Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11611 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11611 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31454/2021 R.G. proposto da:
PRESTA RAGIONE_SOCIALE, PRESTA NOME, PRESTA NOME e PRESTA NOME , elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), giusta procura speciale in atti
-ricorrenti-
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti
-controricorrenti-
avverso la SENTENZA della CORTE DI APPELLO DI CATANZARO n. 1321/2021 depositata il 11/10/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME, NOME e NOME COGNOME, premesso di avere posseduto in via esclusiva un compendio immobiliare sito in Paternò Calabro, INDIRIZZO, costituito da fabbricati e relativi corti, che sin dal 1985 avevano utilizzato uno dei fabbricati in abitazione unitamente alla famiglia di origine destinando gli altri fabbricati a comodi rurali per il ricovero di animali e deposito attrezzi agricoli e derrate, di avere coltivato i terreni, eseguito interventi di manutenzione, pagato le utenze, convenivano in giudizio NOME e NOME COGNOME per sentire dichiarare l’avvenuto acquisto per usucapione in proprio favore degli immobili in oggetto.
Si costituivano in giudizio i convenuti contestando la domanda di cui chiedevano il rigetto, sul rilievo che il compendio era stato nella disponibilità sino al 2013 del loro padre NOME COGNOME, che aveva avuto alle proprie dipendenze NOME COGNOME, padre degli attori, nella qualità di piccolo colono dal 1994 al 1999; che NOME e NOME COGNOME aveva la loro residenza in altro luogo sino al 2011; che NOME COGNOME aveva svolto le funzioni di mero guardiano del fondo e aveva stipulato nel 2014 un contratto di comodato; che difettava l’ intervertio possessionis , che NOME COGNOME aveva provveduto a coltivare i terreni e che le migliorie apportate all’immobile non erano state autorizzate dai proprietari.
Con sentenza n. 665/2019 il Tribunale di Cosenza accoglieva la domanda attorea.
Avverso tale decisione proponevano appello NOME e NOME COGNOME.
Si costituivano in giudizio NOME e NOME COGNOME.
A seguito di interruzione del giudizio conseguente alla dichiarazione di decesso di NOME COGNOME il giudizio veniva riassunto su iniziativa degli appellanti e si costituivano in giudizio NOME, NOME e NOME COGNOME.
Con sentenza n. 1321/2021 la Corte di Appello di Catanzaro accoglieva l’ap pello, ritenendo insufficiente il contesto probatorio a ritenere acclarati i presupposti per l’avvenuto acquisto per usucapione da parte degli appellati.
In particolare, il giudice di seconde cure:
-ha ritenuto che i testi di parte appellante si siano limitati genericamente a dare atto del fatto che gli istanti abbiano abitato negli immobili di cui causa e coltivato i terreni oggetto del giudizio, quando la coltivazione del fondo non esprime in modo inequivocabile l’intento di possedere;
-ha valutato che le difese di parte appellante trovino riscontro nella documentazione allegata già nel giudizio di prime cure attestante i versamenti RAGIONE_SOCIALE tassazioni degli anni 2009-2015, il frazionamento RAGIONE_SOCIALE particelle degli anni 2003 e 2004, la variazione di classamento di edifici, le comunicazioni alla RAGIONE_SOCIALE , ‘ atti tutti dimostranti il pieno esercizio dei diritti di proprietà da parte degli istanti’ ;
ha attribuito rilievo al contratto di comodato stipulato in data 14/10/2014 tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, con in cui quest’ultimo assume la qualità di comodatario di alcune RAGIONE_SOCIALE particelle in oggetto, con conseguente implicito riconoscimento della
proprietà del bene in capo all’appellante in un periodo antecedente l’instaurazione del giudizio di usucapione;
ha considerato irrilevante la circostanza che gli appellanti abbiano effettuato dei lavori all’interno degli immobili in oggetto che non possono essere identificati come un’opposizione rivolta contro il possessore e quindi dare luogo ad interversione del possesso.
Nei confronti di tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, affidando le loro doglianze a cinque motivi.
Hanno resistito con controricorso NOME e NOME COGNOME.
A seguito di proposta di definizione accelerata formulata dal Consigliere delegato per inammissibilità/manifesta infondatezza del ricorso, i ricorrenti hanno chiesto la decisione del giudizio ex art. 380 bis c.p.c.
In prossimità dell’adunanza, le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 .- Col primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 832 c.c., 1140 c.c., 1158 c.c., 2697 c.c. (ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) e degli artt. 115 -116 c.p.c. (ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.), nella parte in cui la sentenza impugnata ha considerato non raggiunta la prova del possesso ultraventennale necessario ad usucapire, avendo affermato che i COGNOME si erano limitati alla coltivazione del fondo (non ritenuta sufficiente ai fini del ), non valutando adeguatamente le numerose testimonianze rese, dalle quali si evince che gli odierni ricorrenti hanno da più di trent’anni impiantato sui terreni di causa la loro azienda agricola e hanno fatto del fabbricato abitativo ivi insistente la loro abitazione.
