Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1459 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1459 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24388/2024 R.G. proposto da :
NOME COGNOME, difeso da ll’avvocato COGNOME NOME -ricorrente- contro
COGNOME NOME, NOME COGNOME, difesi da ll’avvocato COGNOME
-controricorrenti-
nonché contro
NOME COGNOME, difeso da ll’avvocato COGNOME -controricorrente-
nonché contro
NOME SABATO, COGNOME ANNA, COGNOME NOME, COGNOME SANDRO
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO COGNOME n. 909/2024 depositata il 24/10/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME assumeva di possedere dal 1980 in modo pubblico, pacifico e ininterrotto due appezzamenti di terreno provvedendo alla loro coltivazione e alla realizzazione di opere murarie. Nel 2008 egli conveniva dinanzi al Tribunale di COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per l’accertamento dell’usucapione ordinaria e speciale ex art. 1159 bis c.c. dei predetti terreni. I convenuti eccepivano di aver acquistato dai COGNOME con atto del 27/12/2006 un più ampio complesso immobiliare destinato ad attività agricola, composto da quattro particelle, comprendente anche le due oggetto di causa; precisavano che al momento dell’accesso sui fondi acquistati, le particelle in contestazione erano nella disponibilità dell’attore, il quale deteneva le chiavi del lucchetto apposto alla recinzione che le delimitava. I convenuti ottenevano la chiamata in causa dei loro autori NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, proponendo domanda subordinata di garanzia per evizione. I terzi chiamati deducevano che i due appezzamenti controversi, prima della vendita, erano detenute da NOME COGNOME, imprenditore agricolo, in forza di due contratti di locazione di sei anni decorrenti dal 1996. Il Tribunale, espletata l’istruttoria mediante prove testimoniali e c.t.u., rigettava la domanda. In ordine all’usucapione speciale, il Tribunale rilevava il difetto dei requisiti soggettivi e oggettivi, segnatamente l’assenza di allegazione e prova del carattere rustico dei fondi quali autonome unità produttive. In ordine all’usucapione ordinaria, il Tribunale rilevava la genericità delle deposizioni testimoniali e il difetto di prova certa circa la data di inizio del possesso, riconducibile al più al 1990, sicché alla data di notificazione della citazione (14/03/2008) non era decorso il ventennio; aggiungeva la carenza di prova rigorosa circa gli altri elementi costitutivi della fattispecie.
La Corte di appello ha rigettato il gravame. Svolta la premessa che la domanda di accertamento dell’usucapione, funzionale all’emanazione di una sentenza dichiarativa, impone che gli elementi costitutivi sussistano al momento della proposizione della domanda e che l’onere di allegazione e prova incombe sull’attore ex art. 2697 c.c., senza che assuma rilievo la difesa del convenuto proprietario (salvo riconoscimento espresso), la Corte territoriale ha disatteso la tesi dell’appellante secondo cui l’assenza di domanda di recupero da parte del convenuto proprietario non determinerebbe l’effetto interruttivo della prescrizione acquisitiva ex artt. 2943 e 1165 c.c.: il convenuto proprietario, nel chiedere il rigetto della domanda, formulerebbe una domanda di accertamento confermativo cui è connesso l’implicito riconoscimento della titolarità del diritto dominicale e la virtuale domanda di restituzione. In ogni caso, la Corte distrettuale ha rilevato che le deposizioni testimoniali non forniscono prova rigorosa degli elementi costitutivi della fattispecie: nessun teste ha ancorato a data certa l’inizio del possesso e il solo teste COGNOME ha riferito di un possesso risalente al 1990, sicché alla data di notificazione dell’atto introduttivo (14/05/2008) non era decorso il ventennio. Ha aggiunto che la c.t.u. non può supplire alla prova del fatto principale e costitutivo, contenendo solo fatti secondari e descrittivi dello stato dei luoghi; che i testi non hanno rappresentato la volontà di possedere nomine proprio, limitandosi a riferire l’esistenza di coltivazioni compatibili con un esercizio nomine alieno; che la deposizione del teste COGNOME, il quale riferiva che l’attore si trovava sul fondo da 35-40 anni, è in contrasto con le risultanze documentali attestanti che lo stesso COGNOME deteneva i terreni dal 1996 in forza di contratti di locazione. Ha infine osservato che l’inserimento dei due appezzamenti controversi nel più ampio complesso immobiliare acquistato dai convenuti non consente di desumere una loro autonoma, indipendente ed esclusiva coltivazione da parte dell’attore in proprio.
