Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30250 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30250 Anno 2023
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28435/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 5281/2022 depositata il 03/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME chiese al Tribunale di Tivoli la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione di un terreno agricolo di Tivoli, in contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME.
In esito all’istruzione probatoria, il giudice adito accertò l’intervenuto acquisto per usucapione da parte dell’attore e, per esso (essendo nel frattempo l’COGNOME deceduto) dell’erede NOME COGNOME.
A seguito di rituale impugnazione della società soccombente, la Corte d’appello di Roma accolse il gravame, con sentenza n. 5281 depositata il 3 agosto 2022.
Il giudice di secondo grado affermò che ‘ dalla valutazione complessiva delle risultanze dell’istruttoria espletata, non emergono elementi probatori idonei e sufficienti a ritenere suffragata la domanda di usucapione proposta da NOME COGNOME e proseguita da NOME COGNOME ‘ , aggiungendo che le dichiarazioni dei testi escussi per l’attore, oltre ad essere inattendibili e contraddittorie, sarebbero state inidonee a comprovare il decorso del ventennio richiesto dalla legge.
Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME, sulla scorta di tre motivi.
Sono rimaste intimate la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
RAGIONI DI DIRITTO
Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce ‘l’ omesso esame, in relazione all’art. 360 n. 5) c.p.c., circa il fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, costituito da specifica attività possessoria svolta dall’RAGIONE_SOCIALE come ‘il consentire a terzi il pascolo di animali e l’utilizzo dei terreni per il taglio del foraggio e l’apicoltura, il detenere esclusivamente le chiavi del lucchetto del cancello carraio autorizzando alcuni dei suoi collaboratori a detenerne un duplicato ed erigere e mantenere negli anni il manufatto divisorio esistente tra terreni e agriturismo, attività codesta allegata ab origine dall’attore e risultata confermata in sede istruttoria, da considerarsi utile ai fini dell’usucapione alla stregua di consolidata Giurisprudenza di legittimità’ .
1.1) Con il secondo mezzo, la ricorrente si duole dell”omesso esame, in relazione all’art. 360 n. 5) c.p.c., circa il fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, consistente nella chiara distinzione giuridica e materiale tra le particelle di terreno agricolo rivendicate in citazione e le attigue particelle destinate ad attività agrituristica, particelle autonome le prime sulle quali soltanto è stato svolto l’accertato possesso ultraventennale da parte dell’COGNOME, fatto, quello della divisione tra le particelle in esame, emergente dalle risultanze istruttorie di primo grado e da documento prodotto dalla stessa società convenuta’.
1.2) Con la terza lagnanza, l’COGNOME assume ‘ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1167 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c., dovendosi negare qualsivoglia efficacia interruttiva del possesso esercitato dall’attore ai meri atti dispositivi e non, che secondo la Corte d’Appello sarebbero stati effettuati da parte del proprietario (RAGIONE_SOCIALE o i precedenti suoi danti causa) in favore di terzi, rappresentando tali atti, nei confronti del possessore, res inter alios acta , come tali ininfluenti sulla
prosecuzione dell’esercizio della signoria di fatto sui terreni oggetto di causa’ .
I predetti motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente, perché attaccano la motivazione della sentenza di secondo grado in ordine alla complessiva valutazione delle risultanze istruttorie emerse in primo grado, sono inammissibili.
2.1) La Corte d’appello è pervenuta in esito all’esame del materiale probatorio -ad una conclusione plausibile e logica, alla luce dei requisiti richiesti per la declaratoria di usucapione ed ai relativi oneri probatori in capo all’originario attore.
Pertanto, le doglianze si risolvono in una critica alla ricostruzione dei fatti da parte del giudice di appello.
2.2) E’ dunque opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
2.3) Per il resto, va ribadito che l’esame dei documenti esibiti e la valutazione degli stessi, come anche il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a
fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016).
2.4) E, d’altronde, i n tema di ricorso per cassazione, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione dell’art. 115 c.p.c., abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Sez. U. n. 20867 del 30 settembre 2020; Sez. 5, n. 16016 del 9 giugno 2021).
2.5) Va infine aggiunto che, in punto di diritto, il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico (Sez. L., n. 34189 del 21 novembre 2022).
È, in conclusione, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U,
n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Non si procede alla liquidazione delle spese del presente giudizio, in mancanza di attività difensiva degli intimati.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., vanno applicati (come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.) il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma -nei limiti di legge – in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento della somma di euro 3.000 (tremila) in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 27 ottobre 2023