Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10638 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10638 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21090-2020 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nonchè contro
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
– intimati –
avverso la sentenza n. 219/2020 della CORTE DI APPELLO di MESSINA, depositata il 21/05/2020;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 18.11.2013 COGNOME NOME evocava in giudizio COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE innanzi il Tribunale di Patti, affermando di aver acquistato la proprietà di alcuni immobili, con scrittura privata del 1.10.1987, da COGNOME NOME; che detti beni erano formalmente intestati ad COGNOME NOME, moglie ed erede del suo dante causa, deceduto; di aver posseduto tali cespiti per oltre vent’anni e di averli quindi usucapiti; di aver appreso che i beni risultavano aggrediti da terzi, creditori della COGNOME; invocava dunque la dichiarazione di usucapione, in suo favore, del compendio immobiliare oggetto di causa.
Si costituivano i creditori iscritti, convenuti, in parte eccependo la loro estraneità al giudizio ed in parte resistendo alla domanda, mentre rimaneva contumace la COGNOME.
Con sentenza n. 45/2019 il Tribunale rigettava la domanda.
Con la sentenza impugnata, n. 137/2019, la Corte di Appello di Messina rigettava il gravame interposto dall’originaria attrice avverso la decisione di primo grado.
Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado COGNOME NOME, affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, spiegando a sua volta ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.
Le altre parti intimate non hanno svolto attività nel presente giudizio di legittimità.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata dal Consigliere delegato ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 c.p.c., la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1141, 1142, 1143, 2697 c.c., 115 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe, con motivazione omessa o insufficiente, ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’acquisto per usucapione dei fondi sia attraverso una erronea valutazione del materiale probatorio, sia attraverso la mancata considerazione del principio di non contestazione, sia attraverso l’omesso esame di fatti decisivi (cfr. ricorso pag. 9 e ss).
Il motivo è infondato.
Come costantemente affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (tra le varie, Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla
credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Nel caso in esame, la Corte d’Appello, con apprezzamento in fatto sulla base degli elementi istruttori in suo possesso, ha escluso l’esistenza di un possesso nel tempo attuale, laddove a pag. 9, condividendo il giudizio, espresso dal primo giudice, di insignificante valenza delle deposizioni testimoniali riguardanti fatti verificatisi negli anni 1980-1993, ha affermato che ‘ i testi non hanno riferito alcuna circostanza idonea ad evidenziare il mantenimento in capo alla COGNOME di un possesso attuale, tale non essendo la riferita presenza sui luoghi della medesima, accertata ogni tanto dal teste COGNOME oltre che da COGNOME NOME.
Come si vede, la motivazione a sostegno di tale ratio decisiva non risulta viziata da apparenza, né risulta manifestamente illogica, ed è senz’altro idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale dando atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del
07/04/2014, Rv. 629830, nonché su motivazione apparente v. Cass. SSUU 2767/2023 in motivazione).
A ciò aggiungasi che il vizio di motivazione è stato per espressa volontà del legislatore espunto dal novero di quelli denunziabili in sede di legittimità.
La memoria non offre ulteriori argomenti perché sostanzialmente ribadisce l’erronea valutazione delle prove da parte dei giudici di merito e poi insiste (v. pag. 5) sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo, che però in presenza di doppia conforme non è possibile denunziare in cassazione (cfr. art. 348 ter cpc nella versione applicabile ratione temporis).
Il rigetto del ricorso principale rende superfluo l’esame del ricorso incidentale, proposto in via subordinata.
L’esito del giudizio comporta la condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento in favore della parte controricorrente, delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Nulla invece per le altre parti rimaste intimate, in assenza di svolgimento di attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Con riferimento all’applicazione dell’art. 96 c.p.c. va data continuità al principio secondo cui ‘In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente
infondati, l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c.- codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente’ (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023, Rv. 668909).
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8.000 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cassa avvocati, ed agli esborsi, liquidati in € 200 con accessori tutti come per legge.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda