione, come AVV_NOTAIOeguenza della domanda riconvenzionale spiegata dalle predette controricorrenti.
Con il quinto ed ultimo motivo, la parte ricorrente lamenta la falsa applicazione degli artt. 329 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che l’odierna ricorrente avesse prestato acquiescenza alla sentenza di prime cure, nella parte in cui la stessa aveva disatteso la domanda di usucapione del diritto di servitù.
Il primo, il secondo e il terzo motivo sono infondati.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n.
24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto, sulla base delle fotografie prodotte in atti e delle prove testimoniali, che i terreni oggetto della domanda di usucapione fossero stati usati promiscuamente da tutta la famiglia per accedere al lago, per svago e giochi (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata) e che il fatto che l’odierna ricorrente vi avesse piantato delle piante di kiwi, i cui frutti venivano comunque AVV_NOTAIOumati essi pure promiscuamente da tutti i familiari, non costituissero atto idoneo a dimostrare il possesso uti dominus, stante la sua non incompatibilità con il godimento promiscuo del bene di cui anzidetto (cfr. pag. 9 della sentenza).
Trattasi di motivazione non viziata da apparenza, né illogica, ma certamente idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830; su motivazione apparente v. anche SSUU n. 2767/2023 in motivazione).
Anche il quarto motivo si rivela infondato.
Viene criticata la statuizione con la quale la Corte di Appello ha rigettato anche la domanda di accertamento dell’usucapione di una servitù di passaggio, che l’odierna ricorrente aveva proposto per la prima volta dopo l’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Nell’attingere tale punto della decisione, la ricorrente sostiene che la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che la domanda in esame fosse autonoma rispetto a quella principale, di usucapione della piena proprietà del bene di cui si discute, senza AVV_NOTAIOiderare che, a fronte della domanda riconvenzionale di negatoria servitutis proposta dalle convenute, odierne controricorrenti, legittimamente l’attrice, odierna ricorrente, aveva a sua volta formulato reconventio reconventionis invocando l’accertamento dell’usucapione del diritto di passaggio.
La censura non si confronta adeguatamente con la ratio del rigetto, poiché la Corte distrettuale afferma che la domanda in esame sarebbe stata proposta soltanto dopo l’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e la ricorrente, senza contestare specificamente tale statuizione, si limita ad affermare che la reconventio reconventionis è ammissibile, ove proposta nel termine di cui all’art. 183, quinto comma, c.p.c., senza tuttavia offrire la dimostrazione che tale termine sia stato effettivamente rispettato.
La doglianza, di AVV_NOTAIOeguenza, difetta del necessario grado di specificità, poiché la Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da AVV_NOTAIOentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l’emenda dell’errore denunciato’ (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20181 del 25/07/2019, Rv.654876; cfr. anche Cass. Sez.1, Sentenza n. 2771 del 02/02/2017, Rv. 643715 e Cass. Sez.5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004, Rv. 569603).
Infondato è anche il quinto motivo.
Pur trattandosi di affermazione della Corte d’Appello oggettivamente inesatta, poiché l’odierna ricorrente aveva effettivamente impugnato la decisione di prime cure anche in relazione al capo con cui era stata accolta la domanda riconvenzionale di negatoria servitutis – come specificamente dimostrato dalla ricorrente a pag. 14 del ricorso, mediante la riproposizione testuale di stralcio della citazione in seconda istanza – si deve osservare che, una volta disatteso il quarto motivo di doglianza la censura diviene irrilevante.
L’inammissibilità, o comunque il rigetto, della censura relativa alla ritualità della proposizione della reconventio reconventionis di usucapione della servitù di passaggio, infatti, comporta la stabilità della
statuizione del giudice di merito, sul punto, e dunque l’irrilevanza della statuizione concernente la riconvenzionale di negatoria servitutis’.
La memoria depositata dalla ricorrente sostanzialmente ricalca il contenuto del ricorso, ma non si confronta con le argomentazioni poste a base della proposta di definizione.
Il ricorso va, pertanto, respinto, con AVV_NOTAIOeguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con AVV_NOTAIOeguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Con riferimento all’applicazione dell’art. 96 c.p.c. va data continuità al principio secondo cui ‘In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c.- codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente’ (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023, Rv. 668909).
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come per legge.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di AVV_NOTAIOiglio della Seconda