La sentenza della corte territoriale sarebbe anche manifestamente contraddittoria laddove riconosce che i testi hanno affermato che i COGNOME non si limitavano unicamente alla coltivazione dei terreni ma occupavano e abitavano i fabbricati e avevano provveduto alla realizzazione di lavori di ristrutturazione sui medesimi, salvo poi limitarsi a un mero richiamo all’orientamento secondo cui la sola coltivazione del fondo non è sufficiente ai fini della prova degli elementi costitutivi dell ‘usucapione.
2.Il secondo motivo è così rubricato: ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 c.c., 1141 c.c., 1158 c.c. e 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), nella parte in cui la Corte d’Appello ha ritenuto che il pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte sull’immobile e le comunicazioni all’RAGIONE_SOCIALE da parte de i RAGIONE_SOCIALE valgano ad escludere la configurabilità di un possesso ad usucapionem dei COGNOME ‘.
Secondo i ricorrenti il pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte sugli immobili, il frazionamento RAGIONE_SOCIALE particelle e le comunicazioni all’RAGIONE_SOCIALE possono concorrere ad escludere l’elemento soggettivo del possesso solo nella misura in cui la circostanza sia nota al possessore: avendo i COGNOME dedotto che tale pagamento, come quello RAGIONE_SOCIALE comunicazioni alla RAGIONE_SOCIALE, era loro completamente sconosciuto, sarebbe stato onere dei COGNOME provare la consapevolezza della circostanza da parte dei ricorrenti.
3.Con il terzo motivo si censura la violazione degli artt. 1165, 1167 e 1943 c.c. e l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5) per non aver la Corte d’Appello di Catanzaro valutato la non conformità del contratto di comodato stipulato in data 14.10.2014 ai fini impeditivi all’acquisto per usucapione.
Affermano i ricorrenti che il contratto in questione, a prescindere dalla manipolazione e integrazione nel suo contenuto, non potrebbe comunque valere come atto interruttivo del termine ad usucapire, posto che NOME COGNOME era già proprietario dei cespiti per averli usucapiti nel mese di dicembre 2005 insieme ai fratelli.
4.Il quarto motivo contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 c.c., 1141 c.c., 1158 c.c., 1165 c.c., 1167 c.c., 2937 c.c. e 2944 c.c. (ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), nella parte in cui la Corte distrettuale ha ritenuto che il contratto di comodato stipulato in data 14.10.2014 costituisse implicito riconoscimento della proprietà del bene, impeditivo dell’acquisto per usucapione .
Secondo i ricorrenti la sentenza di seconde cure ha attribuito erroneamente valenza di riconoscimento della proprietà impeditiva dell’usucapione al contratto di comodato, che fa riferimento a beni immobili diversi da quelli oggetto della domanda di usucapione, la quale reca una data successiva all’intervenuta maturazione dell’usucapione e che se del caso risulta opponibile al solo NOME COGNOME e non anche a NOME e a NOME COGNOME, del tutto estranei al rapporto contrattuale.
5.L’ultimo motivo lamenta la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 1141 c.c., 1158 c.c. e 2697 c.c. ( ai sensi dell’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), nella parte in cui la Corte d’Appello ha ritenuto che i COGNOME avrebbero dovuto provare l’interversione della detenzione in possesso, nonché l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (ex art. 360, comma 1, n. 5) oggetto di dibattito tra le parti per non avere la Corte d’Appello indicato il ‘titolo detentivo’ che avrebbe reso necessaria l’int erversione della detenzione in possesso.
Secondo i ricorrenti il dictum della sentenza si limita a supporre che la relazione materiale tra i COGNOME e i beni oggetto del giudizio sia
qualificabile in termini di mera detenzione, senza però individuare quale sia il titolo detentivo intercorrente tra i COGNOME e i proprietari idoneo a giustificare simile qualificazione e a rendere necessaria l’interruzione del possesso.
6.Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all’assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizione degli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c. L’attesa di tale pronuncia ha imposto una riconvocazione del Collegio, per la rilevanza della questione ai fini della decisione.
7.Ciò precisato, si può passare all’esame dei primi due motivi, che possono essere analizzati unitariamente, attenendo entrambi all’esclusione della configurabilità di un possesso ad usucapionem da parte dei ricorrenti.
7.1.I motivi sono destituiti di fondamento.