Ricorre in cassazione l’attore con un motivo , illustrato da memoria. Resistono le controparti con due distinti controricorsi e due memorie. Il consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso per inammissibilità o manifesta infondatezza. Il ricorrente ne ha chiesto la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo denuncia violazione degli artt. 1158, 1165, 2943 e 2909 c.c. Il motivo contiene due distinti profili di censura. In primo luogo, si denuncia che la Corte di appello ha ritenuto erroneamente interrotto il corso dell’usucapione per effetto dell’opposizione all’azione di accertamento, ancorché in difetto di domanda recuperatoria. In secondo luogo, si denuncia che la Corte di appello ha ritenuto erroneamente che l’esistenza dei presupposti dell’acquisto a titolo di usucapione vada verificata con riferimento al momento della proposizione della domanda e non al momento della decisione.
L’unico motivo di ricorso è inammissibile.
La sentenza impugnata fonda il rigetto della domanda di usucapione su una pluralità di ragioni decisorie tra loro autonome. Accanto alle affermazioni censurate dal ricorrente (necessità che i presupposti sussistano al momento della proposizione della domanda; efficacia interruttiva della comparsa di costituzione), la Corte territoriale ha posto a fondamento della decisione ulteriori e autonome statuizioni: (a) le deposizioni testimoniali non forniscono prova rigorosa del requisito temporale; (b) i testi non hanno rappresentato la sussistenza in capo all’attore della volontà di possedere nomine proprio, limitandosi a riferire l’esistenza di coltivazioni compatibili con un esercizio nomine alieno; (c) la deposizione del teste COGNOME è in contrasto con le risultanze documentali; (d) l’inserimento delle particelle nel più ampio complesso immobiliare non consente di desumere una loro autonoma coltivazione in proprio. Tali statuizioni, concernenti l’apprezzamento di fatto delle risultanze istruttorie, non risultano attinte da censure specifiche nel ricorso, il quale concentra
le proprie doglianze esclusivamente sulla questione dell’effetto interruttivo della comparsa di costituzione e sul momento rilevante per la verifica dei presupposti dell’usucapione.
Costituisce principio consolidato che, ove la sentenza impugnata si fondi su una pluralità di ragioni decisorie tra loro autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione anche di una sola di esse rende inammissibile il ricorso per difetto di interesse, atteso che la ratio non censurata, passando in giudicato, è comunque idonea a sorreggere la statuizione impugnata (così, per tutte, Cass. SU 7931/2013).
Nel caso di specie, quantomeno la statuizione secondo cui difetta la prova del possesso nomine proprio costituisce una ragione decisoria autonoma e sufficiente a sorreggere il rigetto della domanda, indipendentemente dalle questioni attinenti all’effetto interruttivo della comparsa di costituzione e al momento rilevante per la verifica dei presupposti.
L’omessa impugnazione di tale ragione determina pertanto l’inammissibilità del motivo.
Ciò rende superflua la correzione (altrimenti doverosa) della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la comparsa di costituzione dei convenuti, contenendo una domanda di accertamento confermativo della titolarità, produce effetto interruttivo del possesso ad usucapionem. Tale affermazione contrasta con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, in tema di possesso ad usucapionem, con il rinvio fatto dall’art. 1165 c.c. all’art. 2943 c.c., la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi, sicché non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti. Ne consegue che non può riconoscersi efficacia interruttiva se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero ad atti giudiziali diretti ad ottenere il recupero del
possesso nei confronti della persona che usucapisce. La comparsa di risposta con cui il convenuto nel giudizio di usucapione contesta semplicemente l’altrui possesso, senza proporre alcuna specifica domanda diretta a rivendicare la proprietà o il possesso del bene, non è idonea ad interrompere il decorso del termine utile ad usucapire (in questo senso, tra le pronunce meno remote, Cass. 22032/2024).
2. -Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ai sensi dell’art. 93 co. 3 e 4 c.p.c.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare a ciascuna delle due parti controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in € 2.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge, da corrispondere all’AVV_NOTAIO, antistatario, quanto all’importo dovuto alla parte da lui difesa. Inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 2.000 in favore di ciascuna delle due parti contro ricorrenti, da corrispondere all’AVV_NOTAIO, antistatario, quanto all’importo dovuto alla parte da lui difesa, nonché al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14/01/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME