Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33147 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33147 Anno 2023
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37214/2019 R.G. proposto da : COGNOME NOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 1067/2019 depositata il 06/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Siena accolse la domanda di NOME COGNOME, volta a far dichiarare la nullità della vendita di ½ di un’area di cui al mappale 711 del Comune di Siena -intercorsa il 3 dicembre 2007 fra NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME da un lato e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME dall’altro – ed ad ottenere la declaratoria di usucapione della rimanente metà.
A seguito di rituale impugnazione di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, anche nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME (e poi degli eredi degli stessi, medio tempore deceduti) nonché di NOME COGNOME, con sentenza n. 1067 del 6 maggio 2019 la Corte d’appello di Firenze riformò totalmente la sentenza del Tribunale.
Il giudice di secondo grado ha affermato che l’atto pubblico del dicembre 2007 sarebbe stato pienamente valido ed efficace, contemplando esclusivamente una vendita a non domino , ed ha evidenziato la mancanza dei presupposti per l’invocata accessione nel possesso della residua metà nonché per la fattispecie acquisitiva, di cui all’art. 1159 c.c.
Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME, sulla scorta di tre motivi.
Sono rimasti intimati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME.
RAGIONI DI DIRITTO
Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1158, 1142, 1146 e 1159 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. A fronte delle emergenze istruttorie, la Corte d’appello non avrebbe fatto discendere le opportune conseguenze, in merito all’acquisto a titolo originario della metà residua, o per possesso ventennale o, quanto meno, per usucapione abbreviata, nonostante l’esito delle prove testimoniali.
1.1) Con il secondo mezzo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1142, 1146 e 1159 c.c., in relazione all’art. 360 n° 3 c.p.c., nonché illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c. sull’obbligo di motivazione, ai sensi dell’art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c., giacché, una volta pacifica la circostanza dell’acquisto a titolo derivativo sulla prima metà indivisa del fondo, il possesso ad usucapionem si sarebbe logicamente esteso anche all’altra metà: infatti, la mancata divisione della porzione comune non avrebbe consentito di affermare che vi fosse una parte di porzione corrispondente alla titolarità proprietaria differenziata dall’altra.
1.2) Mediante la terza doglianza, la COGNOME assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., in relazione all’art. 360 n° 3 c.p.c., nonché illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c. sull’obbligo di motivazione, ai sensi dell’art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c., con riguardo alla revoca della condanna avversaria per lite temeraria.
I predetti motivi -che possono essere scrutinati congiuntamente, giacché attaccano la parte della sentenza che ha negato l’usucapione, sia ordinaria che abbreviata, a favore della COGNOME -sono nel complesso inammissibili.
2.1) In proposito, la Corte d’appello ha affermato: ‘ Quanto all’usucapione ventennale è dirimente l’osservazione per cui
l’appellata, di per sé sola, non ha certamente posseduto per un ventennio e, del resto, non ha nemmeno allegato elementi fattuali idonei ad attestare un eventuale esercizio continuativo del possesso da sommare ai sensi dell’art. 1146 c.c. con quello dei suoi danti causa, identificati in COGNOME NOME e COGNOME NOME. L’esame degli atti infatti rivela che tra la vendita operata da questi ultimi e l’acquisto della COGNOME si verificò un ulteriore trasferimento di proprietà: nel rogito del AVV_NOTAIO COGNOME in data 6 giugno 2003 venditore risulta infatti essere la RAGIONE_SOCIALE, dichiaratasi in quel contesto acquirente per atto del AVV_NOTAIO…..mentre i coniugi COGNOME avevano comprato il 31 marzo 1983. Siccome nulla si sa e nulla si dice dell’eventuale ruolo possessorio esercitato dalla società che figura come immediata dante causa della RAGIONE_SOCIALE, è chiaro che difettano gli estremi basilari per poter ipotizzare una continuità a ritroso nel possesso nella logica accennata……Del pari, non è possibile ravvisare a favore della COGNOME neppure la fattispecie acquisitiva prevista dall’art. 1159 c.c., essendo insussistenti nella specie i presupposti fattuali specifici, con particolare riferimento a quello consistente nel possesso esclusivo continuato per dieci anni, poiché, oltre a quanto già rilevato in punto di mancata prova della continuità nel possesso, le risultanze istruttorie di primo grado (si allude in particolare alla deposizione di COGNOME NOME, nonché alla documentazione fotografica) evidenziano che la porzione della particella de qua, lungi dal costituire oggetto di possesso esclusivo da parte della RAGIONE_SOCIALE o del suo dante causa, veniva impiegata come area di sosta selvaggia, a disposizione di chiunque ‘.
La motivazione della Corte d’appello appare plausibile ed immune da vizi logici nella valutazione del materiale istruttorio.
Pertanto, la doglianza si risolve in una critica alla ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito.
2.2) E’ dunque opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
2.3) Per il resto, va ribadito che l’esame dei documenti esibiti e la valutazione degli stessi, come anche il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016).
2.4) E, d’altronde, i n tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi
riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Sez. U. n. 20867 del 30 settembre 2020).
2.5) In altri termini, la differente lettura delle risultanze istruttorie proposta dalla ricorrente non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013).
È, in conclusione, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).
2.6) Quanto poi alle critiche inerenti vizi di motivazione, occorre, in primo luogo, rammentare che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza -di “mancanza della
motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Sez. 3, n. 23940 del 12 ottobre 2017; Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022; Sez. 3, n. 22598 del 25 settembre 2018).
2.7) In particolare, il motivo di ricorso deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.(Sez. 2, n. 10525 del 31 marzo 2022; Sez. 2, n. 20718 del 13 agosto 2018; Sez. 1, n. 17761 dell’8 settembre 2016).
2.8) In definitiva, quelli censurati sono accertamenti in fatto, esposti in maniera logica e congrua, e che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità, giacché, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019).
2.9) Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite degli intimati, non avendo costoro svolto attività difensiva.
Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma il 23 novembre 2023