Non sussiste anzitutto la dedotta violazione di legge né con riferimento agli artt. 832 c.c., 1140 c.c., 1141, 1158 c.c., né con riguardo a ll’art. 2697 c.c., poiché, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. n. 7823/2023; n. 18278/2023; n. 12549/2022; 3340/2019; n. 640/2019; 24155/2017), il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa. L’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del
giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. La censura dei ricorrenti nel caso di specie si risolve in una critica alla valutazione del materiale probatorio, prerogativa del giudice di merito, al pari del controllo dell’attendibilità e della concludenza RAGIONE_SOCIALE prove (per tutte: Cass. n. 9786/2022).
A dispetto di quanto si afferma a pag. 7 del ricorso, i primi due motivi dello stesso mirano proprio ad ottenere in sede di legittimità una preclusa rivalutazione del materiale istruttorio, che non spetta a questa Corte ma al giudice di merito.
Neppure sussiste la contestata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., oggetto del primo motivo di ricorso, posto che nel giudizio di legittimità, la censura relativa alla violazione di tali norme ‘ non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, RAGIONE_SOCIALE prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione’ (Cass. n. 1229/2019; n. 6774/2022).
Non è questo il caso della sentenza impugnata, la cui motivazione si sottrae alle censure dei ricorrenti anche sotto il profilo della conoscenza o meno del pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e dei frazionamenti eseguiti dai proprietari, sulla quale insiste il secondo motivo di ricorso. Tale ci rcostanza non vale infatti a scalfire l’accertamento della mancanza di prova del possesso ad usucapione per insufficienza dei comportamenti consistenti nell’occupazione degli immobili e della coltivazione dei terreni, come affermato a chiare lettere a pag. 6 della decisione, in cui si legge che ‘ il generico riferimento operato dei testi a una situazione di possesso è inidoneo
a legittimare la pretesa degli attori in ordine all’acquisto per usucapione del bene in questione in mancanza di oggettivi elementi di riscontro circa le modalità di tali possesso necessario al fine di verificare se la relazione di fatto quella cosa se si effettivamente estrinsecata per il tempo necessario all’usucapione attraverso atti corrispondenti all’esercizio del diritto dominicale ‘, considerando per di più che l’onere probatorio in capo all ‘usucapiente diviene ancora più rigoroso quando parte convenuta contesti – come nel caso di specie -la sussistenza dei presupposti per l’operatività dell’usucapione.
8.Il terzo motivo è inammissibile.
Va anzitutto osservato che il motivo in realtà non censura l’ omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti, nel senso inteso da SSUU n. 8053/2014, ma censura ancora una volta la valutazione degli elementi istruttori e RAGIONE_SOCIALE prove sulla cui scorta si è formato il convincimento del giudice di seconde cure, come si evince dalle argomentazioni spiegate da pag. 15 a pag. 22 del ricorso.
L’oggetto RAGIONE_SOCIALE dogli anze è inoltre mal diretto. I ricorrenti insistono, citando giurisprudenza di legittimità sull’effetto interruttivo del termine ad usucapire, ma la Corte di Appello di Catanzaro non ha mai attribuito al contratto di comodato del 2014 valore di atto interruttivo della prescrizione, avendolo richiamato solo come riconoscimento del diritto di proprietà (cfr. pag. 7), sì che il mezzo di ricorso finisce per non cogliere, sul punto, la ratio della decisione impugnata.
Questa Corte ha costantemente affermato che in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ‘ratio decidendi’ posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr.
tra le varie, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017; Sez. 3, Ordinanza n. 8247 del 2024).
9.Il quarto e il quinto motivo, scrutinabili anch’essi congiuntamente, sono inammissibili.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte quello per cui ‘ qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure mosse ad una RAGIONE_SOCIALE “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività RAGIONE_SOCIALE altre, alla cassazione della decisione stessa ‘ (Cass. n. 11493/2018; Cass. n. 2108/2012).
La sentenza impugnata fonda le sue ragioni su una molteplicità di ragioni. Come sopra precisato, la ratio principale ed autonoma si incentra -con un accertamento in fatto non censurabile in questa sede -sulla irrilevanza, ai fini del possesso ad usucapionem , della mera occupazione degli immobili e della coltivazione dei terreni (v. pag. 6 sentenza).
Essendo la censura contro tale ratio ritenuta infondata (supra, § 7.-1), si rivelano inammissibili per difetto di interesse le censure sull’altr a ratio fondata sul contratto di comodato e sulla mancata indicazione del titolo detentivo che avrebbe reso necessaria l’interversione nel possesso, ‘ atteso che in nessun caso potrebbe derivarne l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile ‘ (Cass. n. 15350/2017).
10.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e parte ricorrente deve essere condannata al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza.
Essendo la decisione resa in tema di procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380 bis c.p.c. novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere inoltre condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE ulteriori somme ex art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: Cass. S.U. n. 27195/2023).
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di RAGIONE_SOCIALEzione dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di una
somma ulteriore di Euro 4.500,00 equitativamente determinata, nonché -ai sensi dell’art. 96 comma 4 c.p.c. – al pagamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un ificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda