Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4197 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4197 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 459/2024 R.G. proposto da :
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 6792/2023 depositata il 23/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME affermando di aver posseduto una porzione di terreno uti dominus per oltre venti anni, effettuando coltivazioni e attività di pascolo, conveniva dinanzi al Tribunale di Velletri la RAGIONE_SOCIALE per l’accertamento dell’acquisto della proprietà del fondo per usucapione. COGNOME sosteneva di aver iniziato a esercitare il possesso sul terreno fin dalla giovane età. La convenuta contestava, sottolineando l’insufficienza delle attività svolte da COGNOME per configurare un possesso utile all’usucapione. Nel 2017 il Tribunale di Velletri rigettava la domanda per difetto di prova. Tra i motivi della decisione, il Tribunale ha evidenziato che le attività dedotte da Biancu, come il pascolo e la coltivazione, erano compatibili con una mera disponibilità materiale del terreno, senza dimostrare un’effettiva signoria di fatto. La Corte di appello ha rigettato l’appello, confermando la decisione del Tribunale. Ha ritenuto che le attività dedotte da Biancu, quali la coltivazione a rotazione di cereali e il pascolo, non integrassero un possesso dominicale idoneo ai fini dell’usucapione, essendo compatibili con una relazione materiale basata su tolleranza o su un titolo convenzionale. Inoltre, non risultava provato che la recinzione del terreno, risalente al 1987, fosse stata realizzata dalla famiglia COGNOME, né che fosse espressione dello ius escludendi alios.
Ricorre in cassazione l’attore con due motivi, illustrati da memoria. Resiste la convenuta con controricorso. Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del ricorso per manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza. Il ricorrente ne ha chiesto la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Del collegio fa legittimamente parte, in qualità di Presidente, il Consigliere Dr. NOME COGNOME che ha redatto la proposta di definizione. Infatti, secondo Cass. SU 9611/2024: « Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere
delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte ed eventualmente essere nominato relatore – del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa » .
2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 1141 co. 1 c.c. in rapporto agli artt. 1140 e 1158 c.c. Si afferma che i giudici di merito avrebbero erroneamente richiesto la prova positiva del momento iniziale del possesso autonomo da parte di COGNOME, sovvertendo la presunzione legale di cui all’art. 1141 co. 1 c.c., secondo cui il potere di fatto esercitato su un bene si presume possesso, salvo prova contraria. Si sostiene che il periodo dal 1989 (in cui l’attore è diventato maggiorenne) al 2009, riconosciuto dai giudici come caratterizzato da un potere di disponibilità materiale esercitato dall’attore , avrebbe dovuto essere considerato utile ai fini dell’usucapione, indipendentemente dal mancato accertamento del momento iniziale dell’autonomia della posizione dell’attore rispetto a quella di suo padre. I giudici, non applicando correttamente la presunzione legale, avrebbero errato nel non riconoscere l’acquisto per usucapione.
La parte della sentenza censurata dal motivo argomenta (p. 3): «non assume alcun rilievo il periodo successivo o addirittura coincidente con il raggiungimento della maggiore età dell’appellante/attore, compreso tra il maggio 1989 ed il maggio 2009, utile per la maturazione del possesso in suo favore. In ogni caso, resterebbe da risolvere il problema del rapporto con il padre. In citazione, non è stato chiesto di unire il proprio possesso a quello del genitore e
non risulta dedotto quando il figlio sarebbe subentrato nella sua posizione; il genitore è deceduto solo nell’anno 2000, nove anni prima rispetto al termine finale del periodo di riferimento» .
Il primo motivo è infondato.
L ‘argomentazione della Corte resiste alla censura del ricorrente. I giudici di merito hanno escluso che COGNOME esercitasse un potere di fatto corrispondente all’esercizio della proprietà . Già ciò sarebbe di per sé dirimente. Hanno aggiunto che il ricorrente non ha provato il momento in cui in ipotesi sarebbe iniziato il suo possesso autonomo rispetto a quello esercitato dal padre. Infine, tra il decesso del padre (nel 2000) e l’inizio del processo (nel 2009) vi è un lasso di tempo inferiore a quello utile ad usucapire.
Il primo motivo è rigettato.
3. – Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1140 e 1158 c.c. in relazione alla valutazione della recinzione come elemento probatorio. Si afferma che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso la rilevanza della recinzione presente sul terreno dal 1987, basandosi sull’impossibilità di accertare chi l’avesse realizzata. Si sostiene che, indipendentemente dal soggetto che ha eretto la recinzione, essa costituisce una manifestazione evidente dello ius escludendi alios, in quanto si accompagna a ulteriori comportamenti tipici d el possesso, quali la coltivazione, il pascolo e l’utilizzo del terreno. Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe dovuto considerare la recinzione e tali comportamenti come prova sufficiente dell’esercizio del possesso ultraventennale e, di conseguenza, accogliere la domanda di usucapione.
Il secondo motivo è infondato.
Dietro la censura di violazione di legge si scorge la sollecitazione ad un ulteriore accertamento dei fatti rilevanti. La Corte di appello ha considerato determinante il fat to che l’attore non ha fornito alcuna prova circa la realizzazione della recinzione da parte sua o del
padre, circostanza ritenuta determinante per accertare il possesso.
Tale valutazione non si espone a censure in sede di legittimità.
Il secondo motivo è rigettato.
– Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ai sensi dell’art. 93 co. 3 e 4 c.p.c.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo uni ficato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.000 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 3.000 in favore della parte controricorrente, nonché al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 05/02/2025.